Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18986 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 16/09/2011), n.18986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12775/2007 proposto da:

A.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato DI

SANTO GIANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAUDINO Salvatore,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.LLI ACCARPIO DI ACCARPIO GIUSEPPE DI CORRADO S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 351/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/04/2006;

preliminarmente si da atto che vi è richiesta di rinvio a mezzo fax

dell’Avv. DE MELIO munito di procura inviata a questo ufficio in data

20.6.2011.

Il P.G. si oppone al rinvio a nuovo ruolo.

la Corte, rilevato che non può essere presa in esame l’istanza di

rinvio dell’Avv. DE MELIO in quanto non munito di valida procura,

dispone darsi luogo alla trattazione del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’8 aprile 1997 A.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa la F.LLI ACCARPIO GIUSEPPE di CORRADO s.n.c. chiedendo che le venisse inibito, nella sua attività commerciale, l’uso della denominazione Accarpio e dell’espressione “l’unico punto vendita”; con condanna al risarcimento dei danni per la precorsa concorrenza sleale, idonea allo sviamento di clientela, data l’identità del settore commerciale delle due imprese.

Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva l’anteriorità della propria ragione sociale, risalente al 1927, e chiedeva quindi, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore a modificare la propria ditta, ex art. 2564 cod. civ., oltre al risarcimento dei danni.

Con sentenza 9 gennaio 2003 il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della domanda attrice, inibiva alla convenuta l’uso de nome proprio e dell’espressione “l’unico punto vendita” e la condannava al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 7.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Catania, ritenuta la priorità della ditta F.lli Accarpio Giuseppe di Corrado s.n.c., rigettava la domanda di A.G., che condannava alla modificazione con nomi di fantasia della propria ditta ed inoltre al pagamento della somma di Euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno; con rifusione delle spese del doppio grado.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione A. G., deducendo, in tre motivi, la violazione, rispettivamente, dell’art. 2598 cod. civ., della L. n. 929 del 1942, art. 48 e dell’art. 2600 cod. civ., comma 3.

La società intimata non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 22 giugno 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere dichiarata inammissibile, in via preliminare di rito, la costituzione dell’avv. Angelo De Melio, quale difensore del ricorrente. La procura speciale alla lite è stata infatti rilasciata a margine della c.d. memoria di costituzione e difensiva: forma resa ammissibile dall’emendamento dell’art. 83 cod. proc. civ., apportato dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, ma solo per i nuovi processi, intesi come giudizi intrapresi con edictio actionis in primo grado successiva all’entrata in vigore dello jus superveniens (art. 58, comma 1, L. cit.).

La predetta statuizione rende, conseguentemente, irricevibile l’istanza di rinvio d’udienza, per ragioni di salute del predetto avvocato.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che il requisito della formulazione dei quesiti di diritto si applica ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare), esso resta tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima dell’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un termine finale di vigenza: da correlare con la data di maturazione degli elementi essenziali della fattispecie); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009). Con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è tuttora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20323).

Nella specie, il ricorso è dunque inammissibile, privo com’è, in conclusione di ogni singolo motivo di doglianza, del quesito di diritto richiesto, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, idoneo a far comprendere alla corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro, 7 aprile 2009, n. 8463).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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