Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1899 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. I, 25/01/2018, (ud. 12/07/2017, dep.25/01/2018),  n. 1899

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., svolgendo due motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 2 aprile 2012 (proc. fall. 24/2010).

Con tale provvedimento, il Tribunale calabrese ha rigettato l’opposizione dall’attuale ricorrente formulata contro l’esclusione dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) di suoi affermati crediti per la restituzione di somme erogate – a titolo di contributo capitale e pure a titolo di c/gestione – sulla base della L. n. 44 del 1986, come dedicata all’erogazione di contributi pubblici per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.

Nei confronti del ricorso resiste il Fallimento (OMISSIS), che ha depositato apposito controricorso.

2.- i motivi di ricorso evocano i vizi che qui di seguito si vengono a richiamare.

Il primo motivo segnala, in specie, “violazione e falsa applicazione di norme ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, art. 1,comma 13, convertito dalla L. n. 44 del 28 febbraio n. 44, e all’art. 12 disposizione sulla legge in generale”.

Il secondo motivo evidenzia, altresì, “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione a un fatto controverso. Violazione e falsa applicazione di norme ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1219 c.c.”.

3. – Con riferimento al primo motivo di ricorso, l’Agenzia assume di avere erogato – sulla base della normativa di cui alla L. n. 44 del 1986 e in collegamento con un atto negoziale di “adesione e d’obbligo” del 1994 – delle somme alla s.r.l. (OMISSIS) in bonis sia a titolo di mutuo, sia a titolo di contributo capitale, sia a titolo di c/gestione. Segnala, poi, che questa Società si è a un certo punto resa inadempiente all’obbligo di restituzione rateale delle somme concesse a titolo di mutuo; e aggiunge che, in ragione di tale inadempimento, ha provveduto a esercitare il potere di revoca del concesso finanziamento, come consegnatole dalla norma della L. n. 44 del 1986, art. 13, comma 1.

Ciò premesso, l’Agenzia si lamenta del fatto che il Tribunale calabrese, riprendendo quanto già stabilito dal giudice delegato, abbia escluso dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) tanto il credito per contributo capitale, quanto quello per contributo per spese di gestione (ammettendo, così, solo quello per mutuo). In particolare, essa censura il rilievo del Tribunale, secondo cui – se “a (OMISSIS) è stato contestato di non avere pagato, da un certo tempo in poi, le rate del mutuo” – “ciò non la espone all’obbligo di restituire anche i contributi in conto gestione e in conto capitale che all’inizio ottenne per l’avvio dell’attività”.

Assume per contro l’Agenzia che la norma della L. n. 44 del 1986, art. 13, le consegna – al ricorrere di dati presupposti (come verificatisi nel caso di specie) – il potere di “revoca immediata del finanziamento dei progetti” e che tale potere ha per suo oggetto l'”intero finanziamento”, “senza nessun distinguo nè esclusione delle diverse forme in cui sia stato concesso”. Questo – aggiunge ancora l’Agenzia – perchè il termine “finanziamento” significa, già nel linguaggio comune, tanto negozio di credito, quanto pure sovvenzione in genere; e perchè, altresì, in tale direzione risulta la ratio della disposizione, che si assume orientata a fare cadere tutti i benefici conoscessi al venire meno dei requisiti che alla concessione del medesimi presiedevano.

4.- Il motivo, appena sopra rappresentato, è fondato.

E’ da rilevare, in proposito, che l’argomentare del Tribunale – per cui, se l’inadempimento riguarda il mutuo, le sue conseguenze non potranno riflettersi che su questa (sola) operazione – trascura, prima di ogni altra cosa, di prendere in effettiva considerazione i contenuti dell’accordo intervenuto tra le parti (art. 3 del negozio di “adesione e d’obbligo”), come basati sulla normativa di cui alla L. n. 44 del 1986. Trascura, in specie, di tenere conto di quelli fermati dall’art. 13 che stabilisce come – in caso di “venire meno dei requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse” – il Ministero abbia il potere di “disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti”.

Nei confronti di questa prescrizione – se è bene lasciare in disparte ogni riferimento al termine “finanziamento”, che nella normativa e nella prassi attuali si mostra, in effetti, termine non poco equivoco – non si può non notare come la stessa dia segno evidente che le varie agevolazioni, che vengano in concreto concesse, siano in realtà frutto di un’operazione unitaria, come ispirate e sorrette da un unico disegno.

E’ del resto coerente con la funzione caratteristica della L. n. 44 del 1986- di incentivo a mezzo agevolazioni – che la permanente sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dalla legge fissati per la concessione dei relativi benefici sia anche condizione di permanenza e mantenimento di quelli già erogati.

Resta da aggiungere che l’esercizio del potere di revoca non altera in alcun modo, per gli effetti che produce, la causa dell’attribuzione delle erogazioni compiute a titolo di contributo capitale o di contributo spese di gestione. La revoca disposta sulla base del venire meno dei requisiti occorrenti per la concessione delle agevolazioni funzione piuttosto come una specie di condizione risolutiva, il cui verificarsi fa venire meno il titolo (di per sè non restitutorio) che sorregge le relative attribuzioni. Non a caso, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la “revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della L. 28 febbraio 1986, n. 44, sull’imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all’avveramento di una clausola risolutiva espressa” (cfr. Cass., 27 novembre 29013, n. 26507).

5.- Il secondo motivo di ricorso concerne, in modo specifico, il tema degli interessi di mora da applicare in relazione all’inadempimento dell’obbligo di restituzione rateale del mutuo.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non ha proprio preso in considerazione un “documento idoneo a fornire la prova del fatto costitutivo del rapporto giuridico in contestazione (i.e.: gli interessi di mora), come costituito dalla clausola dell’art. 3 del negozio di “adesione e di obbligo””.

Il motivo è inammissibile.

In effetti, non sembra possa essere considerato “fatto controverso”, i sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il documento da cui pure il ricorrente vorrebbe attingere una prova a suo favore.

6.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo. Di conseguenza, il decreto va cassato in relazione al motivo così indicato e la controversia rinviata al Tribunale di Lamezia Terme che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce dei principi sopra esposti e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Lamezia Terme che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce del principi sopra esposti e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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