Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1899 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29712-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2006/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti di F.P., per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte nel 2000, all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo; domanda basata sul contrasto – accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis, TUIR.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il resistente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

I primi due motivi (con i quali si deduce rispettivamente la mera apparenza della motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c.) sono infondati.

Alla luce dei principi consolidati di questa Corte deve, infatti, ritenersi pienamente legittimazione la motivazione stesa per relationem alla decisione di primo grado, allorquando il Giudice di merito, come nella specie, abbia esplicitato le ragioni della sua condivisione e dimostrato di avere tenuto conto dei motivi di impugnazione svolti dalle parti.

E’, invece, fondato il terzo motivo con il quale la ricorrente lamenta violazione e la falsa applicazione di legge.

La questione di diritto proposta dalla presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

La sentenza impugnata si è discostata da tali principi. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

La recente soluzione giurisprudenziale induce a compensare tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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