Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18983 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 16/09/2011), n.18983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P., M.M. (c.f. (OMISSIS)),

M.V., M.B., M.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CROCE 44, presso

l’avvocato GRECO LUIGI, che li rappresenta e difende, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore della Direzione Crediti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l’avvocato

D’ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale per Notaio dott. ANTONIO FALCE di ROMA – Rep.n. 83.38 9 del

9.9.2005;

UNICREDIT BANCA S.P.A., conferita del ramo d’azienda retail a seguito

esinzione per incorporazione della BANCA dell’UMBRIA 1462 S.P.A. in

UNICREDITO ITALIANO S.P.A., in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALATO 11, presso

l’avvocato VENTOLA MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.R.L., FALLIMENTO EBE

PUBBLICITA’ S.R.L., ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO, INTESABCI GESTIONE

CREDITI S.P.A., BANCA POPOLARE DI MILANO;

– intimati –

contro

CALLIOPE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), e per essa quale mandataria la

PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA 1/A, presso l’avvocato ORONZO

ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARUTTI

MASSIMO, giusta procura speciale per Notaio dott. PIETRO MAZZA di

ROMA – Rep.n. 111390 del 10 giugno 2010;

– resistente –

sul ricorso 25614-2005 proposto da:

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già IntesaBci

Gestione Crediti spa, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA DELL’UMBRIA 1462 S.P.A., B.N.L. S.P.A., B.P.,

M.V., M.B., M.M., M.

A.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 2632/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

nessuno è comparso per i ricorrenti principali;

udito, per la controricorrente Unicredit Banca, l’Avvocato PATRIZIA

FARINELLI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la resistente Calliope Spa, l’Avvocato MASSIMO GARUTTI che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Intesa,

l’Avvocato ROBERTO CATALANO, con delega, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale; l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 23 marzo 1996 la Banca Commerciale Italiana conveniva in giudizio la S.r.l. Ebe Pubblicità, B.P.,ed i figli M.M., M.V., M.B., M.F. ed M.A. davanti al Tribunale di Roma. Chiedeva che Ebe Pubblicità fosse condannata a pagare L. 406.354.064 oltre interessi con capitalizzazione trimestrale dal 1 gennaio 1996,e che la stessa, nonchè B.P. e M. M. in solido fossero condannati a pagare la somma di L. 240.000.000. oltre interessi legali con capitalizzazione trimestrale dal 13 dicembre 1995, ed il solo B.P. al pagamento della somma di L. 7.169.030, oltre interessi legali con capitalizzazione dal 1 gennaio 1996. Chiedeva anche ai sensi dell’art. 2901 c.c. che fosse dichiarato nei suoi confronti inefficace l’atto di donazione con il quale B.P. aveva trasmesso ai figli V. M., M.B., M.F. ed A. M. la nuda proprietà di una villa di cui in atti vi è la identificazione catastale.

Narrava di essere creditrice di Ebe pubblicità srl della somma di L. 313.000.949. quale saldo di un conto corrente, e di altre L. 92.405.000 per anticipi su fatture. Il tutto oltre interessi legali con la capitalizzazione trimestrale dal 1 gennaio 1996. Precisava che le obbligazioni di tale società erano garantite da B.P. e da M.M. limitatamente alla somma di L. 240.000.000.

Si costituivano la Ebe, B.P. e M.M. chiedendo il rigetto della domanda.

Intervenivano volontariamente nel giudizio l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la Banca Popolare di Milano soc. coop., la Cassa di Risparmio di Perugia divenuta poi Banca dell’Umbria 1462, che chiedevano, in virtù dei crediti vantati da ciascuna di esse nei confronti di entrambi o di uno soltanto dei predetti garanti, la dichiarazione di inefficacia dell’atto di donazione innanzi menzionato, nei loro confronti.

Il Tribunale di Roma con sentenza in data 5 luglio 2000 dichiarava inammissibili gli interventi dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, della Banca di Credito Cooperativo di Roma, della Banca Nazionale del Lavoro, della Banca popolare di Milano, e della Banca dell’Umbria 1462.

Dichiarava improcedibili le domande proposte nei confronti della curatela del fallimento Ebe Pubblicità.

Condannava B.P. e M.M. in solido a pagare alla Banca Commerciale Italiana la somma di L. 240.000.008 oltre interessi convenzionali, e condannava B.P. a pagare alla Banca Commerciale Italiana la somma di L. 7.168.030, oltre interessi legali dal 1 gennaio 1995.

Dichiarava inefficace l’atto di donazione in cui sì è detto nei confronti della Banca Commerciale Italiana s.p.a., dando al Conservatore dei registri immobiliari di Roma disposizioni per le annotazione della sentenza.

Condannava in solido B.P., M.M., M. V., M.B., M.F. ed A. M. al pagamento delle spese del giudizio.

Proponevano appello tutti i predetti privati soccombenti.

Resistevano la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca dell’Umbria 1462.

Le stesse proponevano appello incidentale chiedendo che in riforma della sentenza di primo grado fosse dichiarato ammissibile il loro intervento adesivo autonomo, proposto in primo grado, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell’atto di donazione di cui si è detto.

Rimanevano contumaci l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, la Banca di Credito cooperativo di Roma, il fallimento della Ebe pubblicità e la Banca Popolare di Milano.

Interveniva volontariamente la S.p.A. Intesa Gestioni e Crediti, che chiedeva fosse dichiarata l’estinzione del processo nei suoi confronti ed in subordine il rigetto dell’appello principale salvo quanto alla domanda relativa alla misura degli interessi.

La Banca Commerciale Italiana S.p.A. faceva presente nel corso del giudizio di essersi fusa per incorporazione nella Banca Intesa S.p.A., con effetto dal 1 maggio 2001. La causa veniva pertanto interrotta. Veniva riassunta dalla Banca dell’Umbria 1462, e dopo vicende processuali che non riguardano l’attuale fase, la Corte di merito con sentenza non definitiva dichiarava anzitutto la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi legali, di cui all’art. 7 del contratto di conto corrente intestato a Ebe Pubblicità s.r.l. dalla Intesa Gestione Crediti s.p.a., già Banca Commerciale Italiana S.p.A., e di cui a due contratti di fideiussione sottoscritti da B.P. e M.M., e condannava i fideiussori suddetti, in solido, a pagare alla banca creditrice gli interessi legali annui sulla somma garantita di L. 240.000.000-, con decorrenza dal 13 dicembre 1995. Accoglieva gli appelli incidentali ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza dichiarava l’ammissibilità degli interventi volontari della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca del Umbria 1462, già Cassa di Risparmio di Perugia, e quindi l’inefficacia nei confronti delle dette banche della donazione stipulata tra B.P. ed i quattro figli, avente ad oggetto la nuda proprietà dell’immobile già menzionato.

Con separato ordinanza provvedeva per il proseguimento dell’istruttoria.

Per ciò che rileva in questa sede la Corte di merito, rigettando uno specifico motivo di doglianza, confermava la statuizione del primo giudice relativa alla validità ed efficacia dell’atto di citazione proposto dalla Banca Commerciale Italiana S.p.A. filiale di Roma.

Riteneva infatti legittimato il direttore di detta filiale a sostenere azioni giudiziarie in base allo statuto dell’ente.

Rigettava l’eccezione di estinzione del giudizio nei confronti di Intesa Gestione Crediti, la quale aveva rilevato che l’atto di riassunzione ed il relativo provvedimento di fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio era stato erroneamente notificato presso il domicilio della Banca Commerciale Italiana S.p.A. anzichè presso di essa medesima, ente successore per incorporazione.

Infine, in accoglimento dei proposti appelli incidentali riteneva ammissibili i due interventi adesivi autonomi spiegati dalla Banca Nazionale del Lavoro e dalla Cassa di Risparmio di Perugia divenuta Banca del Umbria 1462 S.p.A. Contro questa sentenza ricorrono in cassazione con atto articolato su due motivi B.P., M. M., M.V., M.B., A. M.. Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro.

Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale la S.p.A. Intesa Gestione Crediti. Resiste con controricorso la Unicredit Banca S.p.A. conferitaria del ramo d’azienda a seguito della estinzione per incorporazione della Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. in Unicredit Italiano S.p.A. Spiega intervento adesivo la S.r.l. Calliope contro il ricorrente, e per essa quale mandataria la Pirelli Re Credit Servicing S.p.A., in quanto soggetto incaricato dell’amministrazione, gestione ed incasso del recupero dei crediti oggetto del portafoglio ceduto dalla Banca Nazionale del Lavoro e nel quale figurano quelli nei confronti di B.P. e dei figli. Intesa Gestione Crediti ha depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile lo spiegato intervento di srl Calliope e di Pirelli Re Servicing. Nel sistema processuale manca una espressa previsione riguardante la disciplina della fase processuale di legittimità che consenta al terzo la partecipazione al giudizio assumendo così una veste atipica rispetto alle parti che hanno partecipato alle fasi di merito.

2. E’infondato il primo motivo del ricorso delle parti private con il quale esse lamentano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e la illogicità della motivazione sul punto, sostenendo l’erroneità della ritenuta (ovvero della non esaminata), legittimazione processuale della filiale di Roma della Banca Commerciale Italiana a stare in giudizio. A dire dei ricorrenti infatti la filiale della Banca Commerciale è soggetto diverso dalla Banca Commerciale, quest’ultima sola essendo persona giuridica, pertanto la procura alle liti rilasciata alla prima non la legittimava ad operare per conto della Banca Commerciale nè poteva considerarsi equivalente a procura rilasciata alla Banca Commerciale.

Osserva infatti il collegio che il giudice di merito ha accertato che l’art. 30 dello statuto dell’ente legittima il direttore della filiale a stare in giudizio per la banca, ed in qualunque fase processuale. Sin dal primo atto di causa peraltro la Banca Commerciale Italiana si è come tale qualificata pur precisando la filiale di cui si trattava. Il direttore in questione dunque ha agito come institore, e sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di dimostrare la mancanza del potere di rappresentanza , tenendo conto del regime di pubblicità stabilito dagli atti delle società di capitali, e dunque della previsione dello lo statuto cui si è detto (vedi cass. N. 19162 del 2007).

3. Con il secondo motivo del loro atto i ricorrenti sostengono la falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c. Erroneamente a loro dire la Corte d’appello, riformando sul punto la prima sentenza, ha ritenuto procedibile l’intervento adesivo autonomo della Banca Nazionale del Lavoro e quello della Banca dell’Umbria 1462 benchè successivi alla scadenza del termine per la proposizione delle domande riconvenzionali. In tal modo, sembra di capire, la Corte di merito avrebbe reso possibile il superamento della preclusione di cui al comma 2 della norma denunciata.

3.a. Il motivo infondato. E’ ben vero che l’interveniente adesivo autonomo accetta la causa nello stato in cui si trova, ma è anche vero che l’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Per non togliere ogni valore sostanziale all’istituto, come autorevole dottrina ha osservato, la preclusione determinata dal tenore dell’art. 268 c.p.c., comma 2 non può estendersi ad attività assertive, ovvero anche alle ipotesi di domande ampliative del thema decidendum. Ciò è quanto la Corte di merito ha correttamente affermato pronunciando, quindi, sulla domanda dell’interventore relativa all’efficacia nei suoi confronti dell’atto di donazione di cui si è detto in narrativa.

4. Con l’unico motivo del suo ricorso incidentale la spa Intesa Gestione Crediti sostiene la violazione e la falsa applicazione degli artt. 110, 303, 305, 307 nonchè dell’art. 125 disp. att. c.p.c. Lamenta altresì la motivazione omessa, insufficiente e o contraddittoria sui punti decisivi di cui si tratta. Osserva che l’atto di riassunzione del processo di appello proposto dalla Banca dell’Umbria 1462, nonchè il provvedimento di fissazione delle udienze di prosecuzione, non furono notificati presso la sede legale di Intesa S.p.A. ma soltanto presso il domiciliatario della Banca Commerciale Italiana S.p.A. nel giudizio di primo grado. Dunque venne ignorata la circostanza della estinzione della società incorporata ovvero della Banca Commerciale Italiana S.p.A, a seguito della quale la corretta notificazione doveva avvenire presso l’ente incorporante e pertanto successore.

4.a. La doglianza è fondata. La circostanza della incorporazione è pacifica. La giurisprudenza della Corte di Cassazione da tempo ha dato luogo ad un orientamento, dal quale il collegio non ha motivo per discostarsi, secondo il quale la fusione per incorporazione di una società per azioni in altra determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso nel giudizio, a seguito di riassunzione o di costituzione volontaria della società incorporante. La conseguenza è che l’eventuale riassunzione del processo deve contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere quindi a questa notificata. Invece la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente per inesistenza del soggetto notificando (Cass. N. 9504 del 2002).

5. La sentenza impugnata va pertanto su tal punto cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti la causa va, sul punto, decisa nel merito con la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti dell’odierna ricorrente incidentale Banca Intesa.

6. I ricorrenti principali vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile l’intervento di srl Calliope e Pirelli RE Credit. Rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.p. dichiara estinto il giudizio nei confronti di Banca Intesa. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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