Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18993 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16276-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO VALLERANO – CONSORZIO DI MIGLIORIA FONDIARIA, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LUCA MORANI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COOPERATIVA GARDEN IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5693/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – B.M. ricorre per tre mezzi illustrati da memoria nei confronti del Consorzio Vallerano – Consorzio di Miglioria Fondiaria, nonchè della Cooperativa Garden in liquidazione, contro la sentenza del 16 marzo 2018 con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del locale Giudice di pace che rigettava una sua opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di pronuncia secondo equità appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali e comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

2. – Il Consorzio Vallerano – Consorzio di Miglioria Fondiaria resiste con controricorso.

La Cooperativa Garden in liquidazione non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo lamenta “nullità della sentenza denunciata sotto il profilo della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, censurando la sentenza impugnata perchè dotata di motivazione soltanto apparente, a fronte dell’appello con il quale era stata dedotta sia la violazione, da parte del Giudice di pace, dei principi regolatori della materia, sia la violazione delle norme sul procedimento, per avere lo stesso Giudice di pace omesso di tenere nel debito conto una sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato la nullità della previsione statutaria che faceva discendere l’appartenenza al Consorzio dal fatto dell’acquisto di un immobile ricadente nel suo perimetro.

Il secondo mezzo lamenta “illegittimità dell’impugnata sentenza violazione dell’art. 18 Cost., dell’art. 36c.c., degli artt. 113 e 339 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, censurando la sentenza impugnata per il fatto che il giudice di appello aveva omesso di tenere nel debito conto la violazione commessa dal Giudice di pace dei “principi innanzi detto evidenziato come nei consorzi costituiti fra proprietari di immobili per la gestione di parchi e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad essi da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà”, con conseguente violazione, nuovamente, dei già menzionati principi regolatori della materia, anche in considerazione dell’intervenuta sentenza del Tribunale di Roma poc’anzi richiamata.

Il terzo mezzo lamenta “illegittimità dell’impugnata sentenza violazione degli artt. 282 e 337 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, censurando la sentenza impugnata nuovamente per non aver considerato che il Giudice di pace aveva omesso di tenere nel debito conto la già citata sentenza del Tribunale, in violazione del combinato disposto degli artt. 282 e 337 c.p.c..

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

I tre motivi, che per il loro evidente collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili per la loro genericità.

Anzitutto, laddove sono volti a sostenere che la sentenza impugnata sarebbe assistita da una motivazione meramente apparente, essi mostrano di prescindere dagli argomenti addotti dal giudice di merito, il quale ha riferito che il B. aveva censurato la sentenza di primo grado per avere il Giudice di pace omesso di rilevare l’esaurimento dello scopo da parte del Consorzio e l’inesistenza di una sua obbligazione di pagamento motivata dal fatto che il villino assegnatogli ricadeva in un’area divenuta estranea al Consorzio. Il Tribunale, cioè, ha sinteticamente ricostruito il contenuto dei motivi, così da evidenziare come essi non ponessero in discussione alcuna violazione delle norme sul procedimento, o violazione delle norme costituzionali e comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Sicchè la motivazione, per quanto stringata, c’è, ed è chiarissima.

Dopodichè, considerato che il motivo volto alla denuncia di violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005), sta di fatto che dallo stesso resoconto dei motivi di appello svolto dal ricorrente per cassazione alle pagine 5-6 del ricorso, non risulta affatto che egli avesse invocato -certo non in modo esplicito – una qualche violazione di non meglio identificati principi regolatori della materia, e neppure la specifica violazione di altrettanto vaghe norme sul procedimento.

Sicchè i motivi sono nel complesso inidonei ad abbattere la ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata. (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330), inammissibili perchè generici.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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