Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1899 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29648-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7,

presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DELLA VALLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 679/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 7 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso proposto da B.L. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta ipotecaria versata a seguito della costituzione di ipoteca volontaria D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 3-bis, a garanzia dei debiti tributari della madre del contribuente, che ne aveva chiesto la rateazione. Riteneva la CTR, aderendo alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, che, nella fattispecie, trovasse applicazione l’esenzione dall’imposta ipotecaria prevista dal D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato. Ciò era confermato dal D.L. n. 201 del 2011, art. 10, comma 13-undecies, conv. con mod. dalla L. n. 214 del 2011, che, abrogando l’obbligo di costituire ipoteca volontaria in sede di rateazione dei tributi e riducendo in tal modo le garanzie in favore dello Stato, dimostrava che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, era dettata nell’interesse dello Stato.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 4 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la costituzione di ipoteca volontaria finalizzata al beneficio della rateazione del debito richiesta dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, come formalità eseguita nell’interesse dello Stato e, quindi, soggetta ad esenzione di imposta ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, mentre tale formalità era stata eseguita nell’interesse principale – del contribuente.

Il ricorso è infondato.

Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, stabilisce formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa. 2. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo”.

Il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che: “Le somme dovute ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, comma 1, se superiori a duemila Euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila Euro, in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonchè, se superiori a cinquantamila Euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila Euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura

piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto

aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena (…)”.

Il D.L. n. 201 del 2011, art. 10, comma 13-undecies, conv. con mod. dalla L. n. 214 del 2011, ha poi abrogato l’obbligo di prestare garanzia reale in sede di rateazione dei tributi.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di condividere l’assunto della CTR secondo cui la costituzione di ipoteca integra formalità che, ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, è eseguita nell’interesse dello Stato.

Va, al riguardo, osservato che l’istituto dell’ipoteca assolve ad una specifica funzione di garanzia, destinando i beni vincolati alla soddisfazione del creditore beneficiario, alle cui ragioni viene assicurata priorità assoluta, per un verso assicurando l’effettività dell’azione esecutiva del creditore (diritto di espropriazione) e, per altro verso, offrendo al creditore ipotecario un trattamento preferenziale rispetto alle azioni concorrenti degli altri creditori (diritto di prelazione).

Non v’è dubbio, dunque, che l’ipoteca in generale sia volta a tutelare l’interesse del creditore.

La circostanza che, nel caso in esame, la garanzia ipotecaria sia correlata alla rateazione di un debito del contribuente non muta la valutazione innanzi espressa, posto che la possibilità di tale rateazione è espressamente prevista dalla legge, di modo che l’ipoteca svolge la medesima funzione generale di rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore, nella specie in relazione al soddisfacimento dell’obbligazione tributaria. In altri termini, una volta normativamente prevista la facoltà di rateazione del debito tributario, la garanzia reale (come del resto anche quella personale tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) resta ancorata all’interesse del Fisco ad ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

In conclusione, l’ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca al fine di garantire la rateazione dei tributi, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, costituisce formalità non soggetta ad imposta in quanto eseguita nell’interesse dello Stato D.Lgs. n. 347 del 1990, ex art. 1, comma 2.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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