Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18987 del 27/09/2016
Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24169/2013 proposto da:
A.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA T INGHIRAMI 76, presso lo studio dell’avvocato GINA CARUGNO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO PETRECCA giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MATTIELLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MILANO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 08/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito l’Avvocato CLAUDIO PETRECCA;
udito l’Avvocato GIANCARLO MATTIELLO per delega non scritta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Campobasso, accogliendo la domanda di A.P. dichiarò, risolto per inadempimento il contratto di locazione intercorso tra lo stesso, quale conduttore e G.M.G., quale locatrice. Condannò inoltre quest’ultima al risarcimento dei danni.
Adita dalla locatrice, la corte di Campobasso riformò la sentenza appellata: non ravvisando i presupposti della risoluzione per inadempimento, pur ritenuta dal tribunale.
A.P. ha presentato ricorso per cassazione affidato a due motivi.
G.M.G. ha presentato controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Afferma parte ricorrente che l’immobile locato sarebbe stato compromesso da gravi vizi strutturali, così che ai sensi dell’art. 1578 c.c., per come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa corte, avrebbero dovuto desumersi le condizioni di inutilizzo totale o comunque di godimento gravemente ridotto dell’immobile tali da giustificare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., la mancata corresponsione dei canoni da parte del conduttore che, per conseguenza, non avrebbe dovuto essere considerato moroso.
La doglianza è argomentata sia sotto il profilo della violazione degli artt. 1578, 2697, 1455 e 1460 c.c., sia per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
2. L’infondatezza del ricorso dipende dall’avere la corte di appello chiaramente argomentato, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità e prendendo cognizione del fatto decisivo inerente allo stato dell’immobile, la insussistenza di vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, e ciò ricostruendo criticamente il materiale probatorio acquisito.
In particolare, la corte territoriale richiama in motivazione anche II comportamento del conduttore: che, pur avendo onorato solo il primo canone di locazione, continuò per oltre un anno a fruire normalmente dell’immobile svolgendovi l’attività commerciale alla quale lo stesso era destinato, con ciò dimostrando l’idoneità dello stesso all’uso convenuto, senza mai segnalare alla controparte – che pure lo diffidava ripetutamente di effettuare il pagamento del canoni dovuti alcuna contestazione sullo stato dell’immobile locato.
Che lo stato del bene fosse noto al conduttore anche prima della stipulazione della locazione è logicamente argomentato sulla scorta del contratto medesimo, leggendosi alla clausola 18 della esistenza di un impianto di pompe al fine di combattere i fenomeni di infiltrazione di acqua. Per conclusione, la corte territoriale esclude che nel caso di specie potesse discorrersi (ai fini dell’applicazione dell’art. 1578 c.c.) di vizi occulti.
Linearmente la corte di appello, ritenendo non comprovato un vizio rilevante ai sensi dell’art. 1578 c.c., ha escluso la sussistenza di una condotta inadempiente e tale da giustificare la risoluzione del contratto in capo alla locatrice.
Deve infine, e ad ogni buon conto, osservarsi che nell’ordinamento, come definitivamente chiarito da tempo da questa corte, non è rinvenibile un potere di autotutela del credito da parte del conduttore che, a fronte dell’inadempimento del locatore, decida di non corrispondere i canoni dovuti. In altri termini, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (da ultimo, cfr. Cass. sez. 6, 26/01/2015, n. 1317).
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3100,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016