Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18990 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27787-2014 proposto da:

S.B., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato NICOLETTA AUSTONI con studio in LECCO VIA MARCO

D’OGGIONO 27 giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,

presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta delega in

calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SONDRIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1445/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MORETTI per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.B. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per

opporsi alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), per ICI, dell’importo di Euro 997,63, alla contribuente notificata, nel suo domicilio, in data 4 o 5/11/2011, quale erede di S.B., pure indicato nell’atto come destinatario, portante l’iscrizione a ruolo delle imposte da quest’ultimo dovute in forza di avvisi di accertamento ICI (annualità 2000, 2001, 2002 e 2003) asseritamente notificati il 25/11/2005 al de cuius, all’epoca in vita, e ne eccepiva sotto vari profili la nullità.

L’adita Commissione accoglieva il ricorso evidenziando che l’Agente della Riscossione, notificata la cartella di pagamento dei predetti tributi, in data 9/2/2007, al dante causa della contribuente, avrebbe dovuto procedere tempestivamente all’esecuzione forzata nei confronti del debitore o, dopo la morte di questi, avvenuta in data 15/7/2010, nei confronti degli eredi, salvo che per le sanzioni in quanto intrasmissibili, e non poteva procedere, invece, alla notifica di nuova cartella di pagamento oltre il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Detta sentenza veniva appellata da Equitalia Nord SpA, deducendo che la notifica, in data 9/2/2007, della cartella di pagamento al de cuius era stata eseguita nel rispetto del previsto termine di decadenza e Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 1445/2014, depositata il 20/3/2014, accoglieva il gravame e condannava l’appellata contribuente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Osservava il giudice di secondo grado che la cartella di pagamento notificata alla contribuente, quale erede di S.B., congruamente motivata, aveva la funzione di mera intimazione di pagamento per cui non soggiaceva al rispetto del termine decadenziale di cui al richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, essendosi consolidato in capo all’amministrazione il diritto di agire nei confronti degli eredi per la riscossione del credito vantato, con il solo limite temporale della prescrizione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la soccombente, sulla base di quattro motivi, Equitalia Nord s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Sondrio non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25,26 e 50, per avere la CTR considerato che la cartella di pagamento notificata alla contribuente ha solo natura di intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1972, art. 50, e che non deve rispettare l’eccepito termine decadenziale.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25,26 e 50, per avere la CTR considerato che l’Agente della riscossione solo costituendosi in giudizio aveva dichiarato che la cartella di pagamento in oggetto era stata precedentemente notificata nei confronti del de cuius, a mani della moglie, la quale aveva peraltro rinunciato alla eredità, nulla al riguardo essendo stato riportato nell’atto impugnato.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per avere la CTR considerato adeguata la motivazione della cartella di pagamento, pur in mancanza della cartella di pagamento in tesi notificata a S.B.. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e della Tariffa Forense approvata con D.M. n. 55 del 2014, per avere la CTR liquidato le spese processuali di primo e secondo grado in misura superore ai massimi, avuto riguardo al ridotto valore della causa, una volta disposto dal Comune – in corso di causa – lo sgravio delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e della Tariffa Forense approvata con D.M. n. 55 del 2014, per avere la CTR liquidato le spese processuali di primo e secondo grado in misura superore ai massimi, avuto riguardo al ridotto valore della causa, una volta disposto dal Comune – in corso di causa – lo sgravio delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.

Nelle more del giudizio è stata emanata dal legislatore una disposizione che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di mille Euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (D.L. n. 119 del 2018, art. 4 convertito in L. n. 136 del 2018, c.d. decreto fiscale).

Detta norma, al comma 1, recita che ” i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui al Ministero dell’economia e delle finanze D.Dirett. 15 giugno 2015, allegato 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015″.

La cartella impugnata dalla S. rientra nello stralcio, posto che è stata notificata nel novembre 2011 ma si riferisce ad annualità ICI dal 2000 al 2003 di cui a distinti avvisi di accertamento notificati il 25/11/2005 al de cuius, nella cui posizione debitoria la erede è subentrata accettandone l’eredità, mentre sull’ammontare complessivo del debito non risultano formulate contestazioni.

Deve, conseguentemente, darsi atto della cessazione della intervenuta materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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