Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18993 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14054-2017 proposto da:

PAL IMPIANTI DI P.G. & C. SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati LORENZO DI MARZIO, GIOVANNI PASANISI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1124/2016 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La PAL Impianti di P.G. & C. s.a.s. ha ricevuto dal Comune de L’Aquila avviso di accertamento per il pagamento dell’ICI anno 2009 oltre la sanzione per omesso versamento e interessi, in conseguenza di una variazione della rendita catastale, comunicata nell’agosto 2011. La società ha impugnato detto avviso e la CTP ha respinto il ricorso. La CTR, adita dalla società in appello, ha confermato la decisione impugnata integrandone la motivazione e dando atto che ad essa società non compete alcuna delle agevolazioni previste dalla L. n. 183 del 2011, art. 33 comma 28.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidato a quattro motivi. Non si è costituito il Comune.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- La società ricorrente premette che preso atto dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla decorrenza delle attribuzioni o variazioni della rendita catastale, non insiste nella dedotta irretroattività della rendita catastale, limitandosi a sindacare il rigetto sotto il profilo delle sanzioni. Con il primo motivo di ricorso lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 1 e 2, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6,nella parte in cui ha ritenuto applicabili le sanzioni, non dovute invece, secondo la prospettazione della ricorrente in tutti casi in cui il Comune utilizzi le variazioni delle rendite catastali retroattivamente, e ciò per tutti i casi di variazioni sia anteriori che successivi all’anno 2000.

Il motivo è infondato perchè l’interpretazione proposta dal contribuente è all’evidenza contraria alla lettera della legge la quale con una norma stretta interpretazione, perchè derogatoria, stabilisce che “Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma”.

In questo caso tuttavia, come accertato dal giudice di merito, senza contestazioni sul punto, si tratta di una variazione di rendita catastale attribuita dopo il 1 gennaio 2000 e precisamente di una richiesta di accatastamento presentata dallo stesso contribuente nell’anno 2007, con attribuzione di una rendita che gli è stata notificata dall’Agenzia del territorio nel 2001. Quanto al resto questa Corte ha già affermato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, nell’introdurre l’ICI, ha fissato per i contribuenti, negli artt. 5 e 10, l’obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l’imposta calcolandone correttamente l’importo, previo accertamento dei presupposti, e quindi dell’iscrizione in catasto e dell’ammontare dell’eventuale rendita per ciascun cespite, senza alcuna correlazione con un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali (Cass. n. 12320/2016).

4.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, nonchè dell’OPCM n. 3780 del 2009, art. 1, e OPCM n. 3837 del 2009, art. 1.

Lamenta che il giudice di merito ha indebitamente ritenuto che essa società non possa furie della agevolazione di cui alla L. n. 183 del 2011, nonostante l’anno di imposta sia il 2009 e cioè l’anno del sisma in Abruzzo, perchè secondo la CTR il suo accertamento è avvenuto nel 2014 e il versamento non poteva che ricadere in un periodo successivo.

Con il terzo motivo si lamenta l’extrapetizone perchè la CTR andando oltre l’oggetto del giudizio di merito, ha dichiarato che ad essa società non spetta alcuna delle agevolazioni di cui al citato art. 33, comma 28.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 112, nella parte in cui la CTR non si è pronunciata sulla domanda formulata in primo grado e riproposta con l’appello di accertare e dare atto che vi è stato comunque il versamento di 38 rate cadauna di Euro 60,58.

5.- I motivi sono fondati per quanto appresso si dirà.

Il citato art. 33, comma 28, stabilisce che:

“28. Per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”. Dal primo D.L. 28 aprile 2009, n. 39, la sospensione ed il differimento del pagamento di tributi “non versati” dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 sono stati prorogati fino a dicembre 2011. A novembre 2011 la c.d. legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011), ha previsto che la ripresa della riscossione avvenisse con riduzione del 60% delle obbligazioni originarie (tributi e contributi dovuti per il periodo dal 6 aprile 2009 dicembre 2011), ripartite in 120 rate mensili di pari importo, senza applicazioni di sanzioni, oneri e altri accessori. Non è pertanto corretto il ragionamento della CTR la quale ritiene che la maggiore imposta accertata non poteva essere oggetto di sospensione perchè il suo accertamento è avvenuto nel 2014; ciò che rileva è la scadenza naturale del tributo e che essa sia ricompresa nel periodo sopra indicato.

Nella specie – pacificamente – si tratta di ICI dell’anno 2009, per maggiori importi conseguenti alla richiesta di accatastamento presentata dallo stesso contribuente nell’anno 2007, con attribuzione di una rendita che gli è stata notificata dall’Agenzia del territorio nel 2001, sicchè non può dirsi che il tributo fosse a scadenza nel 2015, atteso che l’accertamento non fa sorgere l’obbligazione tributaria.

La CTR avrebbe dunque dovuto accertare, in concreto, la sussistenza dei requisiti oggetti e soggettivi della sospensione e degli ulteriori benefici ritenendo soddisfatto, per le ragioni di cui sopra, il requisito temporale.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per l’esame la sussistenza dei requisiti oggetti e soggettivi dei benefici dati dalla L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, nei termini sopra esposti e per l’accertamento dell’effettivo versamento-dedotto dalla contribuente- di 38 rate del debito tributario, e per regolare le spese, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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