Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18992 del 01/09/2010

Cassazione civile sez. II, 01/09/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 01/09/2010), n.18992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS

TOMMASO giusta procura speciale per Notaio MAURANTONIO Tommaso del

20/2/2006 rep. 20343, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FLAUTI LUIGI, PAOLI PAOLO;

– ricorrente –

e contro

M.V. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 459/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato DE DOMINICIS Tommaso, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V., assumendo di essere proprietario dell’appezzamento di terreno di circa mq. 740 posto in (OMISSIS), distinto catastalmente al foglio di mappa n. (OMISSIS) da lui acquistato – insieme ad altri appezzamenti – nel (OMISSIS), conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, P.L., chiedendone la condanna alla restituzione in suo favore del suddetto terreno che assumeva il convenuto avrebbe indebitamente occupato alla fine del 1992.

Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l’acquisto da parte sua del terreno in questione per possesso pacifico e ininterrotto “animo domini”. Con sentenza del 6 dicembre 2001 il Tribunale, in accoglimento della domanda attrice, condannava il P. all’immediata restituzione in favore dell’attore del terreno oggetto di causa, rigettando siccome non provata la riconvenzionale.

Con sentenza dep. il 16 marzo 2004 la Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dal P..

Per quel che interessa nella presente sede, i Giudici di appello, nel confermare il rigetto della domanda riconvenzionale, ritenevano generica ed equivoca la deposizione resa dal teste B.A. che, nel dichiarare di avere aiutato il cognato a coltivare il terreno sin da quando questi ebbe ad acquistarlo, poteva avere inteso fare riferimento alla coltivazione e al possesso del solo terreno che il convenuto aveva acquistato nel 1977. Ne’ assumeva rilevanza il fatto che il teste avesse anche riferito che il terreno de quo si estendeva fino a una rete di recinzione e che il consulente tecnico d’ufficio avesse accertato che il terreno de quo era recintato con pali e rete da tutti i lati eccetto che al lato sud a confine con la proprieta’ P., posto che non vi era alcun elemento di prova che la recinzione alla quale aveva fatto riferimento il teste si identificasse con quella rilevata dal consulente, tenuto conto che i testi indicati dall’attore avevano dichiarato che il terreno de quo era incolto e privo di recinzione; ugualmente generica si era rivelata la testimonianza di B.L., altro parente dell’appellante.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il P. sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata che aveva omesso di valutare le risultanze processuali, tenuto conto che il consulente tecnico aveva descritto i luoghi nel modo seguente “allo stato attuale dei luoghi detta particella e’ recintata con pali e rete in ferro lungo i lati a nord, ovest e est, mentre lungo il lato sud, a confine con la proprieta’ P., non e’ presente alcuna recinzione”; la circostanza che fra il terreno del ricorrente e quello in contestazione non vi fosse alcuna recinzione o alcun confine segnato era confermata da quanto riferito dal teste B. A.; pertanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la recinzione alla quale aveva fatto riferimento il teste fosse la stessa rilevata dal consulente tecnico d’ufficio.

Il motivo e’ infondato.

Contrariamente a quanto denunciato nel ricorso, la sentenza ha esaminato le circostanze emerse sia dalla consulenza tecnica sia dalle deposizioni testimoniali pervenendo – alla stregua della loro analisi critica – a conclusioni difformi da quelle pretese dal ricorrente, il quale censura la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di appello, lamentando l’erroneita’ dell’accertamento laddove era stato escluso che il terreno di proprieta’ del P. e da questi coltivato fosse un tutt’uno con quello oggetto della domanda di usucapione: in particolare, i Giudici hanno ritenuto che non vi erano elementi per identificare il terreno descritto dal consulente con quello al quale aveva fatto riferimento il teste B.. E al riguardo, la sentenza ha anche evidenziato come le circostanze riferite dal B. erano in contrasto con la descrizione del fondo compiuta dai testi indicati dall’attore, che avevano fatto riferimento a un terreno incolto e privo di recinzione.

In realta’, la doglianza, pur facendo riferimento a vizi di motivazione da cui, come si e’ visto, la sentenza e’ immune, si risolve nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che e’ evidentemente oggetto riservato dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito, formulando i ricorrenti una interpretazione del materiale probatorio difforme da quella accolta in sentenza.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010

 

 

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