Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18990 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 16/09/2011), n.18990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21783/2007 proposto da:

B.D. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di genitore dei figli minori M. e N.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso l’avvocato SANDULLI PIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENTILE Vincenzo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso l’avvocato CEFALY

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO Ugo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

10/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 24.02.2006, il Tribunale di Napoli, decidendo sui due riuniti ricorsi, proposti l’uno (l’8.02.2005) da B.D. e l’altro (il 13.05.2005) dal coniuge M.M., entrambi volti alla revisione delle condizioni della loro separazione consensuale, di cui al verbale del 23.03.2001 omologato il 26.03.2001, in accoglimento della sola domanda della B. ordinava all’Ospedale (OMISSIS), alle cui dipendenze il marito svolgeva la sua professione di medico chirurgo, di versarle direttamente il contributo da questo dovutole per il mantenimento dei due figli minorenni della coppia, di cui la ricorrente era affidataria, contributo di cui si indicava l’importo nella somma mensile aggiornata di Euro 2.064,77, inclusivo dell’aumento dalle parti convenuto per il titolo in questione, con decorrenza dall’aprile del 2004.

Respingeva, invece, le domande di revisione del M., volte alla riduzione ad Euro 800,00 mensili del contributo da lui dovuto per i figli ed al loro affidamento congiunto nonchè all’assegnazione anche a lui della casa coniugale, previa divisione della stessa in due autonomi alloggi.

Con decreto del 4-10.04.2007, la Corte d’appello di Napoli, prima sezione civile, in accoglimento del reclamo proposto dal M. ed in parziale riforma dell’impugnato decreto, riduceva con decorrenza dalla domanda ad Euro 1.000,00 mensili l’apporto economico paterno, compensando le spese processuali.

La Corte osservava e riteneva:

che il primo giudice, nel fissare dal mese di aprile 2004 la decorrenza dell’aumento a L. 4.000.000 del contributo paterno di mantenimento dei due figli, aveva correttamente inteso gli intervenuti accordi separatizi;

– che poichè le parti all’udienza del 6.12.2006, si erano accordate in ordine all’affidamento condiviso ed alle modalità di permanenza dei due figli presso ciascuna di loro e poichè tale accordo non era contrario all’interesse dei due minori, era cessata la materia del contendere in ordine al motivo di reclamo del M., volto alla modifica del pregresso regime di affidamento della prole;

– che fondato per quanto di ragione era l’ulteriore motivo del reclamo del M., con cui era stata chiesta la riduzione ad Euro 800,00 mensili dell’assegno a suo carico per il mantenimento dei figli, giacchè:

la L. n. 54 del 2006 aveva apportato delle innovazioni sul tema ed introdotto l’assegno perequativo periodico, dovuto da ciascun coniuge in relazione alle proprie capacità contributive, attribuendo all’assegno di mantenimento dei figli una funzione riequilibratrice per l’eventualità che il contributo diretto dell’uno o dell’altro genitore fosse risultato inadeguato, considerati i rispettivi redditi e valutata anche l’incidenza economica su ciascuno degli obbligati dei compiti di cura della prole;

– nella specie, tenuto conto delle informazioni emergenti dal reclamo e di quelle rese dalla G.d.F., ed in particolare della circostanza che il reddito prodotto dalla B. nel 2005 era stato di Euro 88.663,00 mentre quello percepito dal M. era ammontato ad Euro 82.044,00, appariva congruo, anche in relazione al provvedimento di affido condiviso, fissare l’apporto paterno in Euro 1.000,00, mensili con decorrenza dalla domanda, stante pure l’esigenza di assicurare alla prole un tenore di vita tendenzialmente analogo al pregresso.

Avverso la decisione della Corte d’appello la B. ha proposto ricorso (ai sensi dell’art. 111 Cost.) notificato il 19.07.2007 ed affidato a quattro motivi.

Il M. ha resistito con controricorso notificato l’11.10.2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito vanno respinte le eccezioni del M. d’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.. Il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonchè caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., e tale decreto, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto dell’art. 360 cod. proc. civ., u.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata. (cfr. Cass. SU n. 22238 del 2009).

A sostegno dell’impugnazione la B. denunzia:

1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Si duole dell’omessa pronuncia sulla sua eccezione d’inammissibilità per genericità ed assenza di precise doglianze, del reclamo proposto dal B..

Il motivo non ha pregio, giacchè non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. Nella specie, poichè dall’impugnato decreto risultano valutati nel merito i motivi posti a fondamento del reclamo, ben può essere ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità del reclamo stesso (cfr., tra le altre, Cass. n. 10696 del 2007; n. 5351 del 2007).

2. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 155 ter c.c., art. 710 c.p.c. e art. 711 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Censura la riduzione dell’assegno dovuto dal M. per il mantenimento dei loro due figli, a suo parere disposta nonostante l’assenza di sopravvenienze che la legittimassero.

3. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147, 148 c.c. e art. 155 c.c., comma 4, come sostituito dalla L. n. 54 del 2006, art. 1, comma 1, nonchè dei principi di diritto applicabili in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli minori, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sempre in merito all’assegno imposto al M. per il mantenimento dei figli, si duole, anche per il profilo argomentativo rispetto al quale prospetta pure vizi d’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, della relativa quantificazione, a suo parere frutto soltanto della rigida comparazione tra la sua situazione economica e quella del M., e determinato senza tenere conto dei criteri contemplati nel vigente art. 155 cod. civ., nonchè senza considerare le circostanze da lei dedotte e le specifiche e svariate esigenze dei medesimi figli, accresciute rispetto a quelle dell’epoca della separazione consensuale, risalente al 2001, senza altresì attenersi al principio di proporzionalità della contribuzione in rapporto al pregresso tenore di vita fruito dalla prole e con incongruo rapporto con le precedenti intese già intervenute al riguardo.

4. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Censura la valutazione di congruità dell’assegno periodico di mantenimento della prole statuito a carico del M., sostenendo che la Corte distrettuale ha omesso di comparare la situazioni economica dello stesso con la propria, di esaminare le specifiche, richiamate circostanze da lei dedotte in merito alle reali risorse economiche dell’obbligato, impropriamente pervenendo anche alla riduzione dell’apporto rispetto al passato. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, che essendo connessi consentono esame unitario, sono fondati nei sensi in prosieguo precisati; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del quarto motivo d’impugnazione.

L’iter motivazionale espresso dalla Corte distrettuale non appare chiaro, logicamente ricostruibile ed adeguato a sostenere la quantificazione dell’apporto periodico paterno, considerando l’omessa precisazione della o delle sopravvenienze valutate e della relativa incidenza in rapporto pure alla decorrenza dalla domanda attribuita all’avversata determinazione, laddove, tra l’altro, solo dal 6.12.2006 risultava intervenuto tra le parti l’accordo sull’adozione del regime di affidamento condiviso dei due figli e, comunque, considerando che l’art. 155 cod. civ., come modificato dalla L. n. 54 del 2006, pure imponeva di dare specifico conto dei criteri applicati nella decisione e di non limitarsi al generico, attuato richiamo al divario tra le risorse economiche di entrambi i genitori, al pregresso tenore della vita familiare ed alla valenza dei compiti domestici. Conclusivamente si deve respingere il primo motivo del ricorso, accogliere nei precisati limiti il secondo ed il terzo motivo con assorbimento del quarto motivo, cassare l’impugnato decreto con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie nei limiti di cui in motivazione, il secondo ed il terzo motivo del medesimo ricorso, assorbito il quarto motivo, cassa l’impugnato decreto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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