Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18985 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA LAVORATORI SONCINESI A R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona
del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO
160, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIGNINI CLAUDIO, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO in persona del Dirigente Generale, Direttore della
Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATALANO
GIANDOMENICO, ZAMMATARO VITO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 347/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
21.4.09, depositata il 24/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito per il controricorrente l’Avvocato Lucia Puglisi (per delega
avv. Giandomenico Catalano) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI
Massimo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 24 aprile 2009 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta dalla Cooperativa Lavoratori Soncinesi a r.l. avverso la cartella esattoriale ad essa notificata per il pagamento di complessivi Euro 460.318,35 pretesi dall’INAIL a titolo di contributi evasi.
Il giudice del gravame ha ritenuto la validita’ della notificazione della cartella eseguita il 19 giugno 2004, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, e poi dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, a mezzo del servizio postale e con consegna del plico al portiere dello stabile ove la cooperativa aveva eletto la propria sede legale, per cui tardiva era l’opposizione presentata dalla cooperativa il 30 luglio 2004.
La cassazione della sentenza e’ stata richiesta dalla cooperativa, ora in liquidazione, con ricorso basato su un motivo.
L’INAIL ha resistito con controricorso.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che l’ultimo comma della norma denunciata, per quanto in essa non previsto, rinvia alle disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60, ove si dispone che le notificazioni degli avvisi di accertamento devono essere effettuate a norma dell’art. 137 c.p.c. e segg., con la limitazione pero’ di quanto stabiliti dal punto f). Deduce percio’ la nullita’ della notificazione della cartella esattoriale eseguita a mani del portiere, il quale non era addetto alla ricezione degli atti destinati alla cooperativa.
Fondata e’ l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso sollevata dall’Istituto.
Come si e’ osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione introdotta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Tale prescrizione pero’ non risulta adempiuta nella specie, poiche’ il ricorso non presenta l’enunciazione del quesito di diritto ne’ al termine dell’illustrazione del motivo, ne’ in altra parte di esso.
Si deve percio’ dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso. Alla soccombenza segue il carico delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la cooperativa ricorrente al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010