Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18990 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11293/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Loredana Liso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

Procuratore Generale presso la Corte Cassazione e Procuratore

Repubblica presso il Tribunale di Bari;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI depositato il 18/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal cons. PAZZI Alberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Bari, con decreto del 18 marzo 2019, rigettava il ricorso presentato da S.M., cittadino della Sierra Leone, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, preso atto del fatto che il richiedente asilo aveva rappresentato di essere fuggito dal proprio paese per motivi economici, rilevava che non erano state dedotte situazioni di persecuzione, quali vessazioni o repressioni violente e implacabili, a cui il richiedente asilo fosse sottoposto, così come non erano state enunciate circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

l’assenza nel paese di origine di una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata impediva di ravvisare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

il collegio del merito escludeva infine che potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, in mancanza dell’allegazione e della dimostrazione di una situazione di vulnerabilità che potesse essere valorizzata a tal fine;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.M. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame di fatti decisivi/violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)”, assume che il Tribunale abbia tralasciato di considerare che i fatti narrati dal ricorrente, scappato da un paese in cui viveva in condizioni di estrema povertà, dimostravano il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), tenuto conto, ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo, che la minaccia di un danno grave può pervenire anche da soggetti non statuali se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o il territorio non possono o non vogliono fornire protezione;

il giudice di merito avrebbe poi omesso di assolvere adeguatamente il proprio dovere di cooperazione, in quanto non aveva disposto l’audizione del ricorrente nè aveva svolto alcun approfondimento istruttorio rispetto alle problematiche da questi rappresentate e alle minacce subite;

3.2 il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “vizio motivazionale: motivazione apparente/violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, art. 10 Cost., il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,7,14 e 17; D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”, sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato compiutamente la situazione personale del ricorrente e avrebbe motivato il proprio diniego in maniera generica e insufficiente, omettendo di svolgere l’istruttoria a cui era tenuto e non considerando le problematiche del migrante, proveniente da un paese non sicuro;

il giudice del merito avrebbe dovuto inoltre assolvere il proprio dovere istruttorio di verificare se la situazione di insicurezza allegata dal migrante fosse effettivamente sussistente nel paese in cui doveva essere disposto il rimpatrio;

il rigetto della domanda di protezione umanitaria sarebbe poi avvenuto in maniera automatica in conseguenza della reiezione delle altre domande, senza considerare la condizione di occupazione e le problematiche di salute del migrante;

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono nel loro complesso inammissibili;

4.1 il giudice di merito ha escluso il ricorrere dei presupposti della protezione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, poichè non era state neppure dedotte “situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile”;

a fronte di questo rilievo il ricorso si limita a sostenere che la vicenda narrata rientrerebbe pienamente nell’istituto del rifugio internazionale, senza comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha fatto applicazione del principio dispositivo (secondo il quale il ricorrente anche in questa materia ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio; cfr. Cass. 27336/2018), nè muovere alcuna contestazione ad essa in maniera autosufficiente, indicando puntualmente come e dove, all’interno del ricorso, simili allegazioni erano state invece compiute;

4.2 il Tribunale ha escluso la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), poichè “non sono state enunciate, nel corso dell’intervista dinanzi alla Commissione, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di danno grave”;

il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica censura rispetto a questa valutazione del giudice di merito circa l’impossibilità di ricondurre quanto narrato alle caratteristiche precipue della protezione richiesta, rendendo così inammissibile l’impugnazione proposta con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), giacchè sul punto le critiche in esame si limitano a sollecitare una rivisitazione delle valutazioni di pertinenza del giudice di merito;

4.3 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, verificando la situazione della Sierra Leone sulla base delle informazioni reperibili sul sito del Ministero degli Esteri;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4.4 rispetto alla protezione umanitaria il Tribunale, lungi dal far discendere la reiezione della domanda in maniera automatica dal mancato accoglimento delle altre richieste di protezione, ha invece constatato che il ricorrente non aveva allegato e dimostrato convenientemente alcuna condizione di vulnerabilità rilevante a tal riguardo (“Nel caso di specie, non risulta una effettiva lesione di diritti fondamentali del medesimo nè è comprovata una specifica situazione denotante vulnerabilità del soggetto” pag. 5);

non sono state neppure trascurate nè la prospettata situazione di integrazione, che al contrario il Tribunale ha reputato di non ravvisare stante il venir meno dell’impiego in precedenza ottenuto, nè le condizioni di salute del migrante, che è stato ritenuto dal giudice di merito non affetto da patologie che costituiscano un oggettivo impedimento al rimpatrio;

la doglianza risulta così inammissibile, sia perchè propone censure prive di specifica attinenza al decisum del decreto impugnato, sia perchè finisce per sollecitare un’inammissibile rivisitazione del merito della controversia;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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