Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18991 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 18/07/2017, dep.31/07/2017),  n. 18991

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente di Sezione –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8777/2015 proposto da:

P.L., U.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIOVAN BATTISTA MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO MARASCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO

SCALZI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2014 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 15/10/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 534, pubblicata il 15/10/2014, la Corte dei conti in grado di appello ha respinto il gravame di P.L. e U.C. avverso le sentenze, rispettivamente non definitiva e definitiva, nn. 168 del 2011 e 2 del 2012 della sezione giurisdizionale per la Calabria di quella stessa Corte, seguite al giudizio di responsabilità di contabile iniziato con atto di citazione della competente Procura depositato il 27/01/2009, a conferma delle condanne irrogate in primo grado nei confronti di quelli, in ragione di Euro 6.510.609,31 per il P. e di Euro 1.136.467,49 per la U., per ognuno oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo (erogazione delle singole “tranche”) e, dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva, agli interessi legali: e tanto in riconoscimento della loro responsabilità – il P. quale legale rappresentante della Crown Power Trasmission Srl e della Crown Power Train Srl e la U. quale socio della Crown Power Trasmission Srl a sua volta socio della Crown Power Train Srl nonchè membro del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima società e amministratore unico della Plastiva Srl (nonchè consorte di P.L. – per avere “(entrambi parzialmente in solido con altri soggetti)… illegittimamente ed illecitamente beneficiato di contributi comunitari ( P., U.) e delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 ( U.) nell’ambito del Contratto d’area di Crotone sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvato dal Ministero del Tesoro e della Programmazione economica in data 3/3/1998”, contratto che, stipulato ai sensi della L. n. 662 del 1996, per la reindustrializzazione e lo sviluppo occupazionale dell’area di Crotone, aveva previsto che la Crown Power Transmission realizzasse un impianto per la produzione di ingranaggi di precisione e la Plastiva Srl attuasse, con i due contributi ottenuti, un nuovo impianto per la produzione di materie plastiche in cui avrebbero dovuto trovare occupazione più unità lavorative.

2. Per quel che in questa sede rileva, l’eccezione di difetto di giurisdizione era stata disattesa dalla prima delle due sentenze di primo grado sulla considerazione che il P. e la U. erano soggetti che avevano percepito contributi pubblici (con richiamo all’orientamento, definito come ormai consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui con l’instaurazione del rapporto concessorio il privato è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito dalla pubblica Amministrazione di modo che lo sviamento delle finalità perseguite si traduce in un danno per l’ente pubblico) e negando rilevanza alla carenza di un rapporto formale con l’ente danneggiato una volta che il dipendente avesse avuto anche in via di mero fatto la gestione del denaro pubblico, ravvisandosi proprio in tale gestione l’elemento discriminatore della giurisdizione contabile (richiamando in termini, tra le altre, Cass. Sez. U. 19/12/2009, n. 21466 e 16/12/2008, n. 29348).

3. La qui gravata sentenza di appello, rigettando il motivo di gravame sulla giurisdizione, ha poi ritenuto “sufficiente fare riferimento all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale… della Suprema Corte di Cassazione (vedi, per tutte, S.U. n. 20434/2009)”, in base al quale “qualora un privato (o anche l’amministratore di un ente), cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile”; e, richiamata Cass. Sez. U. n. 16505/10, ha concluso nel senso che, “nel caso in cui i danni subiti dall’erario o da altro ente pubblico siano riconducibili a una società, la legittimazione passiva va riconosciuta congiuntamente o disgiuntamente sia nei confronti di questa che dei suoi amministratori anche se quest’ultimi abbiano operato in via di mero fatto (Cass. 06/12/2000, n. 15487) essendo il pregiudizio riconducibile anche al comportamento dell’amministratore quale “terminale di un’attività di gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente nell’interesse della Pubblica Amministrazione”…”.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono oggi, affidandosi ad un unitario motivo, il P. e la U.; resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti deducono “difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riferimento all’art. 111 Cost., ed all’art. 360 c.p.c., n. 1”, ed “assoluta carenza di potere giurisdizionale della Corte dei Conti”; ed al riguardo essi:

– negano l’applicabilità alla fattispecie dei principi richiamati dalla gravata sentenza, poichè non avevano partecipato alla realizzazione del programma predisposto dalla P.A., dovendo la fattispecie ascriversi esclusivamente alle società, uniche ad avere lucrato dei contributi;

– ricordano che l’univoca prospettazione originaria della domanda giudiziale non aveva riguardato una loro personale responsabilità, questa essendo stata configurata solo in tempo successivo con il coinvolgimento di singoli soggetti ed una contestazione generalizzata;

– in via dirimente, rimarcano non essere mai stato approfondito e motivato il ruolo dell’apporto di ciascuno di loro in proprio e nelle loro dette qualità (l’uno, di legale rappresentante della Crown Power Transmission srl e della Crown Power Train srl; l’altra, di socia della prima società e a sua volta socia della seconda, nonchè amministratore unico della Plastiva srl e consorte del primo), essendo stato anzi omesso ogni esame dell’esistenza di altre, per di più esclusive, ipotesi di responsabilità in capo ad altri soggetti e comunque alle società stesse, per le quali ultime almeno sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

– invocano i principi in tema di costituzione di parte civile nel processo penale – la concessione della cui facoltà escluderebbe il giudizio contabile – e quelli desumibili dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in tema di diretta responsabilità degli Enti.

2. Dal canto suo, il Procuratore Generale della Corte dei conti, con il controricorso:

– richiama la giurisprudenza di questa Corte suprema in punto di irrilevanza, ai fini della piena sussistenza della giurisdizione contabile, della forma privatistica per l’utilizzazione di fondi che restano pubblici (sul punto invocando i precedenti di Cass. Sez. U. 03/02/2014, n. 2287 e Cass. Sez. U. 23/09/2009, n. 20434);

– rimarca la centralità, al fine di fondare la giurisdizione contabile, del comportamento concretamente assunto dal soggetto che ha agito illecitamente, come l’amministratore di una società anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici che, per sue scelte, incida in modo negativo sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A. (richiamando numerose pronunzie delle Sezioni Unite di questa Corte): sicchè bene la giurisdizione del giudice contabile si afferma nei confronti pure di quelle persone fisiche che, operando nell’ambito o per conto del percettore, abbiano avuto un coinvolgimento diretto nella vicenda alla base dell’indebita erogazione, non importa a quale titolo;

– rileva, di conseguenza, come la gravata sentenza abbia in concreto e in senso positivo accertato il ruolo del P. e della U., i quali, con la loro condotta dolosa e nelle descritte loro qualità, avevano costruito fin dall’esordio l’intera operazione finalizzata alla percezione dei contributi pubblici ed allo sviamento degli stessi dal fine a cui erano destinati: senza che le richieste istruttorie di cui all’ordinanza n. 36/11 avessero comportato un ampliamento del petitum o della causa petendi;

– sottolinea, successivamente, che la responsabilità è stata riscontrata sulla base del ruolo che i soggetti attuatori del progetto assumono nel programma di investimenti inserito nel Contratto d’Area di Crotone, a partire dai determinanti compiti autocertificativi e dichiarativi e per finire con le modalità di utilizzo dei fondi pubblici ottenuti ed il mancato raggiungimento degli scopi per i quali i contributi erano stati erogati;

– infine, nega la rilevanza, ai fini della questione di giurisdizione, dell’omesso coinvolgimento di altri eventuali responsabili, come pure della facoltà di costituzione di parte civile nel giudizio penale, su tale punto richiamando i principi già affermati da Corte cost. n. 272 del 2007 in ordine alla persistenza della giurisdizione contabile oltretutto in via esclusiva almeno nel giudizio di liquidazione o seguito all’eventuale condanna generica.

3. Il complesso motivo di doglianza – e, con esso, l’intero ricorso – è infondato.

4. Il ruolo determinante degli odierni ricorrenti nell’attività volta al conseguimento dei non dovuti ingenti fondi pubblici è chiaramente individuato dalla qui gravata sentenza proprio in una serie di condotte di autocertificazione infedeli e di confezionamento di dati alterati a tal fine, come risulta dagli elementi probatori, analiticamente indicati, in riscontro alle ipotesi accusatorie formulate, poste in essere da quelli, sia pure nelle indicate qualità, ma ovviamente di persona:

– per il P., dal verbale della Guardia di Finanza n. 68843/08 del 06/08/2008, avendo egli posto in essere – in primo luogo – un’attività finalizzata, nella fase iniziale, ad indurre in errore, circa la sussistenza dei requisiti per ottenere le pubbliche contribuzioni, la società Crotone sviluppo Sepa, soggetto responsabile per la gestione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie previste dal contratto d’Area di Crotone (e di conseguenza il Ministero delle Attività Produttive), nonchè – in secondo luogo – attività simulatorie e movimentazioni di una serie di partite finanziarie create ad hoc alle quali non faceva, invece, seguito alcun reale aumento di capitale, con conseguente occultamento doloso della reale situazione della società Crown Power (v. punto 2.3.a della sentenza gravata);

– per la U., dalla relazione della Guardia di Finanza del 04/02/2008, con richiamo a modalità di condotta sostanzialmente analoghe (v. punto 2.3.b della sentenza gravata).

5. In modo ancora più chiaro, la gravata sentenza disegna analiticamente il ruolo del P. e della U. nel conseguimento dei fondi pubblici finalizzati alla realizzazione del Contratto d’Area (definito come strumento operativo, concordato tra Amministrazioni, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonchè eventuali altri soggetti interessati, che imponeva, a fronte dell’erogazione di ingenti contributi erariali, il rispetto di precisi oneri documentali nonchè di modalità e termini fissati perentoriamente al fine di dare garanzia e serietà al programma di rilancio economico e produttivo del Mezzogiorno volto a creare nuova occupazione, in territori circoscritti nell’ambito delle aree di crisi, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè nelle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all’obiettivo del regolamento CEE n. 2052 del 1988) rispettivamente ai punti 4.1 (con false dichiarazioni, nella qualità di legale rappresentante della Crown Power Transmission srl, della già avvenuta produzione e perfino consegna dei macchinari oggetto del contributo, ovvero e comunque mediante il carattere fittizio degli aumenti di capitale e dell’immissione di mezzi propri, con cessazione pressochè immediata del programma di produzione) e 4.2 (con condotte definite ellitticamente analoghe e solo con esclusione di uno degli episodi originariamente contestati alla U. quanto alla Plastiva srl).

6. E limpidamente la Corte dei conti configura la responsabilità del P. e della U. per averli riconosciuti personali protagonisti di un meccanismo truffaldino che ha determinato lo sperpero – sotto il profilo della percezione e dell’evidente sviamento dal fine cui era destinato – del pubblico denaro, articolato sulla dolosa predisposizione in proprio, benchè nella loro qualità di legali rappresentanti delle società formali destinatari dei fondi pubblici, di documentazione inaffidabile o falsa in ordine alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di investimento.

7. In tale qualità, evidentemente per implicito presupposto fin dall’atto di citazione a prescindere dal suo tenore testuale, correttamente si prefigura dapprima e si configura poi un autentico rapporto di servizio, ai fini se non altro della sussistenza della giurisdizione contabile, in capo agli odierni ricorrenti, trovando applicazione alla fattispecie i principi sul punto consolidati nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in base ai quali:

– da un lato, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. Sez. U. ord. 03/03/2010, n. 5019), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. Sez. U. 24/11/2015, n. 23897): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass. Sez. U. 25/01/2013, n. 1774; in tema di contributi comunitari percepiti sulla base di dichiarazioni non veritiere: Cass. Sez. U. 27/01/2015, n. 1515);

– dall’altro lato, anche l’amministratore di una società privata di capitali destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell’erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicchè la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico (Cass. Sez. U. 09/01/2013, n. 295; Cass. Sez. U. 13/02/2014, n. 3310).

8. Quanto a quest’ultimo profilo, non si hanno elementi per discostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale (così, testualmente, Cass. Sez. U. 295 del 2013, cit., con richiamo alla precedente Cass. ord. 5019 del 2010 e a Cass. Sez. U. nn. 23332/09 e 25513/06) “qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati”; e ciò in quanto “nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere-facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati”; sicchè “il rapporto di servizio… va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione”.

9. Neppure possono essere condivisi gli altri argomenti a confutazione della sussistenza della giurisdizione contabile, che si risolvono nell’invocazione della responsabilità di altri soggetti e in una confusa invocazione di non adeguatamente specificati principi desumibili dalla possibilità di agire per danni nel processo penale o dalla normativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001.

10. In primo luogo, un’eventuale responsabilità di altri soggetti e perfino delle società di cui erano legali rappresentanti i soggetti privati citati in proprio comporterebbe semmai un concorso con quella dei ricorrenti e non certo l’elisione, per quanto appena argomentato al capo precedente; in tale ipotesi, in base a generali principi di diritto della responsabilità per fatto illecito e, principalmente, a quello di cui all’art. 2055 cod. civ., da un lato è intuitivo il ruolo determinante della condotta della persona fisica organo di una persona giuridica nella formazione e nell’estrinsecazione di atti imputabili a quest’ultima, mentre, in ogni caso, nella specie le attività decettive sono state imputate e poi accertate come commesse proprio dagli odierni ricorrenti nella loro qualità, ma evidentemente come persone fisiche, sicchè opererà, nei confronti del danneggiato, la solidarietà in danno di tutti i corresponsabili, salva l’eventuale azione di rivalsa dispiegata nei rapporti interni da costoro (v. sul punto, per tutte, Cass. Sez. U. 20/06/17, n. 15279, punto 26 delle ragioni in diritto; ma già in precedenza, tra molte: Cass. 10/05/2001, n. 6502; Cass. 02/02/2006, n. 2266; Cass. 16/02/2012, n. 2227).

11. In secondo luogo, effettivamente, come notato dal controricorrente, alla personale responsabilità dei soggetti che rivestivano la carica di legali rappresentanti delle persone giuridiche formali percettrici delle pubbliche risorse poi distolte non osta alcuna delle norme derivanti dal codice di procedura penale, avendo la stessa Corte costituzionale – con la sua sentenza n. 272 del 2007 escluso la necessità di un’interpretazione dell’art. 75 comma terzo cod. proc. civ. come applicabile anche al processo contabile ed offerto un’opzione ermeneutica di legittima coesistenza tra la giurisdizione penale in punto di condanna generica e quella esclusiva contabile in punto di quantum ai sensi proprio dell’art. 538 c.p.p., nel senso di mantenere al giudice penale, a tutto concedere, riservata solo la giurisdizione sulla prima.

12. Pertanto, il complesso motivo è infondato, applicandosi alla fattispecie il seguente principio di diritto: “in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento statale ed i legali rappresentanti di società persone giuridiche private percettrici dei medesimi, ovvero coloro che con quelle intrattengano un rapporto organico, che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate; e tanto senza che un’eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida di per sè sola quella dei legali rappresentanti stessi, a tutto concedere operando il concorso dell’una e dell’altra ed applicandosi l’art. 2055 c.c.; e neppure ostandovi la possibilità di costituzione di parte civile, sia perchè non è necessario riferire l’art. 75 c.p.p., anche al giudizio contabile, sia perchè l’art. 538 c.p.p., può interpretarsi nel senso che al giudice contabile è comunque riservata in via esclusiva la giurisdizione in punto di condanna specifica al risarcimento del danno”.

13. Pertanto, il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (da ultimo, Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11139; Cass. Sez. U. 27/02/2017, n. 4879; Cass. Sez. U. 27/12/2016, n. 26995).

14. Deve solo darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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