Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18989 del 01/09/2010

Cassazione civile sez. III, 01/09/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 01/09/2010), n.18989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28907/2005 proposto da:

D.G. (OMISSIS) quale rappresentante legale pro

tempore della ITALCASE, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA

AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio dell’avvocato CAMMARERI

PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNATA Luciano giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.E. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS), R.S. (OMISSIS), R.

G. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato CARBONE MASSIMILIANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SCHILLACI Giuseppe Francesco

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 578/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 2/2/2005, depositata il 07/06/2005,

R.G.N. 2036/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1989 D.G., in qualità di titolare dell’agenzia Italcase, conveniva dinanzi al Tribunale di Catania P.A. ed R.E. e M.M.N. deducendo che aveva svolto attività di intermediazione per loro conto per la compravendita di un immobile, conclusa nell'(OMISSIS) e che le parti si erano obbligate a corrispondere la provvigione del 3%;

conseguentemente chiedeva la condanna di ciascuna delle due parti a pagargli L. 4 milioni e cinquecento, oltre accessori.

I convenuti contestavano la domanda: la P. deduceva di aver messo in vendita l’immobile mediante inserzione sul giornale “esclusi intermediari”, ed i coniugi R. e M. deducevano che nel visitare un altro appartamento la Italcase si fece rilasciare un foglio firmato totalmente in bianco e riempito senza accordi tra le parti.

La domanda era accolta soltanto nei confronti di R. e M. poichè il Tribunale, ravvisando la loro utilizzazione dell’attività dell’Italcase, li condannava equitativamente a pagare L. un milione.

Con sentenza del 7 giugno 2005 la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell’appello incidentale dei coniugi R., escludeva che l’acquisto dell’appartamento da parte di costoro fosse avvenuto a causa dell’attività espletata dall’Italcase avendo egli sottoscritto in bianco una scheda dalla stessa proveniente in cui, tra gli appartamenti visitati, vi era quello di cui è causa, e non essendo attendibile la testimonianza della Ma., dipendente della Italcase, incerta e confusa e smentita da altri testi, sì che non vi era prova che la scheda al momento della sottoscrizione da parte dei coniugi R.- M. fosse stata compilata nei termini risultanti dal contenuto finale.

Ricorre per cassazione il D., nella qualità, cui resistono la M. e G. e R.S., nella qualità di eredi del padre E.. Dichiarato dal domiciliatario di costoro il decesso del difensore di essi, la causa è stata rinviata all’odierna udienza per consentire loro di nominarne un altro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento all’art. 1754 c.c., e segg.)”.

La circostanza che la teste Ma. ha fatto visitare l’immobile di cui è causa ai coniugi R. non è smentita, mentre è irrilevante che le chiavi fossero depositate presso l’elettrauto Pa..

Il motivo, volto ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze di fatto, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento all’art. 1173 c.c., e segg.)”.

La sottoscrizione con cui il R. si obbligava a pagare il 3% del prezzo di vendita dell’immobile la svincola dal contratto di mediazione e costituisce un rapporto obbligatorio con cui egli, con l’acquisto di uno degli immobili indicati nella scheda, si obbligava a pagare detta somma, da corrispondere al momento della stipula del relativo atto.

La censura è inammissibile perchè non correlata alla ratio decidendi, evidenziata in narrativa, secondo cui non vi era prova che la scheda sottoscritta dal R. fosse stata compilata nei termini risultanti dal contenuto finale.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento all’artt. 214 c.p.c., e segg. e art. 221 c.p.c., e segg.)”.

Avendo il R. ammesso la sottoscrizione della scheda era onere suo provare che essa era stata illegittimamente riempita proponendo querela di falso e soltanto in caso di prova positiva di tale impugnazione la Corte avrebbe potuto non tener conto del documento, mentre lo ha ritenuto falso ex officio.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Ribadito che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco colui che contesta il contenuto della scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto “absque pactis” (Cass. 18059/2007) poichè in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore – va altresì ribadito che colui che, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, si duole del suo riempimento in modo difforme da quello pattuito, ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e quindi di inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato (Cass. 2524/2006, 6167/2009) perchè, non potendo esser esclusa la provenienza del documento dal suo sottoscrittore, attraverso il patto di riempimento questi fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. 5245/2006).

Pertanto la sentenza impugnata, nell’ affermare che non è stata raggiunta la prova del contenuto del documento all’atto della sua sottoscrizione, ha violato tale principio perchè, pacifico che a tale momento il documento era in bianco, era onere del R. provare che era stato riempito contra pacta, ovvero proporre querela di falso se compilato absque pactis.

Pertanto il motivo va accolto.

A.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento all’art. 91 c.p.c.)”.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo che precede.

Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla luce dei relativi principi innanzi richiamati. Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;

cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010

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