Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18983 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 18983

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3094-2016 proposto da:

P.A., nella qualità di Amministratore Unico della AUTOSTYLE

S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MECENATE 77, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE FERRANTE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO DI PACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI SIRACUSA – UFFICIO TERRITORIALE

DEL GOVERNO, COMITATO PER LA SOLIDARITA’ PER LE VITTIME

DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA

REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata in data 24/06/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito

l’Avvocato Mauro Di Pace.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

P.A., in qualità di amministratore della società Autostyle, dopo aver ottenuto con Decreto Commissariale n. 604 del 2010 del 5 agosto 2010 la somma di Euro 145.707,00, ai sensi della L. n. 44 del 1999, artt. 1,3, e 10 istitutiva del fondo di solidarietà per le vittime delle attività estorsive, per il ristoro dei danni subiti nell’anno 2009 a seguito di un incendio doloso che aveva completamente distrutto la sede della società, ha chiesto ed ottenuto un secondo Decreto Commissariale n. 137 del 10 aprile 2012 con cui gli è stata corrisposta un’ulteriore somma per risarcirlo del danno di non aver potuto riavviare l’attività nell’anno successivo a quello in cui si era verificato n’evento doloso.

Avverso quest’ultimo decreto P.A. ha proposto ricorso al Tar Sicilia perchè gli era stata liquidato il danno solo il periodo di cinque mesi, fino alla fine dell’istruttoria del Prefetto in data 18-5-2010, e non fino al momento in cui effettivamente era stata corrisposta la somma nel settembre 2010.

Il Tar Sicilia ha accolto la domanda ritenendo la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che il ricorrente non si doleva di un errore di calcolo, ma della mancata elargizione del contributo in suo favore ai sensi della L. n. 44 del 1999.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, con sentenza del 24 giugno 2015, evocato a seguito di impugnazione da parte delle amministrazioni interessate, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da queste ultime, a modifica della decisione del Tar Sicilia, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e pronunziato l’inammissibilità del ricorso.

Avverso questa decisione propone ricorso ex art. 111 c.p.c. P.A. con un motivo.

Non presentano difese il Ministero dell’interno, la Prefettura di Siracusa UTG, il Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana ha ritenuto che in relazione alla richiesta dei benefici ex lege n. 44 del 1999 ricorre la giurisdizione del giudice ordinario, applicando i principi espressi in materia di benefici alla vittime di terrorismo da queste Sezioni Unite nella sentenza N 26627 del 18 dicembre 2007, che ha affermato che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari di un vero proprio diritto soggettivo, in presenza delle condizioni di legge, all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale al riguardo.

2. Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto che l’amministrazione, quando è chiamata procedere all’accertamento dei presupposti ed alla determinazione dell’ammontare delle somme spettanti alle vittime di attività estorsive, svolge sì un’attività che si conclude con l’emanazione di un provvedimento, ma il relativo procedimento non è contrassegnato dall’esercizio di nessun potere discrezionale,in quanto si tratta dello svolgimento di un’attività valutativa di natura tecnica, con la quale si procede alla ricognizione dei presupposti legali per la concessione e la liquidazione dei benefici.

3. E’ costante orientamento di questa Corte che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale – salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'”an”, il “quid” ed il “quomodo” dell’erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. S.U. Sentenza n. 15867 de 20/07/2011.

Questa Corte ha affermato (S.U. 1998, n. 1442; S. U. 1999 n. 6007; S.U. 2003 N.1377) che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della erogabilità, rispetto ai quali l’Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa.

In particolare, nella pronuncia 11377 del 2003, queste Sezioni unite hanno già ritenuto, con riguardo alla elargizione della indennità prevista dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302, il cui art. 7 prevede per i competenti organi amministrativi l’espletamento di varie attività prima della erogazione della indennità che la discrezionalità della P.A. nella corresponsione di contributi o indennità, che secondo la pacifica giurisprudenza di questa S.C. esclude la titolarità di un diritto soggettivo in capo ai potenziali beneficiari, va intesa come libertà della P.A. stessa di corrispondere o meno il contributo o l’indennità quando, all’esito di una eventuale istruttoria, non sia contestabile la sussistenza dei requisiti di legge in capo a tali beneficiari. La attività diretta, invece, all’accertamento di tali requisiti, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa. Applicando tali principi alla presente fattispecie, consegue che l’indennità per cui causa è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionalità una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria prevista dalla legge.

A identiche conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato, con le decision sez. 4^ 7/3/2001 n. 13201 e sez. 6^ 14/03/2006 n. 1338.

4. Questo Collegio condivide tali affermazioni.

Infatti per la concessione dei benefici di cui alla L. n. 44 del 1999 è prevista una procedura che si sviluppa in due fasi: una prima fase è di competenza del Prefetto che, una volta ricevuta la domanda per la concessione dell’elargizione, acquisisce gli elementi istruttori e fa una analisi e valutazione dei requisiti per la concessione del beneficio redigendo un rapporto sulla base delle risultanze istruttorie; una seconda fase in cui Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura esamina il rapporto del Prefetto e la documentazione allegata e delibera l’accoglimento o meno della proposta.

Il procedimento si conclude con un decreto a firma del Commissario straordinario del governo per il coordinamento delle inezie attive antiracket e antiusura.

5. L’istruttoria che il Prefetto deve compiere è disciplinata dall’art. 11 cit. legge ed è incentrata sull’accertamento che il richiedente è stato vittima di un delitto estorsivo, accertamento che avviene mediante informazioni degli organi di polizia e dell’autorità giudiziaria e, qualora siano in corso indagini preliminari, con il parere del pubblico ministero competente.

In ordine all’ammontare del danno il Prefetto può avvedersi della collaborazione di funzionari tecnici di amministrazione anche pubbliche, oppure di consulenti tecnici d’ufficio iscritti all’albo.

6. Dall’esame di tale procedura, simile a quella prevista per la liquidazione del beneficio delle vittime del terrorismo, emerge che l’attività della pubblica amministrazione non è improntata ad alcun potere discrezionale.

5. Nella specie l’attività della Pubblica amministrazione non si estende alla valutazione di comparativi interessi pubblici e privati con la possibilità di valutare discrezionalmente se alla vittime di attività estorsiva spetta o meno il contributo, ma l’accertamento è limitato alla circostanza di fatto se il richiedente è stato o meno vittima di un delitto da attività estorsiva ed all’entità dei danni causalmente derivati da tale attività.

Come affermato dal Consiglio della Giustizia amministrativa, si tratta di un’attività valutativa di natura tecnica.

Si osserva che all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge segue necessariamente la concessione del beneficio, essendo stata già eseguita a monte dal legislatore la valutazione dell’interesse pubblico che giustifica la concessione del beneficio a tutti i soggetti colpiti da attività estorsiva.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese stante l’assenza degli intimati.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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