Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18994 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 16/09/2011), n.18994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da:
R.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinerolo 43,
presso l’avv. Massimo Cammarota, rappresentata e difesa dall’avv.
MANCINELLI Filomena, del Foro di Pescara, e dell’avv. Angelo
Caporale, del Foro di Teramo, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 6114/08 del 6 marzo
2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 2 marzo 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha
osservato.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:
“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;
ritenuto che:
1. R.V. ha proposto nei confronti del Ministero della Giustizia ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c., relativamente alla sentenza di questa Corte n. 6114/08 del 6 marzo 2008, nella parte dell’epigrafe in cui il decreto impugnato della Corte di appello di Campobasso è stato indicato con il n. “80” anzichè con il n. “28”;
1.1. il Ministero intimato, non ha svolto difese;
Osserva:
2. il ricorso appare fondato; nell’epigrafe della menzionata sentenza di questa Corte n. 6114/08 il decreto della Corte di appello di Campobasso depositato il 14 ottobre 2005, impugnato con il ricorso per cassazione, è stato indicato con il n. “80/05”, in realtà corrispondente al numero del procedimento definito con il decreto impugnato, anzichè con il n. “28/05″, che contraddistingue il decreto stesso ed è indicato nella intestazione del medesimo, e ciò in forza di un errore materiale soggetto alla procedura di correzione ex artt. 287 e 391 bis c.p.c.;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
ritenuto pertanto che le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso e alla correzione, nel senso richiesto dalla ricorrente, del dispositivo della sentenza sopraindicata; che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone che il numero del decreto impugnato, erroneamente indicato come “80/05” sia corretto in “28/05”.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011