Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1899 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13877/2015 proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’avv. Gioacchino Fabio

Bifulco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,

Via Montesanto n. 52, (studio Baccari);

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10237/03/14 della Commissione tributaria

Regionale Campania, depositata il 25/11/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2020

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 10237/03/14, depositata il 25/11/2014, rigettava l’appello proposto da C.R. e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative all’atto di compravendita dell'(OMISSIS) Rep. n. (OMISSIS), sul presupposto che quest’ultimo non poteva godere dell’agevolazione fiscale di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, in quanto relativo ad immobile non rientrante nella previsione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa Prima allegata, art. 1, comma 1.

2. La CTR osservava che l’atto di compravendita sopra indicato non era stato posto in essere per l’attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale rilevanti ex art. 32 cit., avendo il Comune di Napoli ceduto l’immobile di cui è giudizio per esigenze finanziarie.

3. Avverso tale sentenza C.R. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

4. L’agenzia dell’Entrate depositava controricorso.

5. In prossimità della camera di consiglio il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

Considerato

che:

1. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2 – in relazione alla L. n. 865 del 1971, artt. 4, 35, 48, 54 e 57, e alla L. n. 560 del 1993, art. 1, e all’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa motivazione della sentenza impugnata.

Il contribuente dopo aver riportato il testo delle norme sopra indicate ritiene che la CTR abbia erroneamente interpretato la sentenza n. 2925 del 2013 di questa Corte, la quale si è affermato che, al fine di accedere al beneficio fiscale oggetto di giudizio, quel che rileva è la natura del bene oggetto di compravendita e il fatto che esso rientra in quelli di edilizia residenziale pubblica essendo irrilevante, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, il motivo per il quale esso viene compravenduto.

2. Il motivo non è fondato.

Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32 (Edilizia economica e popolare) prevede che “1 Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, è esente dall’imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprietà. (2) Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonchè agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel comma 1”. Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica per effetto della L. n. 208 del 2015, art. 58, la quale sancisce che “Ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della L. 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali”.

Con tale ultima disposizione il legislatore ha quindi sancito che l’agevolazione di cui al citato art. 32, si applica agli atti di trasferimento sopra indicati indipendentemente dal fatto che l’acquisizione da parte del Comune avvenga con una ordinaria compravendita di diritto privato o mediante una procedura espropriativa.

Il titolo IV della L. 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi pubblici di edilizia residenziale, all’art. 48 stabilisce che “nel triennio 1971-1973, i programmi pubblici di edilizia residenziale, di cui al presente titolo, prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori…”, e al successivo art. 50 prevede che “nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell’ambito di detti piani”.

La nozione di edilizia residenziale pubblica, cui fa riferimento l’art. 32 sopra cit., è contenuta nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 1, comma 2, il quale recita: “Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata.”.

In materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la L. 24 dicembre 1993, n. 560, all’art. 1, comma 1, ha ricompreso tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica “quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla L. 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della L. 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale”.

Per effetto del cit. art. 32, pertanto, il regime premiale da esso previsto si applica agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, programmi che a loro volta possono articolarsi con variegate modalità e che prevalentemente risultano finalizzati alla costruzione (o alla ristrutturazione) di alloggi destinati a soddisfare i bisogni di classi sociali particolarmente disagiate in riferimento al bene primario della propria abitazione o comunque finalizzati a favorire direttamente o indirettamente (anche attraverso finanziamenti o erogazione di contributi) la soddisfazione di tali bisogni.

In particolare, con riferimento a questi ultimi, dalla cit. L. n. 865 del 1971, artt. 50 e 51, si evince che i programmi suddetti devono essere realizzati nelle aree comprese nei “piani di zona” se il Comune li ha già formati (art. 50) ovvero, se ciò non è avvenuto, nelle aree indicate dal Consiglio comunale nell’ambito delle zone destinate all’edilizia residenziale dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Così individuata la ratio posta a fondamento del cit. art. 32, in ragione della sua natura agevolativa, questa Corte ne ha affermato la necessaria stretta interpretazione risultando, pertanto, esclusi dalle succitate agevolazioni tutti quegli atti e contratti, pur inerenti al settore dell’edilizia economica e popolare, che non riguardano in via diretta ed immediata “l’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale” (cfr. Cass. n. 2925 del 2013). Nello stesso senso è stato affermato (Cass. n. 30180 del 2017) che “le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della L. n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva individuato una sola condizione oggettiva ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, ravvisandola nell’esistenza di un’area da destinare a fini produttivi, circostanza desunta dalla collocazione dei due lotti di terreno in zona Pip, risultando in tal modo inammissibilmente ampliato il novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione)”.

Nel caso di specie, la CTR ha correttamente rilevato l’estraneità alla suindicata finalità nell’atto di compravendita oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, essendo circostanza pacifica tra le parti che la cessione per la quale il contribuente chiede il riconoscimento dell’agevolazione è avvenuta ad opera del Comune di Napoli nell’ambito di un più generale piano di dismissioni pubbliche per esigenze di bilancio e non al fine di attuare un programma pubblico di edilizia residenziale.

5. La CTR ha, dunque, fatto buon uso di tali principi ponendo in luce l’assenza nell’atto di compravendita stipulato dal ricorrente della finalità di cui al cit. art. 32.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– Condanna parte soccombente al pagamento a favore dell’Agenzia dell’Entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 06.11.2020 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 23, comma 9, del D.L. n. 28 ottobre 2020 n. 137, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia, il 2 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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