Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18991 del 01/09/2010

Cassazione civile sez. II, 01/09/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 01/09/2010), n.18991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28827/2005 proposto da:

SILITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE P.IVA (OMISSIS), in persona del

Liquidatore pro tempore Rag. C.S., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 378, presso lo studio

dell’avvocato MONACO Carmelo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO COOP ABITAZIONE P.IVA (OMISSIS), AIC ASSOCIAZIONE

ITALIANA CASA in persona del Presidente del Consiglio Amministrazione

e legale rappresentante pro tempore B.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio

dell’avvocato MASTRANGELI Franco, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

COND VIA (OMISSIS), G.S.,

+ ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1980/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato MASTRANGELO Franco, difensore del resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio Cooperative di Abitazione – A.I.C. s.r.l. conveniva in giudizio la Silitalia s.p.a. per sentirla dichiarare inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte con conseguente pronuncia di risoluzione dei contratti di appalto fra le medesime intercorsi nonchè degli atti aggiuntivi e condanna della convenuta alla consegna delle opere, illegittimamente ritenute, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la Silitalia s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di L. 5.153.204.309 a vario titolo dovuta in conseguenza dell’avvenuto appalto eseguito da essa Silitalia.

Si costituivano in giudizio il Condominio di Via (OMISSIS) e gli assegnatari degli immobili dei due edifici n. (OMISSIS), chiedendo la condanna della Silitalia s.p.a. al risarcimento dei danni patiti per gravi vizi e difetti riscontrati nei rispettivi appartamenti:

Con sentenza n. 46302/2002 il Tribunale di Roma, operata la compensazione fra le opposte partite, accertava nella somma di Euro 196.585,20 il credito della Silitalia, condannando il Consorzio al relativo pagamento.

Con sentenza dep. il 5 maggio 2005 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dal Consorzio, condannava la Silitalia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 191.259,48, oltre interessi legali, rilevando che erano risultati fondati gli errori denunciati ai punti 2 e 3 dell’atto di appello e che non erano stati neppure contestati dalla controparte che aveva dedotto l’esistenza di altri errori peraltro rivelatesi infondati.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Silitalia s.p.a. in liquidazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Consorzio Cooperative di Abitazione – A.I.C..

Con ordinanza dell’11 marzo 2009 il Collegio ha revocato l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso disposto con il provvedimento del 14 febbraio 2008 nei confronti delle persone degli assegnatari degli alloggi, escludendo che nella specie ricorresse l’ipotesi del litisconsorzio necessario.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione dell’art. art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riferimento agli artt. 102 e 103 cod. proc. civ., denuncia la violazione del contraddittorio relativamente al giudizio di appello, nel quale non erano stati citati gli assegnatari delle unità abitative dell’edificio n. (OMISSIS) che erano intervenuti nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la domanda degli interventori, che avevano proposto autonoma domanda di risarcimento dei danni relativi ai vizi dei rispettivi appartamenti costruiti dalla ricorrente, era stata rigettata con la sentenza di primo grado che non era stata impugnata dai predetti. Tenuto conto che oggetto del ricorso per cassazione è esclusivamente il rapporto intercorso fra la ricorrente e il Consorzio Cooperativo di Abitazione – AIC, non è ravvisabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario – nè sostanziale e neppure processuale – nei confronti delle parti che avevano spiegato intervento; la causa dalle medesime introdotta deve ritenersi autonoma e scindibile rispetto a quella intercorsa fra la ricorrente e il Consorzio che ha formato oggetto della sentenza di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando omessa motivazione (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), denuncia il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio chiesta alfine di esaminare le singole voci scomputate dell’elaborato peritale, atteso che la decisione gravata, pur avendo accertato visibili errori che in accoglimento dell’impugnazione di controparte avevano indotto la Corte a mutare radicalmente la decisione di primo grado, non aveva poi inteso dare ingresso a una rivisitazione delle carte peritali con l’aiuto dell’ausiliare. Ed invero, ove si fosse proceduto alla riconvocazione del consulente, si sarebbero accertate:

a) la dimenticanza del consulente nel computare il compenso a favore della ricorrente relativamente alla traditio, mai avvenuta, di 10 box del comprensorio con conseguente calcolo dei frutti; b) la duplicazione delle voci di danno che erano state conteggiate due volte; c) la palese differenza tra le stime riportate dal consulente d’ufficio sulla base dei soli dati forniti dall’AIC, relative a lavori o costi successivi di parecchi anni dalla fine dei lavori e le stime del consulente riferite ai costi attualizzati al valore dei prezzi praticati all’epoca della realizzazione dell’appalto.

L’esigenza di riesaminare i conteggi si evidenziava in relazione alla stessa previsione dei lavori effettuati, indicata dall’AIC nell’atto di citazione in riassunzione.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, denuncia l’inesistenza della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

Il secondo e il terzo motivo – che, essendo strettamente congiunti, vanno esaminati congiuntamente – devono essere disattesi.

La ricorrente propone una serie di questioni che sono da considerare nuove in quanto non risultano trattate dalla sentenza impugnata e, come tali, sono inammissibili in sede di legittimità: pertanto, la Silitalia avrebbe dovuto allegare e dimostrare di averle tempestivamente ritualmente e tempestivamente formulate nel giudizio di merito, indicando le specifiche censure sollevate per denunciare gli errori della consulenza tecnica d’ufficio, in mancanza delle quali non poteva trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza: in particolare, avrebbe dovuto dimostrare di avere spiegato appello incidentale per denunciare gli errori compiuti dalla consulenza recepiti dalla sentenza di primo grado relativamente a quelle statuizioni che l’avevano vista soccombente.

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA