Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18994 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27329-2018 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO MAGGIORE;

– ricorrente –

contro

3P SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, EUSTACHIO MAFREDI 8, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI ANTONINO MALATESTA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3580/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Roma Capitale ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di 3P Service S.r.l., contro la sentenza del 16 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Roma ha accolto solo parzialmente l’appello avverso sentenza del locale Giudice di pace che aveva condannato l’odierna ricorrente al pagamento, nei confronti della società, della somma di Euro 4.377,91, oltre accessori, a titolo di compenso per la custodia e conservazione di una roulotte sottoposto a sequestro amministrativo dalla polizia municipale del Comune di Roma, ma affidata in custodia ad una depositaria individuata dalla Prefettura di Roma.

2. – 3P Service S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di giudicato già formulata in primo grado in ragione del passaggio in giudicato di talune sentenze rese tra le parti le quali avevano ritenuto che, nella fattispecie considerata, la legittimazione passiva sulla domanda di pagamento del compenso per la custodia ricadesse sulla Prefettura e sul Comune.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione svolta da Roma Capitale di abusivo frazionamento del credito fatto valere in giudizio da 3P Service S.r.l..

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è manifestamente infondato.

I due motivi, entrambi concernenti i limiti oggettivi del giudicato, possono essere per questo trattati simultaneamente.

E’ cosa nota che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la preclusione da giudicato opera solo nell’ipotesi di identità oggettiva e soggettiva tra l’una e l’altra causa, la prima già decisa con sentenza passata in giudicato, l’altra assoggettata alla preclusione, e deve pertanto escludersi nell’ipotesi in cui vi sia un mutamento (anche parziale) di tali elementi (Cass. 12 febbraio 2003, n. 2113; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043). E cioè, l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa petendi (Cass. 19 luglio 2005, n. 15222). Occorre insomma che i due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato (Cass. 14 maggio 2018, n. 11600; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20629).

Ciò detto (ed a parte il fatto che il giudice di merito ha risolto la questione sostanziale sottoposta al suo esame in conformità al principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, legittimata passivamente in merito alla domanda del custode, il quale agisce per il riconoscimento delle spese sopportate, è, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, comma 1, l’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, sena che rilevi la circostanzi che la custodia, essendo impossibile o non conveniente presso lo stesso ufficio, sia stata affidata ad un soggetto diverso”: Cass. 26 marzo 2015, n. 6067), è sufficiente osservare che l’autorità di giudicato delle sentenze richiamate da Roma Capitale non è stata invocata a proposito, trattandosi di decisioni concernenti non il deposito del veicolo oggetto della presente lite, ma di veicoli diversi, come già precisato nella sentenza impugnata, di guisa che detta sentenze avevano sì deciso la medesima questione giuridica, ma non la stessa causa.

E dunque tali sentenze non dispiegavano in questo giudizio autorità di cosa giudicata.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna Roma Capitale al rimborso, in favore di 3P Service S.r.l., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15/0 ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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