Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18993 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 06/07/2021), n.18993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17336-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore por tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1980/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha

chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI

1. – La Commissione tributaria centrale – Sezione di Torino, con decisione n. 1980/13 dell’11 luglio 2013, pubblicata il 26 luglio 2013, pronunciando sul ricorso presentato dal M.R. (costituito in prosecuzione del genitore M.R., a sua volta già costituito in prosecuzione dell’originario contribuente M.G.C.) avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Torino n. 3643/1993, ha dichiarato l’estinzione del processo, così riformando la decisione impugnata (sfavorevole all’appellante), la quale aveva escluso che la controversia fosse stata definita mediante condono dall’originario contribuente ( M.G.C.).

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 30 giugno 2014.

3. – Il contribuente intimato non ha svolto difese.

4. – Il Pubblico Ministero ha concluso per iscritto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con atto del 15 aprile 2021 per l’accoglimento del ricorso.

5. – Fissato alla udienza pubblica del 6 maggio 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata del D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione tributaria centrale ha così motivato la declaratoria della estinzione del processo: “Questa Commissione ritiene che le doglianze esposte dal contribuente possono essere accolte perchè, nel caso di specie, lo stesso Ufficio ha riconosciuto che il defunto M.G.C. ha presentato domanda di condono per gli anni 1972 e precedenti a norma del D.L. n. 660 del 1973 e visto anche che la cartella esattoriale è stata notificata al defunto ben oltre i termini di iscrizione previsti dalla L. 28 agosto 1979”.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato sviluppa quattro motivi di ricorso.

2.1 – Col primo, eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per inosservanza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, (rectius: c.p.c.), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e per apparenza della motivazione sul punto del supposto condono in difetto di alcun elemento di riscontro in proposito.

La ricorrente deduce che la Commissione tributaria centrale ha completamente omesso di dar conto della asserita definizione della controversia, non risultando prodotti nè la copia della domanda di condono, nè il provvedimento di accettazione della Amministrazione finanziaria.

2.2 – Col secondo motivo la ricorrente, eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per inosservanza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4 (rectius: c.p.c.), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e per apparenza della motivazione sul punto della asserita decadenza in mancanza della indicazione del pertinente termine a quo di decorrenza e risultando equivoco e incomprensibile il riferimento alla “L. 28 agosto 1979”.

2.3 – Col terzo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, denunziando l’insanabile contrasto tra la motivazione recante il riconoscimento della fondatezza delle “doglianze” dell’appellante, in punto di tardiva iscrizione a ruolo, e il dispositivo di estinzione del processo, che comporta la reviviscenza della impugnata sentenza della Commissione tributaria di secondo grafo, sfavorevole al contribuente.

2.4 – Col quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 5 novembre 1973, n. 660, art. 11 convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1973, n. 823, e in relazione all’art. 2697 c.c..

Sostiene la Avvocatura generale dello Stato che la Commissione tributaria centrale è incorsa nella violazione delle superiori disposizioni di legge per aver erroneamente supposto la definizione della controversia, mediante condono, sulla base della mera presentazione della relativa istanza e senza che vi fosse prova alcuna del pagamento dovuto dal contribuente per il perfezionamento.

3. – Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

3.1 – I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernono la medesima eccezione di nullità della sentenza impugnata, per vizio della motivazione, partitamente proposta dalla ricorrente in relazione alla questione dalla ricorrenza del condono (primo motivo) e in relazione alla questione della ritenuta decadenza della Amministrazione finanziaria (secondo motivo).

La censura è fondata sotto entrambi i profili.

Per vero la Commissione tributaria centrale colla mera duplice asserzione che la controversia fosse stata condonata (giusta supposto riconoscimento della Agenzia delle entrate) e che la Amministrazione finanziaria fosse incorsa in decadenza, ha omesso assolutamente di dar conto del difforme accertamento operato dalla Commissione tributaria di secondo grado, la quale aveva, invece, escluso il condono; e nepure ha spiegato, indicando i necessari dati cronologici, le ragioni della predicata intempestività della notificazione della cartella di pagamento.

Sicchè la motivazione, pur graficamente presente, risulta del tutto apparente.

Trova, pertanto, applicazione il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in legge della L. 7 agosto 2012, n. 134), in ordine alla “riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione” e in ordine alla conseguente deducibilità col ricorso per cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè”, siccome consistente – detta anomalia – a) “nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”; b) nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; c) nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; d) nella “motivazione apparente” come, per l’appunto nella specie (Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. Un., sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01; Sez. 3, sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01). Sicchè ” si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″ (Sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).

3.2 – Il rilievo della nullità della sentenza impugnata, siccome inficiata da motivazione apparente, assorbe l’esame dei residui motivi di ricorso.

3.3 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, alla stregua dei superiori principi di diritto cui il Collegio si uniforma; l’assorbimento dei residui motivi; la cassazione, in relazione ai motivi accolti, della sentenza impugnata; il rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta da remoto, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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