Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18989 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14542-2012 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 79,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO CALAFIORE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA AMOROSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2184/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. EURICA D’ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Claudio Calafiore.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Palermo T.B. esponeva che aveva partecipato a un concorso per la copertura di 10 posti di capo ripartizione presso il Comune di Palermo collocandosi, quale idoneo, al 140 posto; che l’amministrazione comunale aveva utilizzato la graduatoria per lo scorrimento due volte, con Delib. n. 2341 del 1995 e Delib. n. 3100 del 1995, sino al 130 posto e che, con Delib. n.1027 del 1997, la giunta comunale aveva proceduto a un nuovo scorrimento della graduatoria, ma il T. non ne aveva potuto usufruire in quanto era già in pensione fin dal 31/12/1996.

Il ricorrente lamentava l’illegittimità della condotta del Comune che, nonostante i vari atti di diffida anteriori al suo collocamento a riposo, aveva deliberato lo scorrimento della graduatoria solo dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro, pregiudicandogli così il diritto ad ottenere il posto di capo ripartizione.

Concludeva,pertanto, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riportato a seguito della condotta ingiusta e lesiva avuta dall’ente pubblico.

Il Tribunale di Palermo dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale. Ha rilevato che la lesione del diritto non era stata prodotta dal decreto del 30 aprile 2002 con il quale il presidente della regione Sicilia aveva dichiarato improcedibile il ricorso straordinario proposto dal T., bensì dal comportamento omissivo del Comune che solo con Delib. 15 maggio 1997 aveva proceduto ad un nuovo scorrimento. Ha osservato che il ricorso straordinario mirava ad ottenere – considerato il prolungato silenzio equipollente sostanzialmente ad un atto di reiezione implicita dell’istanza – un provvedimento che riconoscesse l’illegittimità della condotta dell’amministrazione ai fini dell’accertamento del danno, già verificatosi in precedenza per effetto di tale condotta, cessata solo con la Delib. 15 magio 1997 e, dunque, ben prima del 30/6/1998.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il T. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste il Comune di Palermo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione sulla giurisdizione fondata sulla considerazione che la pretesa risarcitoria era basata su fatti verificatisi in un periodo antecedente il 30/6/1998. Deduce che il risarcimento era derivante da una complessiva condotta permanente posta in essere dal Comune finalizzata a non concedere nè il posto di capo ripartizione, nè il danno; che solo con la chiusura del procedimento iniziato con il ricorso straordinario contro il silenzio illegittimo dell’amministrazione, con la definitiva impossibilità di nomina, il danno si era definitivamente realizzato ed un’eventuale azione iniziata prima sarebbe stata inammissibile potendo ancora ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni; che aveva errato la Corte nel non valutare la complessiva condotta lesiva del Comune iniziata nel 1996 e continuata fino al 2002.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione di norme e di contratti collettivi, nonchè vizio di motivazione non avendo la Corte valutato l’insieme delle condotte del Comune poste in essere in attuazione di un disegno doloso, o quantomeno colposo, volto ad escludere il T. dalla copertura del posto bloccando per oltre un anno ingiustificatamente lo scorrimento e tutto in attesa che fosse collocato in quiescenza per dare il posto a persone più gradite,in violazione delle norme e dei CCNL.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Nella controversia in esame viene in rilievo – a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per lo scorrimento in data antecedente al 15/5/1997 – la questione della correttezza o meno della decisione impugnata secondo cui vi è la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la fattispecie si era svolta interamente entro il 30/6/1998 poichè il ricorrente si era dimesso in data 31/12/1996 e il Comune aveva manifestato un ulteriore volontà di utilizzare la graduatoria con la delibera del 15/5/1997 di cui però il ricorrente non si era potuto giovare in quanto già in pensione.

Il ricorrente sostiene che oggetto del giudizio era il risarcimento del danno derivante da una complessiva condotta lesiva posta in essere dal Comune mediante una pluralità di atti inseriti in un medesimo disegno, finalizzato ad escludere il T. dal posto di capo ripartizione, iniziata nel 1996 e conclusasi solo nel 2002 con la definizione del ricorso straordinario.

Osserva, infatti, che la condotta lesiva era cominciata allorchè il Comune nel 1996 aveva omesso di effettuare lo scorrimento nonostante la proposta di delibera dell’ufficio competente; che egli aveva pertanto, proposto ricorso straordinario; che nel novembre 1998, appreso della Delib. di scorrimento dopo le sue dimissioni, aveva ulteriormente chiesto la nomina a capo ripartizione dichiarando di poter rientrare in servizio e che, tuttavia, il Comune, proseguendo nel suo comportamento illegittimo, si era rimesso, con provvedimento del 17/6/1999, alla decisione conclusiva del ricorso straordinario, intervenuta il 30/4/2002. Secondo il ricorrente il Comune, rimettendosi alla decisione di detto ricorso, aveva determinato che solo con la sua decisione si era definitivamente prodotto il danno con l’impossibilità definitiva di diventare capo ripartizione,mentre fino a quando era in corso il procedimento poteva ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni e quindi un’azione di risarcimento iniziata prima sarebbe stata dichiarata inammissibile.

Le argomentazioni del ricorrente non appaiono fondate non essendo in alcun modo superabile che il danno di cui si duole il T. si è realizzato allorchè il Comune, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, non ha inteso adottare lo scorrimento nel 1996. La presentazione del ricorso straordinario, nel corso del quale il T. si è dimesso per raggiunti limiti di età, non vale a spostare il verificarsi del danno in epoca successiva,nè a ricostruire la vicenda in termini di comportamento dannoso del Comune permanente cessato solo nel 2002. Del tutto condivisibile risulta essere, a riguardo, quanto esposto dal Procuratore generale nella sua requisitoria secondo cui il ricorso straordinario è esterno ed estraneo alla fattispecie produttiva del danno e non incide sul perfezionamento della stessa.

La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente affermato che il danno non può essere ricondotto al decreto che ha deciso il ricorso straordinario con il quale si mirava ad ottenere ” un provvedimento che riconoscesse l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione ai fini del riconoscimento della sussistenza del danno, già verificatosi in precedenza per effetto di tale condotta, cessata con la delibera del 15/5/1997″.

Per le considerazioni che precedono i giudici di merito hanno fondatamente escluso la giurisdizione del giudice ordinario atteso che la norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, – secondo cui “sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, mentre “le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” – precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata (cfr Cass n.26786/2008,n. 28805/2011, n. 22034/2014) Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, a pagare le spese processuali.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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