Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18988 del 01/09/2010

Cassazione civile sez. III, 01/09/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 01/09/2010), n.18988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8456/2006 proposto da:

S.M.A. (OMISSIS), D.D.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO, rappresentati e

difesi dall’avvocato TORELLI Giuseppe giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.N., A.P. (OMISSIS), A.

B.H., D.N.C. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 14005/2006 proposto da:

D.N.C., A.P. in proprio e quali legali

rappresentanti del PANIFICIO BAYERN S.D.F., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ETTORE ROLLI 24 C/11, presso lo studio dell’avvocato

SFORZA ARTURO, rappresentati e difesi dall’avvocato ABBATTISTA

GIOVANNI giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

S.M.A., D.D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 121/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Sezione Terza Civile, emessa il 19/1/2005, depositata il 18/02/2005,

R.G.N. 124 4/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza, del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che S.M.A. ha proposto ricorso por cassazione il 16 marzo 2006 nei confronti di D.N.C. e altri avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 18 febbraio 2005 e che gli intimati hanno resistito proponendo ricorso incidentale;

rilevato che tutti i ricorrenti, con atto sottoscritto dal difensori, hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;

visto l’art. 390 cod. proc. civ. e art. 391 cod. proc. civ., u.c.;

conforme richiesta del P.M..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia ai ricorsi.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010

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