Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18993 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/09/2016), n.18993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5187/2014 proposto da:

B.R., L.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

D’ISIDORO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 22,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA SARTORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA SINIGAGLIA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M., B.R., L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1758/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato VINCENZO D’ISIDORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 dicembre 2013, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da R.A., ha dichiarato la simulazione del contratto con il quale B.M.T., debitrice del R. per l’importo di 400 milioni di Lire, ha venduto al fratello B.R. ed alla cognata L.M. il diritto di usufrutto su un appartamento sito in (OMISSIS).

Avverso detta sentenza propongono ricorso B.R. e L.M. con due motivi.

Resiste con controricorso il R..

B.R. e L.M. hanno depositato atto di rinunzia al ricorso notificato al R..

R.A. ha depositato tardivamente atto di accettazione della rinunzia in cancelleria il giorno 5 luglio 2016 alle ore 12,45, quando l’udienza pubblica si era già conclusa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

B.R. e L.M. hanno depositato atto di rinunzia notificato, ma non tempestivamente accettato dal resistente.

A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque la inammissibilità. Cass. S.U, sent. n. 3876 del 18/02/2010.

Risulta, quindi, cessato l’interesse della parte ricorrente alla decisione della presente controversia ed il giudizio deve essere dichiarato inammissibile.

Deve comunque provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione e tenendo conto dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis, giusti motivi impongono la compensazione delle spese.

Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo.

Infatti n tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse). Cass., Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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