Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18990 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24805/2013 proposto da:

B.C., (OMISSIS), N.A. (OMISSIS), considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO CAMPISI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 499/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia trae origine da un contratto, stipulato il (OMISSIS), con cui i coniugi N. concessero in locazione alla Provincia Regionale di Siracusa un immobile destinato a sede secondaria dell’istituto tecnico industriale (OMISSIS). La durata della locazione venne fissata dalle parti in anni 6, a decorrere dalla data di consegna, con possibilità di tacita proroga di sei anni in mancanza di disdetta di una delle pani, con lettera raccomandata AR almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto. Contratto che fu risolto anticipatamente della L. n. 392 del 1978, ex art. 27, u.c., con lettera A.R. del 18 gennaio 2002, dalla provincia regionale di Siracusa, senza però specificare, i gravi danni che avrebbero dovuto giustificare il recesso anticipato. Pertanto, nel gennaio 1993 i coniugi N. convennero in giudizio la Provincia Regionale di Siracusa per sentirla condannare al pagamento dei canoni non corrisposti e al risarcimento dei danni cagionati all’immobile nel corso del rapporto di locazione.

Il Tribunale di Siracusa, Sez. Distaccata Avola, con la sentenza n. 17/2010 rigettò la domanda relativa all’iegittimità del recesso e accolse quella relativa al risarcimento dei danni all’immobile.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 499 del 14 febbraio 2013.

3. Avverso tale decisione, i coniugi N.A. e B.C. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivo.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Lamentano che il conduttore nella lettera di disdetta non ha esplicitato i gravi motivi legittimanti il recesso avendo solo espresso l’intenzione di voler recedere.

Il motivo è infondato.

I motivi del recesso devono essere enunciati nella dichiarazione stessa oppure devono essere già conosciuti dal locatore.

Da qui la correttezza della decisione che ha considerato rilevanti le gravi ragioni già indicate anticipatamente dal conduttore, consistenti nel mancato adeguamento dell’immobile alla normativa della sicurezza ed all’abbattimento delle barriere architettoniche sollecitate dal 1998 (v. pag. 4 e 5 sent.). Valutazione che compete al giudice di merito e che correttamente motivata, come nella specie, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 13368/2015).

E principio di questa Corte che i gravi motivi in presenza dei quali la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, u.c., consente in qualsiasi momento il recesso del conduttore dal contratto di locazione devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.

La norma, pertanto, è stata correttamente applicata dalla Corte di merito che ha ritenuto rilevanti le gravi ragioni poste dal conduttore giustificazione del recesso, ma esplicitate anticipatamente alla sua dichiarazione.

5. In considerazione del fatto che la parte intimata non ha svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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