Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18994 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 06/07/2021), n.18994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21051-2014 proposto da:

ZEIO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURORA, 31, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA GHIANI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 179/2014 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA,

depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha

chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 179/31/14 del 29 novembre 2013, pubblicata il 31 gennaio 2014, favorevolmente scrutinando il gravame della Agenzia delle entrate, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 260/4/10, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente Zeio s.r.l., in persona del liquidatore in carica pro tempore, legale rappresentante della società, avverso la cartella di pagamento recante l’importo complessivo di Euro 25.872,32 a titolo di imposta ipotecaria dovuta in relazione alla formalità iscritta sugli immobili della contribuente, giusta sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 123/04/08, che aveva autorizzato l’iscrizione fino al valore di Euro 1.170.000,00.

2. – La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 28 luglio 2014.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita con tardivo controricorso dell’11 novembre 2014, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, al fine della partecipazione alla discussione orale.

4. – Il Pubblico Ministero ha concluso per iscritto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con atto del 15 aprile 2021 per il rigetto del ricorso.

5. – Fissato alla udienza pubblica del 6 maggio 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata del D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, in riforma della appellata sentenza (di accoglimento), sulla base della considerazione che il riferimento alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto (a suo tempo debitamente notificata alla società appellata e passata in giudicato), contenuto nella cartella di pagamento impugnata escludesse il vizio di motivazione dell’atto, erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado il quale lo aveva posto a base della decisione di accoglimento del ricorso.

2. – La contribuente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3.

La ricorrente ripropone l’eccezione di nullità della impugnata cartella di pagamento per vizio di motivazione, censurandone il rigetto operato dalla Commissione tributaria regionale e, in proposito, obiettando: difetta la adeguata indicazione dell’atto presupposto, in quanto non sono indicati gli estremi della sentenza (numero, sezione e data del deposito); e, peraltro, la sentenza non concerne il tributo azionato colla cartella di pagamento, bensì la autorizzazione alla iscrizione della ipoteca.

2.1 – Col secondo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 112 c.p.c..

La parte censura la omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale in merito ai motivi, formulati col ricorso introduttivo, ritenuti assorbiti dalla Commissione tributaria provinciale nella sentenza di accoglimento del ricorso e debitamente riproposti mediante le controdeduzioni presentate nel giudizio di secondo grado.

La ricorrente riporta, mediante trascrizione, nel corpo del ricorso, le censure pretermesse nei termini di seguito compendiati:

1) “inesistenza e/o nullità della notificazione per violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60” sotto il profilo che la notificazione della cartella di pagamento è stata eseguita senza il ministero di un pubblico ufficiale abilitato e senza il compimento della formalità della redazione della relazione della notifica, sicchè è da reputarsi inesistente, e, dunque, insuscettibile della sanatoria contemplata dall’art. 156 c.p.c., comma 3, peraltro applicabile esclusivamente agli atti processuali;

2) “nullità della cartella per violazione di legge (D.Lgs. 31 dicembre 1990, n. 347, art. 16)”, sotto il profilo che la imposta era dovuta in ragione dei minori importi (rispetto a quelli pretesi con gli avvisi di accertamento) determinati colle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 83/04/09 e 84/04/09;

3) “illegittimità per illogicità manifesta e, comunque, per eccesso di potere”, sotto il profilo che la Agenzia delle entrate, avendo promosso la iscrizione della ipoteca, deve considerarsi “debitore in via principale” in relazione al pagamento della relativa imposta, sicchè non potrebbe esigerla dall’obbligato solidale, legittimato a ripeterla in via di regresso.

3. – Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Le censure della ricorrente non attengono alla violazione o alla falsa applicazione delle norme indicate, ma investono la valutazione di merito operata, in punto di fatto, dalla Commissione tributaria regionale circa la adeguatezza delle indicazioni contenute nella cartella di pagamento e circa la loro idoneità a dar conto della pretesa impositiva.

Sotto tale profilo (affatto estraneo alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorso difetta, peraltro, di specificità in quanto il ricorrente non ha trascritto il contenuto della cartella, nè ha allegato copia della medesima, in modo da consentire al Giudice di legittimità il sindacato (nei limiti in cui è ammesso) sulla motivazione della sentenza impugnata.

4. – Risulta, invece, fondato il secondo motivo del ricorso.

La illustrazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, riassunta nel paragrafo che precede sub 1., rende palese che la Commissione tributaria regionale è incorsa nella denunziata omissione di pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., comma 1, in quanto ha trascurato di esaminare i motivi formulati dalla contribuente col libello introduttivo (non accolti dalla Commissione tributaria provinciale, perchè assorbiti nella pronuncia di annullamento della cartella di pagamento per vizio di motivazione), motivi che la parte intimata, vittoriosa in prime cure, aveva riproposto nel giudizio di appello ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, comma 1.

Al riguardo la ricorrente ha diligentemente trascritto nel corpo del ricorso i motivi pretermessi.

Sicchè l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale comporta la nullità della sentenza impugnata.

5. – Conseguono alle considerazioni che precedono la declaratoria della inammissibilità del primo motivo del ricorso; l’accoglimento del secondo; la cassazione, in relazione al motivo accolto, della sentenza impugnata; e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale della Toscana (in diversa composizione), la quale provvederà al relativo scrutinio di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta da remoto, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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