Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18994 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15880-2017 proposto da:

D.L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

MAZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIA ALLEGRINI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato SANTA DURANTE

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3797/2016 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZA per delega dell’Avvocato

ALLEGRINI che si riporta e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ANGELELLI per delega degli

Avvocati DURANTE e MOLICA che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1) D.L.P. ricorreva alla commissione tributaria provinciale di Catanzaro per sentir annullare l’avviso di accertamento notificatogli dal Comune della stessa città per Ici relativa al possesso di un terreno classificato catastalmente in zona B5 (“completamento di organizzazione funzionale e riqualificazione urbanistica da attuare mediante strumenti urbanistici preventivi”), incluso in “area a rischio del tipo R4 (molto elevato) con associato perimetro di frana” secondo il piano di assetto idrogeologico di cui al D.L. n. 180 del 1998, art. 1, conv. con L. n. 267 del 1998, e alla L. n. 365 del 2000, art. 1 bis, per la quale, in base al medesimo piano, art. 16, era “vietata ogni forma di nuova edificazione”.

2) La commissione rigettava il ricorso.

3) La decisione veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Calabria con sentenza in data 22 dicembre 2016, n. 3797, sulla motivazione per cui, anche nel caso di specie, era da applicare il principio dettato da questa Corte di legittimità nella sentenza n. 19131/2007 e secondo cui un’area edificabile, pur se assoggettata a vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione, non è per ciò stesso esente da ici, potendo il vincolo di destinazione incidere non sulla qualificazione dell’area (come edificabile) ma solo sul relativo valore.

4) D.L. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione regionale sulla base di due motivi: omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito da ciò che il terreno era, nel 2004, inserito in area soggetta a vincolo idrogeologico determinativo di inedificabilità assoluta in base piano di assetto idrogeologico adottato dall’autorità regionale di bacino regionale ed approvato dal Consiglio regionale della Calabria con Delib. 28 dicembre 2001, n. 115; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 2, comma 1, lett. b), per avere la commissione ritenuto sussistente il presupposto dell’imposta malgrado il vincolo gravante sul terreno.

7) Il Comune di Catanzaro resiste con controricorso.

8) Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) I due motivi di ricorso che, strettamente legati tra loro, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è definito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 2, lett. b), i quali stabiliscono rispettivamente che “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa” e che “… b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità…”; la L. 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1 bis, (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonchè a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”), stabilisce che “1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al D.L. n. 180 del 1998, art. 1, comma 1, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 18, comma 1, per i restanti bacini con le modalità di cui alla medesima legge, art. 20, e successive modificazioni. 2. L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 18, comma 9. Il comitato istituzionale, di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 12, comma 2, lett. a), sulla base dell’unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici”; come è incontroverso in causa, nell’anno a cui si riferisce la pretesa impositiva (2004), il terreno era inedificato ed era inserito in area classificata, dal piano di assetto idrogeologico, a rischio molto elevato e pertanto insuscettivo di qualsiasi forma di nuova edificazione; il piano di assetto idrogeologico prevale sullo strumento urbanistico comunale (v. L. n. 365 del 2000, art. 1 bis, comma 5); non sussistevano quindi i presupposti di applicazione dell’imposta di cui ai ricordati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2; inconferente è il richiamo operato dalla sentenza impugnata alla pronuncia di questa Corte n. 19131/2007 posto che nel caso oggetto di questa pronuncia si trattava non di terreno soggetto a vincolo di inedificabilità assoluta ma di terreno soggetto a vincolo di destinazione all’espropriazione, non incidente sulla potenzialità edificatoria.

2) Il ricorso va pertanto accolto.

6) La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, è possibile, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

7) Le spese del merito devono essere compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale.

8) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna il Comune di Catanzaro a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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