Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18984 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 16/07/2019), n.18984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22374-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE DI FIORE delega in calce;

– ricorrenti –

contro

D.R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI FIORE che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 D.R.E. impugnava l’estratto di ruolo assumendo di avere avuto conoscenza dell’obbligazione tributaria in occasione di un finanziamento bancario e di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata da Equitalia spa e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava il ricorso osservando: a) che l’estratto di ruolo poteva essere oggetto di ricorso; b) che non era stata fornita la prova della notifica in quanto le relate non erano accompagnate dalle relative cartelle.

4. Avverso la sentenza della CTR Equitalia spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi. D.R.E. non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la CTR pronunciato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in quanto proposto avverso “l’estratto ruolo”.

1.1 Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dei principi generali in forza dei quali la notifica non è elemento costitutivo dell’atto giuridico, per cui l’invalidità della prima non può comportare l’invalidità del secondo.

1.2 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.;

1.3 c.p.c. per avere la CTR sostenuto che le relate di notifica non costituiscono una prova valida della notifica delle cartelle, se disgiunte da queste ultime.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, non sono fondati.

2.1 Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno fissato il seguente principio: “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., S.U, n. 19704/2015)”. La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è uniformata al principio di diritto sopra riportato (cfr Cass. 1302/2018.).

3. Il terzo motivo va rigettato in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, gli atti tributari, in ragione della indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario, sono da considerarsi atti recettizi. In tali atti pertanto le misure di partecipazione sono elementi costitutivi dell’efficacia giuridica, per cui l’effetto giuridico non decorre dalla data di adozione del provvedimento, ma dalla data di avvenuta comunicazione dello stesso (cfr. Cass. S.U. 19704/2015).

4. Il quarto motivo è fondato.

4.1 L’Ente di riscossione, in ossequio al principio di autosufficienza ha riportato nel ricorso: 1) gli estratti ruolo con il numero di codice delle cartella di pagamento 2) quattro relate di notifica con annotazione del numero di codice della cartella corrispondente a quello indicato nell’estratto ed un avviso di ricevimento di raccomandata AR con annotazione del numero di codice della cartella corrispondente a quello indicato nell’estratto.

4.2 Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5,” il concessionario deve depositare la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta, notificazione e l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

4.3 Con riferimento alle prime quattro notifiche, effettuate nelle forme del D.P.R. citato, art. 26, comma 1, prima parte, la riconducibilità delle relate alla cartella di pagamento è provata dalla piena corrispondenza tra i numeri riportati sulla relata, identificativi della matrice sostitutiva della copia della cartella esattoriale e quelli risultanti dall’estratto di ruolo. Dall’esame delle relate risulta che gli atti sono stati consegnati all’interessato o a persone di famiglia e, pertanto, le notifiche possono considerarsi validamente eseguite.

4.4 La notifica della quinta cartella è stata eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte. L’atto risulta essere stato consegnato al portiere.

4.5 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26,comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. n. 15784/2017 e 29133/2018).

5 La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati i primi tre, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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