Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18986 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23535/2013 proposto da:

COSTANTINO IMMOBILIARE SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante B.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO LENTINI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 22, presso Io studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO BARATELLA,

ALESSANDRA PEGGE giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1332/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato ELENA ALLOCCA;

udito l’Avv. CLAUDIO TORRIERO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, dichiarò nulla l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa su domanda di Costantino Immobiliare s.r.l. nei confronti di M.M.A..

Adita dalla società locatrice la corte di appello di Bologna confermò la decisione impugnata.

La società locatrice ha presentato ricorso affidato a tre motivi esposti in memoria.

M.M.A. ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Afferma parte ricorrente che l’opposizione presentata da M. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività, essendo errata la decisione della corte di appello, resa in violazione degli artt. 668, 140, 141 e 660 c.p.c., sulla irregolarità della notifica dell’intimazione di sfratto in quanto effettuata, come peraltro stabilito nel contratto di locazione all’art. 19 presso l’immobile locato, quale domicilio eletto.

La infondatezza del motivo discende dalla mancanza di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato, laddove è chiarito che la stessa parte locatrice invitò la conduttrice ad abbandonare l’immobile locato, colpito dal terremoto, atteso il pericolo di crollo e la necessità di effettuare lavori di ripristino e di ristrutturazione.

Il ricorso non si confronta pertanto con l’accertamento in fatto – insindacabile in sede di legittimità – sull’allontanamento concordato tra le parti del conduttore dall’immobile locato dove pure fu effettuata da controparte la notificazione.

2. Il secondo motivo di ricorso sul vizio di motivazione inerisce al fatto controverso e decisivo del luogo della notificazione. Anche tale doglianza risulta infondata, involgendo valutazioni di fatto diverse da quelle a cui è giunta motivatamente la corte di appello.

3. La terza doglianza illustra la violazione art. 437 c.p.c., per quanto concerne la decisione della corte territoriale sulla inammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello utili a comprovare che, diversamente da quanto convenuto dalle parti, la conduttrice abitò l’immobile locato anche nel periodo successivo all’evento sismico, rimanendo, pertanto, obbligata al pagamento dei canoni, invece, non corrisposti.

Il motivo è infondato, essendo argomentato esclusivamente attraverso la riproposizione di materiale istruttorio a questa corte di legittimità affinchè si giunga ad una diversa conclusione nel merito, senza che sia contestata la affermata circostanza della novità dei documenti depositati in quanto relativi ad altro e diverso giudizio pendente tra le stesse parti.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 1460, 1575, 1584 e 1587, avendo la corte territoriale respinto l’appello sulla mancata corresponsione dei canoni comunque dovuti avendo la conduttrice abitato l’immobile anche in un periodo successivo all’invito della locatrice di trasferirsi altrove. Prospetta parte ricorrente che la conduttrice si limitò infatti a restituire l’immobile soltanto dopo l’intimazione di rilascio; dovendo perciò essere condannata alla corresponsione dei canoni per il periodo in cui ha protratto l’occupazione dell’immobile.

Il motivo è infondato perchè svolto esclusivamente in fatto. Lungi dall’argomentare violazioni di legge, ci si limita a criticare il convincimento di merito a cui è giunta la corte di Bologna all’esito dell’esame del materiale probatorio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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