Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18989 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 16/09/2011), n.18989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26655/2007 proposto da:

T.C.V. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato MAGNANO

DI SAN LIO Giovanni che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAGNANO DI SAN LIO ROSARIO, giusta procura a margine

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.S.;

– intimato –

sul ricorso 30242-2007 proposto da:

C.R.S. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, Via COLA DI RIENZO 149, presso

l’avvocato LANZILAO MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SINDONI PATRIZIA ADRIANA, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 222/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 4.5.2000 al Tribunale di Catania T.C., premesso che era pendente la causa di separazione giudiziaria nei confronti di C.R., chiedeva il rilascio dell’immobile, ubicato in (OMISSIS), di sua esclusiva proprietà, detenuto dal predetto senza titolo, oltre al risarcimento dei danni per il mancato godimento ed il mancato guadagno.

Nel corso del giudizio la T. provava di avere acquistato l’immobile il 22.12.1988, tre anni prima del matrimonio con il C., celebrato il (OMISSIS).

Quest’ultimo non ne contestava la detenzione, ma chiedeva di riconoscere il suo diritto di comproprietà ed, in via riconvenzionale, il suo diritto di credito di Euro 43.317,70, pari alla metà del mutuo al cui pagamento aveva partecipato, e di L. 30 milioni per le spese di ristrutturazione dell’immobile.

Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda di rilascio dell’immobile e rigettava quella di risarcimento danni e la riconvenzionale proposta dal C., perchè non provate.

Detta sentenza veniva impugnata dal C. dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, che, con sentenza dell’8.3-29.3.2007, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la T. al versamento in favore del C. della somma di Euro 25.339,32, pari alla metà del mutuo versato dal 31.5.1991 al 31.5.1999, oltre agli interessi legali dovuti sulla metà di ogni singola rata come da computo esposto in motivazione, con decorrenza da ogni singola rata e fino al soddisfo.

Avverso detta sentenza T.C.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. C. R.S. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce la ricorrente che il C., avendo proposto una domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto chiedere al giudice, ai sensi dell’art. 418 c.p.c., a pena di decadenza, la fissazione di una nuova udienza.

Nel caso in esame, il C., convenuto dinanzi al Tribunale di Catania, sin dal primo grado di giudizio si sarebbe limitato a costituirsi in giudizio senza richiedere la fissazione di altra udienza.

La Corte d’Appello erroneamente avrebbe ritenuto che la domanda proposta dal C. non integrasse una domanda riconvenzionale, ma costituisse un’azione in rapporto di dipendenza con la domanda di rilascio, senza fornirne una valida motivazione, il che comporterebbe la nullità della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello erroneamente avrebbe ritenuto che il C. avesse concorso al pagamento del mutuo, avendo la T. dimostrato che questo non aveva risorse proprie, dato che non aveva mai svolto attività lavorativa.

La decisione adottata, inoltre, contrasterebbe con l’art. 177 c.c., il quale disciplina gli acquisti compiuti durante il matrimonio e non anche i diritti di credito o i debiti sorti da un contratto concluso da uno dei coniugi prima del matrimonio, i quali per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisto di una res, non sarebbero suscettibili di cadere in comunione.

Infine la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il diritto alla restituzione del mutuo sin dalla celebrazione del matrimonio, avvenuta il (OMISSIS), non essendo stato provato che il C. svolgesse una qualche attività lavorativa o che la famiglia gli inviasse un contributo per il suo mantenimento ed essendo risultato che il conto corrente sul quale attingeva il C. era stato aperto solo a far data dal 1.1.1995.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2724 sub 2 c.c. in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce il ricorrente che il giudice a quo, al fine di consentirgli di provare la comproprietà della casa di cui in narrativa, avrebbe dovuto ammettere prova testimoniale, essendosi lo stesso trovato nella impossibilità di procurarsi una prova scritta.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il giudice a quo avrebbe immotivatamente compensato le spese del giudizio, violando il principio secondo il quale alla declaratoria di soccombenza deve seguire la condanna alle spese.

Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, perchè proposti avverso la Medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi sono inammissibili.

Il ricorso principale non consente di comprendere con precisione, senza ricorrere all’ausilio della lettura della sentenza impugnata, quali siano i fatti oggetto della controversia e le ragioni giuridiche della decisione adottata; inoltre in relazione alle doglianze proposte, non del tutto chiare, sono stati formulati dei quesiti di diritto del tutto generici, in quanto privi della sintetica indicazione della fattispecie concreta in relazione alla quale dovrebbe essere formulato un determinato principio di diritto.

Il ricorso principale, pertanto, non soddisfa il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, nè contiene la prevista dall’ari 366 bis c.p.c, sempre a pena di inammissibilità, formulazione di idonei quesiti di diritto.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2724 c.c., n. 2, e, quindi, della mancata ammissione, senza alcuna motivazione, della chiesta prova testimoniale, da ritenersi ammissibile per essersi trovato nella impossibilità morale di procurarsi la prova scritta comprovante che la casa di cui in narrativa, intestata esclusivamente alla moglie, in realtà apparteneva ad entrambi.

Il ricorrente lamenta una violazione di legge, che in realtà non sussiste, atteso che, quando un contratto deve essere provato per iscritto o nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, come nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, la prova testimoniale, come si ricava dalla lettura combinata degli artt. 2724 e 2725 c.c., è ammessa esclusivamente quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento, che gli forniva la prova, ma non anche nell’ipotesi in cui si sia trovato nella impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta.

Comunque tale motivo devesi ritenere inammissibile per due ordini di ragioni: 1) il quesito di diritto, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.c., è inadeguato e generico, non contenendo la sintetica indicazione della fattispecie concreta (avrebbe dovuto essere indicata la ragione specifica per la quale il ricorrente si era trovato nella impossibilità morale di venire in possesso di prova documentale ed il rapporto, cui si sarebbe dovuto riferire il documento) in relazione alla quale avrebbe dovuto essere formulato un determinato principio di diritto; 2) si lamenta la mancata ammissione di una prova testimoniale senza riportare, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, i capitoli di prova non ammessi, al fine di consentire al collegio di valutarne la decisività.

Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, atteso che la compensazione delle spese (disposta dal giudice d’appello per entrambi i gradi di giudizio) rientra nel potere discrezionale del giudice e va esente da censura se disposta, come avvenuto nel caso di specie, avuto riguardo agli esiti complessivi del giudizio.

Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili;

compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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