Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18992 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 27/09/2016), n.18992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25126/2013 proposto da:

I.J., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

P. MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SQUARCIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO MARIA GEMELLI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore e legale

rappresentante pro tempore Dott. R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 24, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE FALACE, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1000/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato PAOLO MARIA GEMELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il conducente di una Ferrari ( I.J.), che aveva agito per il risarcimento dei danni alla propria autovettura assumendo la responsabilità esclusiva del conducente ( V.) di un autocarro, il quale sull’autostrada avrebbe determinato il sinistro spostandosi improvvisamente verso la corsia di sorpasso già impegnata dalla Ferrari, propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di l’Aquila (8 settembre 2012).

Questa, in riforma della decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente dell’autocarro, ai fini che ancora rilevano, ritenne la responsabilità dell’attore per il 40% e ridusse percentualmente il danno risarcibile.

L’assicurazione si difende con controricorso; eccepisce preliminarmente la tardività della prima notifica, presentata all’ufficio Postale il 31 ottobre 2013 e non andata a buon fine, nonchè l’effettuazione in data 2 dicembre 2013 della successiva notifica, poi effettivamente recapitata.

V. non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è tempestivo (un anno e quarantasei giorni), considerando che il deposito della sentenza l’8 settembre 2012, in periodo feriale, fa decorrere l’inizio del periodo dal 16 settembre (Sez. Un. n. 21197 del 2009). Con la conseguenza che è stato tempestivamente presentato per la notifica il 31 ottobre 2013.

La notifica del ricorso è stata poi rinnovata dalla parte, per non essere andata a buon fine la prima, in tempi ragionevolmente contenuti (Sez. Un. n. 17352 del 2009).

2.La decisione è censurata con due motivi strettamente connessi, invocando la violazione dell’art. 2054 c.c. e l’omessa motivazione in ordine al fatto controverso, costituito dall’accertamento della condotta dell’attore alla guida della Ferrari.

Fondamentalmente si sostiene che, risultando accertata la condotta colpevole del conducente dell’autocarro per aver invaso la corsia di sorpasso senza accertarsi preventivamente che la stessa non fosse impegnata da altri autoveicoli, la riconducibilità esclusiva dell’evento a tale condotta colpevole, in una con la condotta del conducente della Ferrari che era sulla corsia di sorpasso in un tratto di autostrada consentito e in salita, con conseguente velocità non elevata, avrebbe dovuto far ritenere assolto l’onere attoreo di provare la propria condotta idonea al superamento della presunzione di corresponsabilità (soprattutto primo motivo con ampi richiami alla sentenza di primo grado).

Il secondo motivo, a sostegno della tesi del superamento della presunzione di corresponsabilità, si snoda, piuttosto che attraverso la specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, nel richiamo delle censure di appello di controparte e delle proprie deduzioni in comparsa conclusionale (quindi ad atto precedente la sentenza impugnata). Si conclude in apodittiche censure di contraddittorietà e insufficienza di motivazione.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Il giudice ha partitamente indicato, facendo riferimento alle risultanze istruttorie, gli elementi sui quali ha fondato la corresponsabilità (pag. 6 sentenza), cioè la velocità della Ferrari non adeguata alle condizioni del tempo (temporale e asfalto bagnato). Ha considerato, oltre alla potenza del motore, anche le emergenze sui punti d’urto che facevano propendere non per l’urto con l’autocarro ma per un restringimento della carreggiata dovuto allo spostamento dell’autocarro, con sbandamento della Ferrari a causa della velocità non adeguata, e conseguente urto con il muraglione di sinistra. Ha correttamente tratto la conseguenza di una efficienza causale sul sinistro del comportamento del conducente della Ferrari, il quale, a velocità adeguata, avrebbe potuto rimanere in traiettoria senza sbandare. Il ricorrente si limita a prospettare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed invoca inammissibilmente sia violazioni di legge che vizi motivazionali.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della controricorrente. Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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