Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18992 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 18/07/2017, dep.31/07/2017),  n. 18992

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sezione –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7285/2017 proposto da:

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DON G. MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO GALLETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI COCCHI;

– ricorrente –

contro

R. Q. M., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 396/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 31/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso;

udito l’Avvocato Antonino Galletti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 396 del 31/12/2016, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha accolto, ritenutolo tempestivo, il ricorso dell’avv. R.M. Q. avverso la decisione del 03/04/2014, con cui il ricorrente Consiglio gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della cancellazione in relazione ad illeciti (plurime violazioni del dovere di correttezza e lealtà, di cui agli artt. 6 e 22 cod. deont., e probità, di cui all’art. 5 del cod. deont.; uso di espressioni sconvenienti o offensive, oltre che calunniose, in violazione degli artt. 20 e 22 cod. deont.; violazione dei doveri scaturenti dai rapporti con i praticanti, di cui all’art. 26, comma 3, cod. deont.; violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei rapporti con gli arbitri, ai sensi dell’art. 54 cod. deont.; il tutto come da capo di incolpazione notificato tra il 10/12/2008 ed il 29/12/2008) commessi in Genova dal 2004 al 2006 e ricondotti ad un articolato e complesso contenzioso giudiziale, che aveva contrapposto lui e la sua consorte al Condominio genovese ove abitavano in (OMISSIS) ed interessato, tra gli altri, gli avv. F.G. e S.L., a seguito dell’archiviazione, il 12/01/2006, da parte del Consiglio dell’Ordine dell’esposto presentato dallo stesso R. contro il Faravelli e dalla contestuale delibera di avvio ufficioso di indagine disciplinare nei confronti del primo;

la decisione di primo grado, depositata il 13/01/2015, era stata impugnata al Consiglio Nazionale Forense con quattro motivi e, per quel che qui ancora rileva, innanzitutto con doglianza di inesistenza o nullità della notificazione della decisione stessa, siccome eseguita a mezzo p.e.c. anzichè con il procedimento di notificazione previsto dall’art. 50 r.d.l. 1578/1933 (e 31 Reg. CNF 21/02/2014, n. 2), nonchè – poi – per prescrizione dell’azione disciplinare, essendo il termine di cinque anni (di cui alla precedente legge professionale, siccome più favorevole all’incolpato), il cui dies a quo si indicava nel giorno 08/11/2008, elasso al momento della pronuncia della decisione, ma non mancando di dolersi dell’eccessività dei tempi del procedimento e del difetto di motivazione o della carenza di prova sulla ritenuta sussistenza degli illeciti disciplinari ascrittigli;

considerato che:

la notifica del ricorso a queste Sezioni Unite è stata dal ricorrente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova eseguita o tentata nei confronti dell’avv. R.M. Q., del Consiglio Nazionale Forense e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione: nessuno dei quali espleta attività difensiva in questa sede;

va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense: questi è il giudice che ha emesso la decisione qui impugnata e, per definizione, non può essere parte del procedimento di impugnazione (per tutte: Cass. Sez. U. 24/01/2013, n. 1716; Cass. Sez. U. 22/07/2016, n. 15207; Cass. 02/12/2016, n. 24647);

tuttavia, la notifica all’avv. R.M. Q. si è avuta – a seguito di richiesta registrata il 15/03/2017 al n. 4.368 di cron. dell’UNEP della Corte di appello di Roma – in data 16/03/2017 ai sensi dell’art. 139 c.p.c., risultando dalla relata che il funzionario UNEP procedente, dopo essersi accertato dell’assenza del destinatario avv. P.L., ivi indicato come domiciliatario dell’avv. R.M. Q. nel domicilio eletto, evidentemente per il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, ha consegnato copia conforme del ricorso al portiere sig. M.A., capace e convivente (e che si incaricava della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l’atto, in busta chiusa e sigillata): e tuttavia tutto questo senza la spedizione della raccomandata di avviso prevista dal comma quarto della richiamata norma, visto che non vi è menzione alcuna di tale attività e solo si menziona l’avviso previsto dall’art. 123 disp. att. c.p.c. (e dalla “L. n. 1368 del 1941”, la quale però, correttamente identificata come “r.d.”, altro non è che il testo delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile), cioè quello all’autorità che ha emanato la decisione impugnata;

invero, l’art. 139 c.p.c., prevede, ai suoi commi terzo e quarto, che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” – e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda…”: nel qual caso, “il portiere… deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”;

l’omissione dell’avviso è ormai, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, chiaramente qualificata – non più, come nei primi decenni dall’entrata in vigore del codice, come mera irregolarità (per tutte: Cass. 04/04/2006, n. 7816; Cass. 04/02/1980, n. 755; in precedenza, nello stesso senso: Cass. 4111/79, 397/74, 353/71, 198/68, 1204/67), bensì – come causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso (Cass. 30/06/2008, n. 17915; Cass. 30/03/2009, n. 7667), secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta (Cass., ord. 25/01/2010, n. 1366; Cass. 21/08/2013, n. 19366);

tale interpretazione va confermata, attesa la funzione dell’avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel secondo comma del medesimo art. 139 c.p.c., ma pur sempre da altri di peculiare intensità: l’atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell’atto, rispetto a quelle altre fattispecie indicate dal secondo comma per la natura assai stretta del vincolo che lega al destinatario il consegnatario dell’atto; ed un tale minor grado di conoscibilità, se non la degrada al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica come accade appunto per l’ipotesi contemplata dall’art. 140 c.p.c., esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post e appunto non incidente sul precedente tempo in cui l’attività notificatoria si è svolta e compiuta;

rimane ovviamente fermo che, nell’ipotesi del terzo comma dell’art. 139 c.p.c., il tempo di perfezionamento della notifica si identifica con la consegna ad una persona comunque inserita nella richiamata sfera di conoscibilità del destinatario, ma stavolta latamente intesa, siccome identificata in base ora ai rapporti giuridici nascenti dal portierato in un fabbricato per civili abitazioni ed agli obblighi in capo al portiere in favore dei singoli occupanti, ora a quei rapporti non più giuridici, ma comunque di solidarietà sociale, che si presume si intrattengano, se non i vicini (tesi invero ardua da sostenere in tali generali termini, atteso lo stato dei rapporti sociali), almeno e se non altro col vicino che liberamente e spontaneamente accetti di ricevere la copia dell’atto per curarne poi la materiale consegna;

in difetto di tale avviso, la notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, quale deve definirsi quella in esame, non può che definirsi nulla, per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante: ma certamente non inesistente, atteso che essa ha attinto comunque la sfera di conoscibilità del destinatario, identificata con quella del domiciliatario della controparte del ricorso avverso la decisione impugnata e suscettibile di risentire gli effetti negativi di un suo eventuale accoglimento (secondo, del resto, i principi tracciati con chiarezza da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916, in base ai quali la nullità si ha in tutti i casi in cui la difformità dal modello legale del procedimento notificatorio trasmoda in inesistenza esclusivamente quando vi sia totale mancanza materiale dell’atto oppure ove sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione);

tanto, nonostante l’inammissibilità del coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense, comporta, per non essersi costituito il destinatario della notifica nulla a sanare tale vizio, la doverosa applicazione dell’art. 291 c.p.c., anche al giudizio di legittimità (come afferma questa Corte fin da Cass. Sez. U. 20/04/1966, n. 139): e va pertanto ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso all’unica legittima controparte, per la rilevata nullità dell’instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti in dipendenza della nullità suddetta, nei termini reputati congrui come in dispositivo (e coi conseguenti oneri procedimentali previsti dall’art. 371 bis c.p.c.: per tutte, v. Cass. Sez. U. 12/05/2006, n. 11003, seguita, tra molte, da Cass. 21/11/2003, n. 26141, o da Cass. 25/01/2017, n. 1930).

PQM

 

ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimato R.M. Q., a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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