Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18983 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19125/2013 proposto da:

OMER SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

signora B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DANILE giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI 11,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IGNAZIO VALENZA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1869/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato IGNAZIO VALENZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. e C.F. convennero in giudizio Omer s.r.l. chiedendo che il Tribunale di Agrigento dichiarasse risolto il contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice, con condanna della stessa alla restituzione dell’immobile eliminate le opere abusive realizzatevi senza il consenso dei locatori.

Il tribunale accolse la domanda.

La corte di appello, adita dalla conduttrice, confermò la decisione di primo grado.

Omer s.r.l. ha presentato ricorso affidato a quattro motivi esposti in memoria. C.F. ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso può essere così sintetizzato. Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 111 Cost., art. 2697 c.c. e art. 116 cod. proc., in relazione alla decisione della corte di appello sulla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dalla società in ordine alla non riferibilità alla stessa delle opere realizzate e da rimuovere, attesa la inidoneità delle prove richieste a sovvertire i contrari esiti istruttori.

Ulteriori violazioni di legge sono argomentate circa gli artt. 1453, 1362, 1366, 1374 e 1375 c.c., lamentando che la corte di appello accolse la domanda di risoluzione contrattuale ritenendo integrati i presupposti di fattispecie e dunque la gravità dell’inadempimento, avendo parte conduttrice provveduto a una edificazione abusiva nell’immobile locato. Si contesta tuttavia che tale condotta del conduttore integrerebbe un inadempimento grave, denunciando inoltre nel comportamento del locatore che chiese la risoluzione una violazione del canone della buona fede nella esecuzione del contratto e del generale principio del divieto di abuso del diritto, attesi anche i tempi, ritardati, delle contestazioni mosse su dette opere, già da tempo realizzate, e pertanto da ritenersi presumibilmente conosciute.

Le critiche sono svolte anche in riferimento alla motivazione; ritenuta insufficiente sui punti ora richiamati.

Infine, si afferma violazione dell’art. 91 c.p.c., essendo consequenzialmente errata la decisione sulle spese.

2. Sul primo motivo di ricorso deve osservarsi che la corte territoriale ha ritenuto superflua la chiesta prova testimoniale sul rilievo che nella consulenza tecnica di ufficio agli atti è valutato che l’epoca di realizzazione delle opere da rimuoversi non è anteriore a quella del rapporto locatizio. Nel ricorso si critica tale assunto senza tuttavia riportare il contenuto della relazione tecnica oggetto di critica, così limitandosi a contestazioni generiche non rendendo peraltro il ricorso autosufficiente.

2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, argomentato su profili concernenti il contenuto del giudizio reso dalla corte di appello sulla gravità dell’inadempimento del conduttore.

Nella sentenza impugnata si premette, in diritto, che ai sensi dell’art. 1587 c.c., comma 1, per come costantemente interpretato da questa corte, il conduttore ha l’obbligo di servirsi del bene locato per l’uso determinato in contratto dovendosi escludere che il godimento del bene possa estendersi oltre l’ambito delle facoltà convenute o desumibili dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto; cosicchè si ha inadempimento ogni qual volta il godimento, svolgendosi oltre detti limiti, sia abusato (si cita, correttamente, Cass. 11.5.2007, n. 10838). Si osserva che, a norma dell’art. 9 del contratto intercorso tra le parti, era inibita al conduttore qualsivoglia innovazione non convenuta con il locatore. Si conclude, con giudizio di fatto non ulteriormente sindacabile nel merito in questa sede di legittimità, per la gravità del comportamento inadempiente consistito nella realizzazione di innovazioni integranti opere abusive sul bene locato.

3. La doglianza sul difetto di motivazione è invece inammissibile: nemmeno indicandosi il fatto decisivo non considerato in sentenza.

4. Ne discende l’assorbimento della doglianza relativa alla condanna sulle spese.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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