Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18988 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al N.R.G. 3933 del 2017, proposto da:

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, in persona

del Sostituto Procuratore Generale M.P., designato

dal Procuratore Generale;

– ricorrente –

contro

S.E., rappresentato e difeso, per procura in calce all’atto

di costituzione, dall’Avvocato Luca Andrea Brezigar;

– resistente –

e nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura n. 211 del 2016, depositata

il 14 dicembre 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

maggio 2017 dal Presidente relatore Stefano Petitti;

sentito il Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale

Matera Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.E., all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, è stato sottoposto a giudizio della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per rispondere di quattro illeciti, tutti relativi alla violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 595 c.p..

Per quanto in questa sede ancora rileva, il dott. S. è stato dalla Sezione disciplinare ritenuto responsabile degli illeciti di cui ai capi B) e D), aventi ad oggetto le seguenti contestazioni:

B) per avere commesso il seguente fatto costituente reato, idoneo a ledere la sua immagine di magistrato: delitto di cui all’art. 595 c.p., commi 1 e 2 perchè, comunicando con più persone mediante l’uso della posta elettronica sul dominio (OMISSIS)” – segnatamente con magistrati del proprio ufficio e con il corrispondente personale amministrativo – offendeva la reputazione del Ministro della giustizia. In particolare, lo S., in risposta ad una e-mail della M.L., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena f.f., che invitava i magistrati dell’ufficio ad indicare il periodo feriale preferito entro la data del 30 marzo 2015, offendeva la reputazione del Ministro della Giustizia, impiegando la seguente espressione: “Premesso che è illegittimo quanto richiesto… Non dal Procuratore, ovvio, ma dal ragioniere che amministra – si fa per dire – la giustizia, atteso che nessun lavoratore dipendente ha oneri di specie, bensì solo nella mente di quel mentecatto semianalfabeta. Non intendo rispondere”;

D) per avere commesso il seguente fatto costituente reato, idoneo a ledere la sua immagine di magistrato: delitto di cui all’art. 595 c.p., commi 1 e 2 per avere, comunicando con più persone mediate l’uso della posta elettronica sul dominio (OMISSIS)” – segnatamente con magistrati del proprio ufficio – offeso la reputazione del Presidente del Tribunale di Modena e dei magistrati della Corte d’Appello di Bologna, utilizzando le seguenti espressioni: “(omissis) Io faccio…io faccio…io faccio / cacciate le statistiche Altro che io faccio / scopriremo che molti lavorano poco e male e vanno a casa molto presto / chiediamo all’avvocatura / e in ogni caso fuori i dati / tempi per avere esecuzione per un decreto ingiuntivo…/ soldi dati in sede di ads, ormai un terzo mestiere a Modena… / parliamo delle deliranti decisioni, senza potere e titolo, della Corte e del Presidente del tribunale… ciò che rischia di prescriversi va fatto prescrivere… / ma siamo pazzi? E’ molto comodo / dopo tanti anni di liti e confronto con molti colleghi devo ammettere che non ho mai visto tanto appiattimento mentale come a Modena / piccola città bastardo posto – ricordate?”.

La Sezione disciplinare ha ritenuto che le espressioni sopra riportate avessero un indubbio carattere diffamatorio; che le stesse espressioni – ampiamente diffuse dallo stesso incolpato – avessero indubbiamente cagionato un danno al prestigio del dott. S., la cui immagine è rimasta gravemente pregiudicata sia nel rapporto con il Procuratore della Repubblica che con i colleghi; che le condotte accertate fossero idonee a discreditare l’ordine giudiziario e ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui il magistrato deve godere, dovendosi esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino.

A tale riguardo, la Sezione disciplinare ha anche ritenuto che le modalità con cui sono state realizzate le condotte contestate, la loro reiterazione, la percezione da parte dei colleghi e del personale amministrativo del carattere offensivo delle espressioni usate ed infine il pregiudizio che quei comportamenti hanno provocato sulla stessa immagine professionale del magistrato costituissero elementi tali da impedire di ravvisare la scarsa rilevanza del fatto, che consente l’applicabilità dell’esimente prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis.

In conclusione, la Sezione disciplinare ha ritenuto che, per le violazioni ascritte ai capi B) e D), la sanzione dell’ammonimento fosse adeguata anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari.

Per la cassazione di questa sentenza la Procura generale presso questa Corte ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

L’intimato ha depositato, in data 19 maggio 2017, atto di costituzione, con il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la Procura Generale presso questa Corte denuncia inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 5,comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b).

Ad avviso della ricorrente, la Sezione disciplinare, dopo avere accertato la sussistenza di due dei quattro illeciti disciplinari e affermato la responsabilità del magistrato incolpato in relazione agli stessi, avrebbe errato nell’applicare la sanzione minima dell’ammonimento, in violazione del citato art. 5, comma 2, il quale prevede che “Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l’infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell’uno e nell’altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile”.

La ricorrente sostiene, infatti, che ragioni sistematiche inducono a ritenere che in un caso come quello di specie la Sezione disciplinare avrebbe dovuto applicare la sanzione della censura, immediatamente più grave rispetto a quella minima dell’ammonimento, prevista per entrambi gli illeciti accertati. In particolare, poi, la frase finale dell’art. 5, comma 2, citato, dovrebbe riferirsi alla possibilità di applicare, in aggiunta alla sanzione più grave, anche quella meno grave, ove compatibile, dovendosi svolgere il giudizio di compatibilità sul piano della coerenza logica tra le sanzioni applicate.

2. – Con il secondo motivo la Procura Generale deduce il vizio di mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul rilievo che la decisione impugnata sarebbe del tutto sprovvista di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice disciplinare ha ritenuto di poter applicare la sola sanzione dell’ammonimento, omettendo di svolgere alcuna verifica in ordine alla compatibilità di tale sanzione con quella della censura, applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 5, comma 2, secondo periodo.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), in quanto l’applicazione della sanzione minima non risulterebbe coerente con l’apprezzamento di rilevante gravità compiuto dalla Sezione disciplinare quanto agli illeciti per i quali è stata accertata la responsabilità dell’incolpato.

4. – Preliminare all’esame nel merito dei motivi di impugnazione è il rilievo della inammissibilità del ricorso per tardività.

4.1. – Ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 “l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli artt. 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale”.

L’art. 19, comma 2, secondo periodo medesimo D.Lgs. dispone che “I motivi della sentenza sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione”.

L’art. 585 c.p.p. stabilisce che “1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’art. 544, comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’art. 544, comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’art. 544, comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’art. 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito; d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. (…) 5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza”.

4.2. – Nel caso di specie, la sentenza della Sezione disciplinare è stata emessa all’esito dell’udienza del 18 novembre 2016. In tale udienza, come si desume dalla sentenza impugnata, era presente il rappresentante della Procura generale presso questa Corte Suprema; Il termine di trenta giorni, previsto per il deposito della motivazione della sentenza dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 19, comma 2, secondo periodo, scadeva dunque il 18 dicembre 2006. La motivazione della sentenza è stata depositata il 14 dicembre 2006, e quindi entro il termine di cui al citato art. 19, comma 2.

Il termine di trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione decorreva, quindi, dal 18 dicembre 2006 e veniva a scadenza il 17 gennaio 2017 (mercoledì).

Il ricorso per cassazione è stato depositato dalla Procura generale presso la segreteria della Sezione disciplinare del Consiglio della magistratura il 20 gennaio 2017 e quindi tardivamente.

A nulla rileva, invero, la circostanza che la segreteria della Sezione disciplinare ha comunicato alla Procura generale, in data 21 dicembre 2016, l’avvenuto deposito della motivazione della sentenza, trovando applicazione il principio per cui “qualora la sentenza sia depositata, dopo la lettura del dispositivo alla presenza dell’imputato e del difensore, nei quindici giorni successivi, il termine per impugnarla decorre, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla decisione, anche se all’imputato e al difensore sia stato notificato, quantunque non dovuto, l’avviso di deposito di essa” (Cass. pen., n. 7357 del 2000).

3. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

In considerazione della natura di parte in senso solo formale della Procura generale presso questa Corte, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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