Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18986 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO

CASELLA 16, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA PALETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato COSTA SALVATORE, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 24.9.08, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI

Massimo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lettera del 28 aprile 1999 Poste Italiane s.p.a. intimo’ il licenziamento in tronco alla dipendente P.G., verso la quale il precedente 12 marzo aveva attivato il procedimento disciplinare in esito alla sentenza di patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. in data 20 novembre 1998 che aveva irrogato alla predetta la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione per il delitto di appropriazione indebita di somme di danaro di cui la lavoratrice aveva la disponibilita’ presso l’Agenzia postale ove prestava servizio.

La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, annullo’ il licenziamento per violazione del principio della tempestivita’ della contestazione, avendo ritenuto che Poste non avesse motivo di attendere l’esito del giudizio penale prima di dare inizio al procedimento disciplinare, in quanto essa era in possesso di tutti gli elementi utili per valutare la gravita’ dei fatti sin dal 1995. allorche’ i suoi ispettori avevano proceduto alla istruzione del cast) e alla raccolta delle prove, sulle quali si era poi fondata la sentenza di condanna a pena patteggiata.

Questa decisione e’ stata cassata dalla sentenza di questa Corte di cassazione n 25106 del 27 novembre 2006. la quale ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta per giudicare nuovamente sulla legittimita’ del licenziamento in questione.

Con la predetta sentenza la Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale il datore di lavoro ha facolta’ di soprassedere alla contestazione allorche’ per i fatti che giustificano il licenziamento in tronco sia iniziato un procedimento penale che tali fatti debba accertare, e possa quindi attenderne l’esito pur se disponga di elementi di giudizio sufficienti per la contestazione immediata.

Cio’, tanto piu’ quando, “per previsione espressa del contratto collettivo, il datore di lavoro possa formulare l’incolpazione solo dopo avere acquisito, con prudenza che giova anzitutto al lavoratore, le certezze derivanti da un giudicato penale (cfr. Cass, 18 giugno 1999 n. 6127, 1 aprile 2000 n. 3948)”.

La Corte di rinvio, attenendosi a questo principio, dopo avere accertato che l’art. 34 ccnl del 1994 prevede come ipotesi di illecito disciplinare la distrazione o la sottrazione di somme di danaro accertate con sentenza passata in giudicato, ha valutato che, essendo le Poste venute a conoscenza dell’esito del giudizio penale all’inizio del 1999, la contestazione del 12 marzo successivo era tempestiva. Ha quindi rigettato l’impugnativa del licenziamento.

Avverso questa decisione P.G. ricorre per cassazione con un motivo. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 degli artt. 1175, 1375, 1366 e 2119 c.c. del principio dell’immediatezza e tempestivita’ della contestazione di addebito ed erogazione di sanzione disciplinare, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e segg. in relazione all’art. 34 ccnl 1994, nonche’ vizio di motivazione, la ricorrente critica l’impugnata sentenza per aver ritenuto non violato “il principio della immediatezza e tempestivita’ nella contestazione dell’addebito …. nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla data dell’accertamento dei fatti …

avvenuti nel maggio 1995 (a quell’epoca risale la relazione ispettiva … che ha accertato i fatti posti a base del licenziamento)” a quella della contestazione avvenuta il 29 aprile 1999. Premesso che la lavoratrice era stata mantenuta nelle originarie mansioni nello stesso luogo di lavoro e non era stata sospesa cautelativamente, onde il suo legittimo affidamento in una rinuncia al recesso, la ricorrente sostiene che “non si puo’ assolutamente condividere l’affermazione dei Supremo Collegio nella sentenza di rinvio, secondo la quale, nel caso che ci occupa, l’accettazione delle prestazioni lavorative nel periodi) compreso tra l’accertamento dell’illecito e il conseguente licenziamento e’ un comportamento … non tale da ingenerare alcun affidamento della lavoratrice”. Ne’ la previsione dell’art. 34, secondo cui la sottrazione di somme di danaro accertata con sentenza passata in giudicato costituisce giusta causa di recesso, apporta deroga al ripetuto principio di immediatezza, quando sia accertato che il processo penale nulla ha aggiunto a quanto era gia’ noto al datore di lavoro, il quale avrebbe potuto, proprio in virtu’ di tali conoscenze, esercitare il potere disciplinare indipendentemente dal corso del giudizio penale.

Il ricorso e’ inammissibile.

A prescindere dalla considerazione che il motivo manca del quesito di diritto, come rilevato dal consigliere designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., v’e’ da osservare che l’attivita’ del Giudice di rinvio era circoscritta al thema decidendum fissato insuperabilmente dalla sentenza rescindente (n. 25106/2006). Questa aveva enunciato il principio di diritto secondo il quale nell’ipotesi di instaurazione di un procedimento penale, ben puo’ il datore di lavoro differirne all’esito la contestazione disciplinare, per il maggior affidamento che entrambe le parti possono trarre dall’accertamento dei fatti compiuto in quella sede.

La Corte d’appello di Caltanissetta ha quindi proceduto alla verifica dei tempi intercorsi tra la conoscenza della sentenza di patteggiamento da parte di Poste e la data della contestazione disciplinare, in esito a tale esame, ha ritenuto tempestiva la contestazione, con giudizio per nulla censuralo dall’odierna ricorrente. Le cui critiche si rivolgono invece inammissibilmente contro la sentenza rescindente, nel tentativo di porre nel nulla o limitarne gli effetti, in contrasto col principio della loro intangibilita’.

L’onere delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, in Euro 30.00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 4000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre a spese generali. IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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