Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18987 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 16/07/2019), n.18987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13552-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO AMODIO, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

D.C. COSTRUZIONI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 311/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.C. Costruzioni srl proponeva opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile sito in (OMISSIS), ed impugnava venti cartelle di pagamento.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e ordinava all’Agente di Riscossione la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda avente ad oggetto le venti cartelle.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava il difetto di giurisdizione quanto alla domanda concernente nove cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada e mancato pagamento di contributi INPS, e, in accoglimento dell’appello, annullava le rimanenti undici cartelle in quanto non era stata fornita la prova della loro notifica.

4. Avverso la sentenza della CTR Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi. L’intimato non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione ejo falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4,” in quanto la CTR, una volta disattesa l’eccezione di prescrizione dei crediti tributari, non poteva annullare le cartelle atteso che il contribuente non aveva svolto tale domanda nè aveva interesse al mero annullamento delle cartelle in assenza di atti esecutivi.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4,” per essersi la CTR pronunciata sul contenuto degli estratti ruolo e delle cartelle di pagamento quando invece era stata dedotta ed eccepita dal contribuente solo l’inesistenza e l’irregolarità della notifica delle cartelle.

1.2 Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per essere stato violato il principio di non contestazione e di valutazione delle prove non avendo il contribuente contestato l’esistenza ed il contenuto delle cartelle impugnate.

2. I motivi da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Il ricorrente non ha messo in discussione l’esistenza e l’autenticità del ruolo e delle cartelle esattoriali ma ha semplicemente eccepito l’omessa notifica delle cartelle precisando di averne avuto conoscenza attraverso la consultazione del ruolo. Il thema decidendum è costituito dalla notifica delle cartelle esattoriali, fatto che incide sull’efficacia delle stesse.

2.2 Mette conto precisare che gli atti tributari, in ragione della loro indubbia influenza sul patrimonio del destinatario, sono sempre considerati atti recettizi. In tali atti pertanto le misure di partecipazione sono elementi costitutivi dell’efficacia giuridica, per cui l’effetto giuridico non decorre dalla data di adozione del provvedimento, ma dalla data di avvenuta comunicazione dello stesso (cfr. Cass. S.U. 19704/2015).

2.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ove la cartella di pagamento non venga notificata o venga notificata senza il rispetto delle forme previste dalla legge, il contribuente ha l’interesse ad esperire il rimedio giurisdizionale. Sul punto le Sezioni Unite di questa Suprema corte hanno fissato il seguente principio: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., S.U, n. 19704/2015)”.

2.4 La CTR nell’annullare le cartelle di pagamento di natura tributaria, dopo aver accertato che l’agente di riscossione non aveva fornito la prova della notifica degli atti, non è incorsa nel dedotto vizio ultrapetitorio.

3. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto necessario che, ai fini della prova della notificazione, insieme alla relata di notifica doveva essere prodotta la cartella di pagamento.

3.1 Le censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice di seconde cure non ha enunciato il principio secondo il quale la prova della notifica deve essere data necessariamente attraverso la produzione della cartella e della relata di notifica ma, con insindacabile accertamento in punto di fatto, ha affermato che la semplice copia fotostatica della relata non dava certezza che potesse riferirsi proprio alla cartella di cui si trattava, anche in considerazione della circostanza “che quasi tutte le copie delle retate di notifica in atti prescindendo da ogni considerazione in ordine al loro disconoscimento, recano l’indirizzo ma non il nominativo del destinatario, sicchè non è dato formulare alcuna valutazione in ordine alla consegna a persona abilitata a riceverle per conto del medesimo”.

4. Con il quinto e sesto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 239, 156 e 160, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la CTR erroneamente ritenuto invalide le notifiche delle cartelle, non essendo in alcune di esse stata individuata la persona del destinatario, senza dar applicazione all’istituto della sanatoria per aver il contribuente comunque impugnato le cartelle.

4.1 Entrambi i motivi sono infondati.

La questione controversa sottoposta all’attenzione di questa Corte non riguarda l’irritualità ma l’omessa notifica della cartella. Sul presupposto che grava sul concessionario della riscossione l’onere di dimostrare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata, le argomentazioni svolte nel passaggio motivazionale sopra trascritto hanno rafforzato nella CTR il convincimento della inidoneità della produzione della sola relata a provare l’avvenuta notificazione della cartella.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

6. Nulla sulle spese non essendosi l’intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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