Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1899 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1899 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 17040-2008 proposto da:
FALLIMENTO DELLA CERAMICA VIETRI MARE DEI F.LLI
SOLIMENE S.N.C., NONCHE’ DEI SOCI IN PROPRIO
SOLIMENE ANTONIO, GENNARO, VINCENZO (questi ultimi
anche nella qualità di eredi di TREZZA MARIA
GRAZIA), NONCHE’ DEI SOCI SOLIMENE FRANCESCO ED
2013
1832

ANNA (questi ultimi due anche nella qualità di
eredi di CASSETTA ITALIA), – p.i. 001826690651, in
persona del Curatore dott. PIERPAOLO CIROTA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46,

Data pubblicazione: 29/01/2014

presso

l’avvocato NOSCHESE GIOVANNI,

che

lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

ANTONIO (C.F. SLMNTN60C11L860J), SOLIMENE SILVIO
(C.F. SLMSLV67S28L860U), SOLIMENE FRANCESCO (C.F.
SLMFNC62B04L860B),

SOLIMENE

GIOVANNA

(C.F.

SLMGNN63M51L860C),

SOLIMENE

ERSILIA

(C.F.

ANNA

(C.F.

SLMRSL69M48L860B),
SLMNNA73C52H703K),
SLMCST75S55H703B),
SLMCNZ65B57L860L),
SLMGCR71E06H703M),

SOLIMENE
SOLIMENE
SOLIMENE
SOLIMENE

CRISTINA

(C.F.

CINZIA

(C.F.

GIANCARLO

SOLIMENE

MARCO

(C.F.
(C.F.

SLMMRC78P11H703Y), elettivamente domiciliati in
ROMA, Via BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato
RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentati e difesi
dall’avvocato MOBILIO GIANFRANCO, giusta procura a

AUTUORI VINCENZA (C.F. TRAVCN33S5H703Q), SOLIMENE

margine del controricorso;
SOLIMENE

MARIA

TERESA,

SOLIMENE

RAFFAELLA,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AURELIA
378/A, presso il sig. MICHELE NERI (C/0 RINALDI
IDA), rappresentate e difese dall’avvocato LANDI
ROSA MARIA, giusta procura a margine del

2

controricorso;
– controricorrenti contro

SOLIMENE ROSA;
– intimata –

la

sentenza n.

22/2008

della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/11/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. MISIANI,
con delega orale, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito,

per i controricorrenti,

l’Avvocato G.

MOBILIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli Antonio, Francesco e Vincenzo Solimene
acquistavano, con due atti del 4 ottobre 1965, un vasto
compendio immobiliare, che destinavano in parte alla

inizialmente in società di fatto e successivamente
attraverso la s.n.c. Ceramica Vietri Mare.
Con scrittura del 19 settembre 1994 Vincenzo Solimene
unitamente agli eredi dei fratelli Francesco ed Antonio,
tanto se subentrati nella società quanto se rimasti ad
essa estranei, pattuivano il recesso di Vincenzo Solimene
dalla società, l’attribuzione al recedente di un terzo
dell’immobile nel quale la società operava e lo
scioglimento della comunione ordinaria sugli altri beni
attraverso un arbitrato.
Vincenzo Solimene, con citazione del 10 maggio 1997,
conveniva in giudizio la s.n.c. Ceramica Vietri Mare e gli
altri sottoscrittori dell’accordo del 19 settembre 1994 e,
deducendo l’inadempimento delle obbligazioni ivi assunte,
chiedeva la condanna di chi di ragione al trasferimento in
suo favore, quale corrispettivo dell’operato recesso,
della titolarità esclusiva degli immobili attribuitigli (e
risultati essere ancora intestati in comunione ordinaria a
lui ed ai fratelli Antonio e Francesco e, per essi
deceduti, ai loro eredi) e la condanna della società e dei
4

attività di produzione di ceramica, da loro gestita

suoi soci al risarcimento dei danni. I convenuti si
costituivano, deducendo che la mancata attuazione
dell’accordo era dovuta esclusivamente alla condotta
dilatoria di Vincenzo Solimene e, in via riconvenzionale,
ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni.

dell’8 aprile 2004, dichiarava la validità della scrittura
transattiva e dichiarava i convenuti tenuti ad adempiere
regolarmente quanto in essa previsto; rigettava, invece,
le domande di risarcimento dei danni reciprocamente
proposte dalle parti.
Il fallimento della s.n.c. Ceramica Vietri Mare e dei
suoi soci, intervenuto (27 ottobre 2003) nelle more della
decisione di primo grado, proponeva impugnazione deducendo
che erroneamente il Tribunale: 1) aveva mancato di
individuare in Vincenzo Solimene l’unico responsabile del
mancato adempimento degli accordi; 2) aveva ritenuto che
l’immobile promesso a Vincenzo Solimene non fosse
intestato alla società ed aveva rimesso la causa sul ruolo
per l’individuazione della frazione di bene comune da
trasferire alla società e poi all’attore; tutte le parti,
compreso l’attore, avevano viceversa dato atto che
l’immobile nel quale aveva operato la società era di
proprietà della stessa, per cui, ove occorrente, si
sarebbe potuto procedere ad una eventuale regolarizzazione
dell’intestazione.
5

Il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva

Il fallimento, inoltre, esercitava, ai sensi dell’art.
72, quarto comma, 1. fall. la facoltà di sciogliersi dal
contratto, considerato che ancora non si era realizzato il
trasferimento della proprietà dell’immobile. Con la
memoria di costituzione del nuovo difensore il fallimento

alla società la porzione immobiliare che la stessa avrebbe
dovuto trasferire a Vincenzo Salimene.
Gli eredi di Vincenzo Salimene, deceduto nelle more, si
costituivano deducendo l’inapplicabilità alla fattispecie
dell’art. 72. quarto comma, 1. fall. e spiegando appello
incidentale quanto al negato risarcimento dei danni. Si
costituivano anche Raffaella e Maria Teresa Salimene,
eredi di Francesco Salimene, che non avevano assunto la
qualità di soci della s.n.c. Ceramica Vietri Mare,
precisando che non erano state rivolte domande nei loro
confronti e deducendo il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato
che la proprietà degli immobili in cui aveva operato la
società e che erano stati promessi a Vincenzo Salimene
appartenevano in comunione a tutti i fratelli Salimene e,
poi, ai loro eredi. Si costituiva anche Rosa Salimene,
anche essa erede di Francesco e non socia, assumendo
analoga posizione.
Con sentenza del 7 gennaio 2008 la Corte di appello di
Salerno, per quanto ancora interessa, osservava che: l)
6

deduceva la nullità dell’accordo in quanto non apparteneva

l’ambito della sua cognizione era limitato a quanto deciso
dal Tribunale, con sentenza non definitiva, e pertanto non
coinvolgeva il profilo attuativo del contratto, per il
quale era stata disposta la prosecuzione del giudizio; la
Corte di appello, pertanto, non poteva delibare: a) il

pronunce costitutive del trasferimento di beni a Vincenzo
Solimene e per esso ai suoi eredi; b) la domanda di
restituzione di somme percepite dall’attore a titolo di
canoni di locazione; c) l’accertamento della efficacia e
validità del lodo arbitrale; 2) l’accordo, di natura
transattiva, stipulato il 19 settembre 1994, prevedeva il
recesso di Vincenzo Solimene «al fine di transigere tutte
le liti in corso» ed allo stesso fine nonché a tacitazione
dei suoi diritti di socio prevedeva «la liquidazione della
quota . . a mezzo trasferimento dell’intera consistenza
immobiliare di proprietà della società» individuata
nell’atto con descrizione e con planimetrie; l’accordo,
inoltre, prevedeva la divisione del residuo patrimonio
immobiliare comune attraverso un procedimento arbitrale;
3) Vincenzo Solimene aveva adempiuto ai propri obblighi
recedendo dalla società; 4) la questione della nullità
dell’accordo era infondata poiché il Tribunale ne aveva
accertato la validità ed il punto non era stato oggetto di
impugnazione con l’appello dal fallimento, che aveva
invocato l’applicazione dell’art. 72, quarto comma, 1.

7

tema della opponibilità al fallimento di eventuali

fall.; pertanto, era precluso il rilievo d’ufficio della
nullità, che era, peraltro, da escludere sia perché
l’alienazione di beni altrui è possibile oggetto del
contratto sia perché, comunque, l’atto era stato
stipulato, con volontà di transigere, anche da tutti gli

stato interposto avverso l’affermazione che i beni da
trasferire a Vincenzo Solimene appartenevano, assieme a
quelli non utilizzati per l’attività produttiva, non alla
società ma ai tre fratelli e per essi ai loro eredi; 6)
l’art. 72, quarto comma, 1. fall. non poteva trovare
applicazione nella fattispecie poiché non si trattava di
una vendita ma di una transazione all’esito della quale
Vincenzo Solimene aveva adempiuto le proprie obbligazioni
con il recesso dalla società, come accertato dal Tribunale
e non contestato dall’appellante fallimento; 6) il
fallimento della s.n.c. Ceramica Vietri Mare e dei suoi
soci era intervenuto durante il giudizio di primo grado
e, pertanto, era divenuta improcedibile la domanda di
risarcimento dei danni proposta da Vincenzo Solimene e
coltivata dai suoi eredi; 7) la domanda di risarcimento
dei danni formulata dai convenuti in via riconvenzionale
era infondata in quanto erano rimasti sforniti di prova
sia il pregiudizio economico patito per il ritardo
nell’attuazione dell’accordo, sia una condotta di Vincenzo
Solimene alla quale fosse ascrivibile un tale pregiudizio.

8

altri partecipanti alla comunione; 5) nessun gravame era

Il fallimento della s.n.c. Ceramica Vietri Mare dei
F.11i Solimene nonché dei suoi soci [Antonio Solimene
(1949), Gennaro Solimene, Vincenzo Solimene (1946),
Francesco Solimene (1947), Anna Solimene (1945) (i primi
tre anche quali eredi di Maria Grazia Trezza e gli ultimi

per

cassazione,

Vincenzo

Solimene

(1960),

Francesco

Ersilia,
Solimene)
separato
Solimene,
attività
Francesco

(Vincenza
(1962),

Giancarlo,
resistono

Anna

di

Silvio,

Rosa

Solimene.

Cristina,

Tutte

le

Cinzia,

anch’essa

parti

Marco

e

Maria
Non

di

Antonio,

Resistono
e

Solimene.

Solimene,

eredi

Giovanna,

Raffaella

anche

Gli

nonchè

controricorso.

Francesco

difensiva

motivi.

Autuori

(1973),

con

controricorso
eredi

quattro

deducendo

ha

con

Teresa
svolto

erede

costituite

di

hanno

presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento deduce il vizio di
motivazione in ordine al ritenuto adempimento da parte di
Vincenzo Solimene di tutti gli obblighi a suo carico
discendenti dall’accordo transattivo del 19 settembre
2994. In particolare, secondo il ricorrente, l’accordo
prevedeva la liquidazione del socio recedente attraverso
la divisione volontaria del patrimonio comune tra tutti i
fratelli Solimene e l’attribuzione ad esso di una parte di
detto patrimonio. La Corte di appello avrebbe dovuto,
9

due anche quali eredi di Italia Cassetta)] propone ricorso

pertanto esaminare tutti gli obblighi assunti da Vincenzo
Solimene, che non consistevano soltanto nel recedere dalla
. società, ma anche nell’addivenire alla divisione del
patrimonio comune; in questa prospettiva rilevava il fatto
che la Corte di appello anziché parlare di integrale

sostanziale adempimento.
Con il secondo motivo il fallimento deduce il vizio di
motivazione, lamentando che contraddittoriamente la Corte
di appello aveva individuato a carico dei convenuti
l’obbligo di trasferimento della porzione immobiliare
promessa a Vincenzo Solimene, pur avendo dato atto che le
parti avevano concordato di addivenire a divisione del
patrimonio immobiliare, il che avrebbe comportato
un’attribuzione e non un trasferimento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 72 1. fall., nella
formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alle
modifiche dettate dal d.lgs. n. 5/2006, nella parte in cui
concede al curatore di sciogliersi dal contratto,
nell’ipotesi in cui la controparte non abbia eseguito o
compiutamente eseguito la prestazione, lamentando che la
Corte di appello aveva escluso l’applicabilità della
disposizione alla fattispecie, pur avendo affermato
soltanto il sostanziale e non integrale adempimento da
parte dell’attore. In particolare, come esposto già nel
10

adempimento da parte dell’attore aveva discorso di

primo motivo, Vincenzo Solimene non aveva proceduto alla
divisione dei beni comuni ed all’attribuzione degli stessi
come previsto nell’accordo del 16 settembre e, pertanto,
la prestazione a suo carico non poteva considerarsi
compiutamente eseguita.

motivazione in relazione agli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c., lamentando che la Corte di appello erroneamente
aveva affermato la formazione del giudicato sulla compiuta
esecuzione dell’accordo da parte di Vincenzo Solimene e
ciò sia perché il Tribunale non si era occupato della
questione dell’applicabilità dell’art. 72 1. fall., il cui
tema era stato introdotto soltanto, ma ritualmente, nel
giudizio di appello, sia perché la pronuncia del Tribunale
si riferiva unicamente ad una delle prestazioni previste
dall’accordo del 19 settembre 1994 e cioè al recesso dalla
società (affermando testualmente: «occorre rimarcare che a
distanza di molto tempo dalla stipula della scrittura
definitoria dei complessi rapporti societari tra le parti,
l’odierno attore non ha potuto, ancora, conseguire il
corrispettivo del suo recesso dalla società»).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in
quanto strettamente connessi, e sono inammissibili. Tutte
le censure poggiano sul presupposto che l’accordo
transattivo intervenuto tra le parti prevedesse che la
liquidazione della quota di Vincenzo Solimene contemplasse
11

Con il quarto motivo il fallimento deduce il vizio di

come operazioni preliminari

lo

scioglimento della

comunione ordinaria alla quale partecipavano, oltre ai
fratelli Vincenzo ed Antonio Solimene, anche gli eredi del
terzo fratello, cioè di Francesco Solimene, e
successivamente l’attribuzione prima alla società e, poi,

individuati come a quest’ultimo spettanti a titolo di
liquidazione della quota. In realtà, la sentenza
impugnata, dando atto che gli stipulanti avevano
considerato di proprietà della società gli immobili nei
quali operava la s.n.c Ceramica Vietri Mare, mantiene
distinte le pattuizioni relative, da una parte, al recesso
di Vincenzo Solimene ed alla liquidazione della sua quota
e, dall’altra, allo scioglimento della comunione. Soltanto
dopo la transazione, infatti, era emerso che gli immobili
de quibus erano intestati ai fratelli Solimene e non alla
società. La Corte di appello, pertanto, premesso che non
poteva occuparsi delle questioni relative all’esecuzione
dell’accordo in quanto riservate dal Tribunale alla
sentenza definitiva, ha osservato che sull’adempimento di
Vincenzo Solimene alle obbligazioni su di esso gravanti si
era formato il giudicato, mostrando così, implicitamente,
ma chiaramente, di ritenere autonome, benché contenute nel
medesimo atto, le pattuizioni relative al recesso di
Vincenzo Solimene dalla società da quelle relative allo
scioglimento della comunione. In tale situazione il
12

a Vincenzo Solimene dei beni che nell’accordo erano stati

ricorrente fallimento avrebbe dovuto censurare questa
lettura dell’accordo; il non averlo fatto rende tutte le
censure inammissibili in quanto non colgono la
decidendi.

ratio

Al riguardo occorre solo precisare che è vero

che la sentenza impugnata ha ritenuto comunque vincolanti

l’intestazione ai tre fratelli degli immobili sui quali
operava la società ed è vero anche che tale affermazione
implica nella fase esecutiva la necessaria collaborazione
di tutti i partecipanti all’accordo, ivi compreso Vincenzo
Solimene e per esso i suoi eredi. Tale collaborazione,
tuttavia, attenendo alla fase esecutiva dell’accordo, come
resa necessaria dalla sopravvenuta consapevolezza
sull’intestazione dei beni, è del tutto estranea agli
obblighi assunti con la pattuizione de

qua,

da Vincenzo

Solimene.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti
tra il fallimento ed i controricorrenti eredi di Vincenzo
Solimene (Vincenza Autuori ed altri) e si liquidano come
in dispositivo. Le spese devono essere, invece, compensate
nei rapporti tra il fallimento e le eredi di Francesco
Solimene (Raffaella e Maria Teresa Solimene), atteso che,
come dalle stesse affermato, nei loro confronti non erano
proposti motivi.
P . Q . M.

13

per i contraenti gli accordi presi anche se era risultata

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente
al rimborso, in favore di Vincenza Autuori ed altri, delle
spese di lite liquidate in

e

15.200,00-, di cui 200,00 per

esborsi, oltre IVA e CP; compensa le spese del giudizio di
cassazione nei rapporti tra il fallimento e le altre

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2013.

controricorrenti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA