Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1899 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.C., domiciliata in Roma, presso la Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. MARRA Alfonso Luigi,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 3289/06 in data 2.5.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13.11.2 009 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2.5.2007 la Corte di Appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio al pagamento di Euro 6.196,00 in favore di T.C., in relazione al ricorso da lei proposto ex L. n. 89 del 2001, per la durata di un giudizio davanti al TAR Campania avente ad oggetto il riconoscimento di indennità, ritenuta ragionevole per tre anni ed eccessiva per sei anni e due mesi circa.

Avverso la decisione la T. proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui non resisteva l’intimata, con i quali lamentava: 1) violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 2) e 3) errata determinazione dell’indennizzo, sia per la sua scarsa consistenza, sia perchè avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura di Euro 1.500,00 per ogni anno di durata;

4) 5) e 6) mancato riconoscimento del “bonus” di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia; 7) e 8) la compensazione delle spese processuali. Osserva il Collegio che il ricorso va accolto per quanto concerne la statuizione sulle spese di lite, compensate sulla base di considerazioni del tutto irrilevanti quali la mancata opposizione della Presidenza e la circostanza che questa non avrebbe dato causa al giudizio, mentre vanno disattese le altre censure, quanto a quella sub 1), perchè generica; quanto all’entità dell’indennizzo liquidato, perchè in linea con i parametri CEDU (Euro 1.000,00 per anno di ritardo), mentre è ostativo al riconoscimento dell’indennizzo sull’intera durata del processo il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2; quanto al “bonus”, perchè la relativa liquidazione non è automatica ma il giudice può discrezionalmente concederlo ove ne ravvisi l’opportunità, ipotesi non verificatasi nella specie.

Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, con cassazione del decreto in relazione al profilo accolto e, decidendo ex 384 c.p.c., la Presidenza del Consiglio dei Ministri va condannata al pagamento del 50% delle spese del giudizio di merito e di un terzo di quelle di legittimità (da compensare rispettivamente per i residui 50% e due terzi tenuto conto del limitato accoglimento della domanda originaria e dei motivi di impugnazione), da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento del 50% delle spese processuali del giudizio di merito e di un terzo di quello di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida nella loro interezza rispettivamente in Euro 1.200,00 di cui Euro 600,00 per onorari e Euro 500,00 per competenze e in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa il 50% delle spese del giudizio di merito e due terzi di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA