Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18991 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13237/2019 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in Macerata, via G. Mameli
n. 66, presso lo studio dell’avv. A. Petracci, che lo rappresenta e
difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/07/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da N.A. cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito “due storie parallele” (v. p. 2 del decreto): da una parte, avrebbe lasciato il villaggio dove era nato perchè non voleva vendere droga insieme al marito della madre e dall’altra, avrebbe abbandonato definitivamente il paese perchè accusato ingiustamente di violenza sessuale nei confronti di una minorenne.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto non credibile, perchè la narrazione era senza dettagli, ma se pure il ricorrente fosse stato reputato credibile, i fatti rimanevano confinati in una vicenda di vita privata e di giustizia comune. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale maggiore, ma neppure quelli della protezione sussidiaria, quand’anche declinata sotto l’ipotesi di cui alla lett. c), alla luce della consultazione delle fonti informative indicate (v. pp. 2-4 del decreto). Il tribunale ha accertato, altresì, l’assenza di situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (1) sotto un primo profilo, per nullità della sentenza (rectius decreto) per motivazione omessa e/o errata e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto il tribunale non avrebbe correttamente motivato sulla non credibilità del richiedente; (2) sotto un secondo profilo, per nullità della sentenza (rectius decreto) per motivazione errata, apparente e/o omessa sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente e conseguente violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6 e 14 lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale non aveva condotto un’approfondita e aggiornata attività d’indagine sulle reali condizioni sociali e politiche del paese di provenienza del ricorrente, contestualizzando le persecuzioni dallo stesso subite; (4) sotto un quarto profilo, per violazione di legge e assenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari con conseguente violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il primo motivo è infondato, avendo il tribunale rispettato i parametri di valutazione soggettiva del richiedente, alla luce dell’approfondimento istruttorio (v. pp. 2 – 4 del decreto), sulla base del quale, i primi giudici hanno effettuato una valutazione discrezionale ma non arbitraria delle fonti consultate, con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale”.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, solleva censure di merito in termini di mero dissenso all’accertamento di fatto svolto dal tribunale sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente.
Il terzo motivo è inammissibile, perchè contesta l’accertamento del tribunale contrapponendo le fonti indicate in ricorso (nello svolgimento della seconda censura) a quella sulla cui base il tribunale ha fondato il proprio convincimento, mirando a una rivisitazione del ragionamento decisorio.
Il quarto motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020