Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18992 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 16/09/2011), n.18992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIONE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6277-2009 proposto da:

I.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e dall’avvocato FIERRO FRANCESCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso l’avvocato ANTONIO

COLAVINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAINONE SABATINO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4007/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.10-15.11.2007, il Tribunale di Nola dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20.07.2004, da I.R. e N.C., al quale imponeva di corrispondere alla moglie l’assegno divorzile di Euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile. Quanto alla casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, non provvedeva ad assegnarla alla I. e dichiarava inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali da costei proposte e volte all’accertamento della sua comproprietà su detto immobile o, in subordine, alla condanna del coniuge al rimborso degli oneri di spesa da lei sostenuti.

Con sentenza del 14 – 19.11.2008, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame della I., elevava l’entità dell’assegno divorzile ad Euro 400,00 mensili mentre respingeva il motivo d’impugnazione inerente alla mancata assegnazione della casa coniugale, assegnazione di cui l’appellante aveva in precedenza beneficiato nel regime separatizio, a tutela dell’unico figlio della coppia, successivamente deceduto. Contro questa sentenza la I. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo e notificato il 9.03.2009 al N., che ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente iva dichiarata l’inammissibilità del controricorso del N., per non essere stato depositato l’avviso di ricevimento inerente alla relativa notificazione, attuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

A sostegno del ricorso la I. denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni”.

La ricorrente censura il diniego di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale beneficio spetta al coniuge economicamente più debole anche nel caso di assenza di figli. Il motivo non ha pregio.

In materia di divorzio, anche nel vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione del comma 6 di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e dell’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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