Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18987 del 01/09/2010

Cassazione civile sez. III, 01/09/2010, (ud. 14/06/2010, dep. 01/09/2010), n.18987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19892/2005 proposto da:

M.D. (OMISSIS), D.G.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA

MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CARRUBA CORRADO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CAPRIOLI Giovanni giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. (già ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO S.P.A.)

(OMISSIS) in persona del Direttore Generale Dott. S.M.

N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278,

presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI Massimo, che la rappresenta

e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Prima Civile, emessa il 23/2/2005, depositata il 19/04/2005,

R.G.N. 785/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che D.G.F. e M.D. hanno proposto ricorso per cassazione il 1 luglio 2005 rei confronti dell’Istituto Italiano di Credito Fondiario avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 19 aprile 2005 e che l’intimato ha svolto attività difensiva;

rilevato che i ricorrenti, con atto sottoscritto dal difensore, hanno rinunciato al ricorso e che il controricorrente ed il suo difensore hanno accettato;

visto l’art. 390 cod. proc. civ. e art. 391 cod. proc. civ., u.c.;

su conforme richiesta del P.M..

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010

 

 

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