Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18986 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 16/07/2019), n.18986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1051-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 30/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto
l’accoglimento.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. M.M. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata il 20/4/2007 emessa nell’ambito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, dall’Amministrazione Finanziaria che aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le somme relative all’Irpef dovute sull’indennità di fine rapporto erogata al contribuente.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello osservando: a) che la cartella di pagamento era stata emessa senza che fossero state comunicate al contribuente le ragioni del rigetto della domanda di condono; b) che la cartella risultava essere stata notificata tardivamente in quanto la stessa doveva pervenire al contribuente entro l’anno 2006.
5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Si duole l’Agenzia delle Entrate del fatto che la definizione agevolata era espressamente esclusa per le liquidazioni di imposta derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e l’Amministrazione non aveva alcuno specifico obbligo di comunicazione all’interessato del diniego del condono.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, per avere erroneamente la CTR fatto decorrere il termine di quattro anni successivo all’anno della dichiarazione dagli anni in cui i redditi sono stati percepiti e non da quelli in cui gli stessi sono stati dichiarati.
2. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c (cfr da ultimo Cass.319/2019), va prioritariamente esaminato il secondo motivo.
2.1 II motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto pecca di autosufficienza.
2.2 Sostiene la ricorrente che la CTR nel far decorrere il termine di quattro anni successivo alla dichiarazione, previsto a pena di decadenza della cartella di pagamento, non dall’anno di presentazione della dichiarazione dell’anno di imposta 2002, che è stato il 2003, ma dagli anni di insorgenza del reddito del 2000 e 2001, sarebbe incorsa nella violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, a tenore della quale “al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001”.
2.3 Essendo pacifico che le cartelle si riferiscono ad indennità di fine rapporto percepite dal contribuente negli anni 2000 e 2001, con conseguente inserimento nelle dichiarazioni degli anni 2001 e 2002, i termini decadenziali previsti dalla sopracitata norma andavano a scadenza, come correttamente evidenziato nell’impugnata sentenza, il 31.12.2006.
2.4 La difesa erariale assume che la dichiarazione per l’anno di imposta 2002 sarebbe stata presentata nel 2003 con la conseguenza che, andando il termine per la notifica della cartella a scadenza il 31.12.2007, la notifica della cartella di pagamento effettuata il 20/4/2007 era da considerarsi tempestiva. La ricorrente, tuttavia, non ha prodotto in giudizio nè ha riportato nel ricorso il modello di dichiarazione 2003 impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la fondatezza dell’assunto.
2.5 Il primo motivo rimane assorbito.
2.6 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese non essendosi il resistente costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019