Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18990 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18398-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

P.C., C.T., CU.PA.,

M.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO BOVE, rappresentati e difesi dagli

avvocati SANTI DELIA, SERGIO GALLEANO, GIUSEPPE CUNDARI, MICHELE

BONETTI, FRANCESCO CUNDARI e NICOLA ZAMPIERI;

– resistenti –

e contro

D.B.L., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 364/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

29/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

declaratoria del giudice amministrativo;

udito l’Avvocato Giovanni Palatiello per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.L. ed altri, con ricorso al TAR Lazio, hanno impugnato il decreto del MIUR dell’1/4/2014, con cui era stata aggiornata la graduatoria ad esaurimento dei docenti per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di richiedere l’iscrizione nelle medesime graduatorie ai possessori del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ai possessori della laurea in scienza della formazione primaria, o di altra laurea, ai possessori di abilitazione conseguita con la partecipazione ai P.A.S. nonchè ai partecipanti ai P.A.S. che avrebbero conseguito l’abilitazione a seguito di esame finale previsto per il mese di luglio 2014, ai possessori di abilitazione conseguita tramite T.F.A., ai possessori di idoneità al concorso a cattedra ex DDG 82 del 2012. I ricorrenti hanno chiesto, quindi, il riconoscimento del loro diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo così come individuate nelle rispettive domande. Il TAR adito ha rigettato il ricorso ed avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti nonchè appello incidentale il MIUR contestando la giurisdizione del giudice amministrativo, implicitamente affermata dalla sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, con sentenza parziale, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha rigettato le domande di immissione nelle graduatorie ad esaurimento dei possessori della laurea in scienza della formazione o di altra laurea, nonchè di abilitazione conseguita nei corsi P.A.S. conclusi entro il mese di luglio 2014 o di T.F.A., o ancora idonei al concorso a cattedra ex DDG 82 del 2012, rimettendo il prosieguo all’adunanza plenaria per la valutazione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Il Miur ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso detta sentenza parziale riproponendo l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. I sig. C., M., Ci. e P. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il MIUR rileva che nel giudizio de quo i ricorrenti hanno impugnato il D.M. di aggiornamento delle graduatorie nella parte in cui non prevede tra i requisiti di accesso alle graduatorie ad esaurimento il possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002 ritenendo di avere diritto all’inserimento nelle GAE. Rileva che la posizione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti era di diritto soggettivo atteso che i requisiti di accesso alle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, erano previsti dalla legge e non dai decreti ministeriale di aggiornamento, senza alcuna discrezionalità dell’amministrazione, chiamata solo a disciplinare i profili procedurali per il compimento delle operazioni.

Deduce, inoltre, che il DM impugnato non aveva natura normativa, non contenendo norme generali, astratte ed innovative, nè di atto di macro organizzazione, ma solo di gestione delle graduatorie che l’amministrazione compiva con i poteri del datore di lavoro privato.

Osserva che la domanda dei ricorrenti era volta non a contestare la legittimità dell’atto impugnato, ma ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inserimento nelle graduatorie avendo impugnato anche il provvedimento implicito di rigetto dell’istanza di inserimento nelle graduatorie.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nell’intento di razionalizzare il sistema, ha eliminato la possibilità di impugnazione immediata ed autonoma delle sentenze non definitive di appello ed ha stabilito che ” non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio”. Nella fattispecie in esame la sentenza oggetto del presente ricorso costituisce,da una lato, sentenza definitiva nella parte in cui ha rigettato la domanda dei ricorrenti di impugnazione del D.M. MIUR 1 aprile 2014, con cui era stato aggiornata la graduatoria ad esaurimento dei docenti per il triennio 2014/2017, non avendo previsto la possibilità di richiedere l’iscrizione nelle medesime graduatorie ai possessori della laurea in scienza della formazione primaria, o di altra laurea, ai possessori di abilitazione conseguita con la partecipazione ai P.A.S. nonchè ai partecipanti ai P.A.S. che avrebbero conseguito l’abilitazione a seguito di esame finale previsto per il mese di luglio 2014, ai possessori di abilitazione conseguita tramite T.F.A., ai possessori di idoneità al concorso a cattedra ex DDG 82/2012.

Sotto tale profilo, tuttavia, il ricorso del MIUR, pur a fronte di una decisione definitiva, è inammissibile per mancanza di interesse avendo il Consiglio di Stato accolto la tesi del Ministero. Il ricorso in cassazione del MIUR, del resto, ha ad oggetto solo quella parte della sentenza con cui il giudice amministrativo, nel rimettere all’Adunanza Plenaria la decisione per la valutazione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ha affermato la sua giurisdizione Al MIUR, nel ricorso in cassazione, si limita, infatti, a riferire che i ricorrenti avevano impugnato il D.M. 1 aprile 2014 nella parte in cui non prevedeva tra i requisiti di accesso alle graduatorie ad esaurimento il possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002.

Il ricorrente non fa, invece, alcun cenno alla restante parte della domanda in ordine alla quale la pronuncia del giudice amministrativo è stata integralmente ad esso favorevole.

Il ricorso del MIUR è inammissibile, in applicazione dell’art 360 c.p.c., comma 3, citato, anche ove impugna la decisione non definitiva risultando evidente che, sotto tale profilo, la decisione del Consiglio di Stato non risponde ai requisiti previsti dalla norma per la sua immediata impugnazione non avendo definito, neppure parzialmente, il giudizio relativo a detta parte della domanda dei ricorrenti.

Quanto, infine, alla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dagli intimati C., M., Ci. e P., va rilevato che essi non si sono costituiti nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. e che, per giustificare il deposito di detta memoria, hanno richiamato il Protocollo di intesa del 15/12/2016, intercorso tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense al fine di risolvere alcuni problematiche insorte a seguito della riforma del processo civile di cassazione e l’introduzione del rito camerale di cui al D.L. n. 168 del 2016 convertito in L. n. 197 del 2016. In detto protocollo si è considerato, per quel che qui rileva, che, nella fase transitoria, l’intimato non controricorrente, il quale secondo il regime previgente aveva la possibilità di partecipare all’udienza di discussione, si trova, alla luce della novella che esclude la partecipazione delle parti all’adunanza camerate, privato di tale facoltà nei procedimenti relativi a ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 nei quali venga successivamente fissata l’adunanza camerale. Si è affermato, pertanto, il principio interpretativo, poi condiviso anche da questa Corte (cfr Cass ord. n. 4906/2017, ord. 17770/2017),in base al quale al procedimento relativo ai ricorsi depositati prima del 30/10/2016 ed avviati al giudizio camerale introdotto dalla L. n. 197 del 2016, di conversione del D.L. n. 168 del 2016, non essendo prevista una discussione orale della controversia, è consentita la presentazione di memoria scritte negli stessi termini in cui può farlo il contro ricorrente.

Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame trattandosi di udienza pubblica e non, dunque, di fattispecie regolata dal nuovo rito camerale, con la conseguenza che, non essendosi i detti intimati costituitisi nel termine fissato dall’art. 370 c.p.c., è loro preclusa la possibilità di depositare le note ex art. 378 c.p.c.. La memoria depositata è, pertanto, inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese processuali atteso che i ricorrenti originari sono rimasti intimati.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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