Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18991 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 16/09/2011), n.18991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22426/2007 proposto da:

T.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso l’avvocato MARTELLA Dario,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

sul ricorso 27581-2007 proposto da:

F.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL GIANNASI 8 (OSTIA), presso

l’avvocato D’ESPOSITO ALDO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE

ARGENTINA 11, presso l’avvocato MARTELLA DARIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3306/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M.R. DI GIULIO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

A. D’ESPOSITO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.09.2000, il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da F.M., ricorrente, con T.N., respingendo le reciproche domande di assegno divorzile ed imponendo al F. il pagare alla T. il contributo di complessive L. 1.300.000 mensili, per il mantenimento dei due figli maggiorenni della coppia, G., totalmente invalido, e C., non ancora economicamente indipendente, entrambi conviventi con la madre, alla quale anche assegnava la casa coniugale, di proprietà del ricorrente.

Con sentenza del 6.06 -12.07.2006, la Corte di appello di Roma, sulla base anche dell’esito dei disposti accertamenti della G.d.F. respingeva l’impugnazione della T., compensando le spese del gravame.

La Corte osservava e riteneva:

– che la T. aveva censurato il diniego di assegno divorzile e l’entità, a suo parere insufficiente, del contributo di mantenimento dei figli, dolendosi dell’errata valutazione delle condizioni economiche sue e del F., deducendo tra l’altro che questi aveva venduto numerosi immobili ricavandone prezzi elevati, l’aveva costretta a cedere l’attività della società Rekord Salotti e a prestare attività come dipendente, con diminuzione del reddito;

– che il F., costituitosi in giudizio, aveva dedotto che la T. aveva continuato ad esercitare la sua attività, poichè era stata solo fittizia la cessione della società Rekord Salotti alla società New Rekord, inoltre che il ricavato delle vendite immobiliari era servito a far fronte ad esposizioni debitorie connesse alla sua esclusione dall’azienda familiare e che la T. era titolare di un deposito di titoli per L. 300.000.000;

che non ricorrevano i presupposti per l’attribuzione del chiesto assegno divorzile, in favore della T., in quanto:

a) la stessa aveva gestito per numerosi anni un’attività commerciale nel settore della produzione e vendita di salotti, in un primo tempo tramite la società Rekord Salotti, di cui era socia insieme al marito, poi attraverso la società New Rekord nonchè tramite un’omonima ditta individuale(ed all’udienza presidenziale svoltasi in primo grado aveva espressamente dichiarato di avere un reddito mensile netto di L. 2.500.000, il che anche escludeva l’asserito suo stato di assoluta indigenza;

b) dagli accertamenti, peraltro incompleti e non particolarmente approfonditi, svolti dalla G.d.F. era emerso che tra il 1987 ed il 1999 il F. aveva effettuato diverse vendite immobiliari per importi rilevanti ed intrattenuto rapporti con varie banche, che anche la T. aveva avuto rapporti con diversi istituti bancari e che le società Rekord Salotti e New Rekord erano fallite;

c) che nulla di preciso era emerso in ordine alla consistenza dei conti correnti;

d) che poteva ritenersi provato che la T. avesse continuato ad occuparsi della società New Rekord ed a gestirla, posto anche che non aveva contestato quanto al riguardo dedotto dalla controparte;

e) che inoltre la T. non aveva contestato nemmeno la titolarità da parte sua di un deposito titoli per L. 300.000.000;

f) che, conclusivamente, poteva ritenersi che la T. avesse un’adeguata capacità di guadagno, dal momento pure che non aveva dedotto nè provato l’inadeguatezza dei suoi attuali mezzi rispetto al tenore della pregressa vita coniugale, essendosi limitata a sostenere l’inferiorità dei suoi mezzi economici rispetto a quelli dell’ex coniuge, in effetti più consistenti ma in misura non particolarmente rilevante che, invece, per entrambi i figli doveva ritenersi ancora necessario il contributo paterno di mantenimento.

Contro questa sentenza la T. ha proposto ricorso principale per cassazione, fondato su due motivi e notificato il 16-20.08.2007 al F., che, con atto notificato il 25.10.2007, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria e resistito dalla T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente dispostaci sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre in linea preliminare di rito va dichiarata l’irricevibilità dei documenti prodotti dal F., in allegato alla memoria illustrativa depositata ex art. 378 c.p.c..

A sostegno del ricorso principale la T. denunzia:

1. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione ad un punto decisivo della controversia, riguardante la valutazione e la comparazione delle condizioni economiche degli ex coniugi necessaria per la determinazione dell’assegno divorzile” e con riguardo anche alle indagini esperite dalla G.d.F..

2. “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5 e successive modificazioni, su un punto decisivo della controversia, relativo all’accertamento del diritto e della misura dell’assegno divorzile.” Con il ricorso incidentale il F. deduce “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, su un punto decisivo della controversia” con riguardo all’imposto contributo per il mantenimento dei figli G. e C..

Entrambi i motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Per i profili inerenti ai vizi motivazionali, sia il primo motivo del ricorso principale che l’unico motivo del ricorso incidentale mancano di un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 20603 del 2007; n. 11652del 2008; n. 16528 del 2008).

Quanto, invece, alle denunciate violazioni di legge, i formulati quesiti di diritto non risultano aderenti al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., risolvendosi in interrogativi generici, privi di riferimenti alle specificità del caso (cfr., tra le numerose altre, Cass. SU n. 36 del 2007; Cass. n. 4044 del 2009).

Conclusivamente il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente compensazione integrale, per reciproca soccombenza, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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