Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18989 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22711/2013 proposto da:

P.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

PIZZI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., C.R., CH.SA., C.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CORTINA D’AMPEZZO 65, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO NOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO SOFO giusta procura in calce al controricorso;

L.G.A.M., L.C.M.V.,

L.R., L.E. M. R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUCCIO,

che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 134/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato BARBARA NOVELLI per delega;

udito l’Avvocato ANTONIO SOFO;

udito l’Avvocato SILVIO DATTOLA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La questione trae origine da un preliminare di vendita da parte di L.V. a P.D. di un appezzamento di terreno con soprastanti fabbricati. Contratto non eseguito, a causa dell’esercizio del diritto di prelazione effettuato dagli inquilini dei fabbricati oggetto della promessa. Pertanto, nel (OMISSIS) P.D., al fine di ottenere la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al preliminare di vendita, convenne in giudizio gli credi di L.V..

Il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza numero 906/2002 accolse la domanda dell’attore e rigettò la domanda di C.S., R., L. e Sa., conduttori dell’immobile in questione, che avevano spiegato intervento volontario, al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto di prelazione con conseguente ordine al L. di stipula del contratto di compravendita a loro favore.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 134 del 25 marzo 2013. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, sulla base delle prove testimoniali e delle dichiarazioni rese dal promittente venditore che i C. erano da anni locatari dell’intero immobile svolgendovi l’attività di elettrauto e che utilizzavano tutto il complesso oggetto del preliminare di compravendita azionato da P. perchè necessario alle attività collaterali, quali rivendita, deposito materiale, deposito per sosta per dei veicoli in riparazione. Pertanto ha dichiarato sussistere il diritto di prelazione dei C. nei confronti del L. e conseguentemente l’obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita alle stesse condizioni di cui al preliminare del (OMISSIS).

3. Avverso tale decisione, Domenico P. propone ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorsi autonomi gli eredi L., C. ed A.G.R., e C.S., R., L. e Sa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 99-105 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione delle norme che regolano la materia dell’intervento volontario adesivo dipendente”.

Lamenta che il giudice ha errato perchè ha considerato l’intervento spiegato dai C. come principale mentre lo avrebbe dovuto qualificare come adesivo, con le relative conseguenze.

Il motivo è infondato.

E’ principio di questa Corte che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. n. 118/2016). Nel caso di specie il giudice del merito ha qualificato la domanda come intervento autonomo ed indipendente sulla base delle argomentazioni e conclusioni (…). Infatti ha ritenuto che i C. hanno concluso con proprie domande, sia nei confronti dell’attore che contro il convenuto e che hanno inteso difendere il loro diritto di prelazione chiedendo anche in via autonoma che fosse determinato il prezzo di acquisto con termine per la stipulazione del relativo rogito (…).

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prelazione del conduttore. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta sotto altro profilo “violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prelazione del conduttore. Violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha errato perchè ha ritenuto sussistere un diritto di prelazione a favore dei C. assumendo che essi erano locatori dell’intero immobile da anni svolgendovi l’attività di elettrauto quando invece dalle prove testimoniali addotte risultava chiaro che la locazione era attinente solo ad una porzione di circa 30/40 m quadri a fronte dei 600 m quadri promessi in vendita.

Anche questi motivi sono infondati.

Il ricorrente in realtà pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006). Nè risulta essere il giudice incorso nell’omesso esame in quanto risulta acquisita sulla base delle testimonianze c delle dichiarazione del proprietario la circostanza che i C. risultavano locatari di tutti gli immobili oggetto del preliminare di vendita.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del principio della valutazione della prova stabilita dall’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 191 c.p.c. e segg. e ciò per aver ritenuto che le conclusioni del consulente tecnico di Ufficio non fossero da ritenersi congrue nonostante l’esatta descrizione dello stato dei luoghi di causa fatta dal CTU in ottemperanza all’ordinanza collegiale del Tribunale di Reggio Calabria del 29.06.1990”.

Ha errato il giudice dell’appello perchè si è discostato dalle conclusioni della c.t.u. che aveva affermato che non sussisteva alcun rapporto di locazione tra il L. ed il C..

Il motivo è infondato.

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. n. 5148/2011). Ciò è quello che ha fatto, nel caso di specie, il giudice del merito che ha indicato i motivi per cui ha ritenuto contraddittoria la consulenza tecnica ed ha spiegato perchè ha più ritenuto rilevanti alcune prove testimoniali rispetto ad altre. Pertanto non è incorso in nessuno dei vizi a lui attribuiti.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.800,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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