Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18989 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 05/07/2021), n.18989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9970/2015 R.G. proposto da:

EGO S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Pistolesi e

dall’Avv. Marco Miccinesi, con domicilio eletto in Roma, via Liegi,

n. 32, presso lo studio dell’Avv. Marcello Clarich;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. sentenza n. 43/13/2015 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata in data 13/1/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 10 giugno

2021 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Ego S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA (anno d’imposta 2008), emesso a seguito di richiesta alla società di esibizione di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale reputava indeducibili alcuni dei costi dedotti;

– la C.T.P. di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso;

– la C.T.R. della Toscana – con la sentenza n. 43/13/2015 del 13/1/2015 – respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla Ego, rigettava l’impugnazione incidentale della medesima società e accoglieva, invece, quella principale avanzata dall’Agenzia delle Entrate, così confermando l’atto impositivo;

– avverso tale decisione la Ego S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

– ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e ha provveduto al pagamento integrale del debito, nella misura comunicata dall’agente della riscossione.

2. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01).

3.In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che “in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01).

4. “Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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