Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18983 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 16/07/2019), n.18983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 131-2013 proposto da: L

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato ALDO BUONGIORNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DONNALOIA giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE, COMUNE DI FASANO;

– intimati –

Nonchè da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA 26 B/3, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato IVANA CARSO giusta delega a margine;

– ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, A.A., AGENZIA DELLE

ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE, COMUNE DI FASANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 14/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BUONGIORNO per delega

dell’Avvocato DONNALOIA che si riporta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.A. proponeva opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria, comunicata in data 30.11.2006, disposta dal Concessionario della Riscossione Tributi della Provincia di Bari ETR Esazioni Tributi spa (divenuta Equitalia Sud spa) per la somma di Euro 405.517,70, pari al doppio del carico tributario “scaduto e non pagato” alla data del 2.9.2006 di complessivi Euro 212.758,58, per tre cartelle di pagamento per omesso pagamento di una multa per i reati di contrabbando, per la tassa smaltimento rifiuti, per il tributo provinciale e per l’imposta di circolazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso disponendo la riduzione dell’ipoteca iscritta con riferimento alla Tarsu, tenuto conto dell’intervenuto sgravio da parte del Comune di Fasano.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello sul rilievo che non era stata fornita la prova della notifica al contribuente delle cartelle di pagamento essendo inidonea l’annotazione dell’avvenuta notifica nell’estratto di ruolo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base di quattro motivi. A.A. ha resistito depositando controricorso. Ha resistito anche Equitalia Sud spa con controricorso incidentale adesivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione di legge: d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12,24,15,26 e 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere la CTR erroneamente ritenuto che la previa notifica della cartella di pagamento sia condizione necessaria per iscrivere l’ipoteca di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituendo tale atto inizio dell’espropriazione ma mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta “violazione e/o falsa applicazione di legge: d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 4, artt. 2697,2700 e 2718 c.c., artt. 115166 e 221 c.p.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si sostiene che poiché, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, il concessionario è tenuto conservare per cinque anni la copia della cartella esattoriale con la relazione dell’avvenuta notificazione, decorso tale termine fanno fede, sino a querela di falso, le annotazioni sulla notificazione degli atti contenute negli estratti di ruolo depositati.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dalla circostanza che A.A. era sicuramente a conoscenza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Ariano Irpino per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri sicché si rendeva superflua la notifica della cartella di pagamento.

1.3 La stessa doglianza viene fatta valere, con il quarto motivo, come vizio di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 15 e 77 e dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 La questione giuridica oggetto di censura è quella di valutare se l’iscrizione dell’ipoteca debba essere o meno preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento e ciò indipendentemente dalla entrata in vigore del disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, a norma del quale “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.”.

2.2 Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del d.P.R., art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”(cfr. Cass. S.U. 19667/2014). La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è uniformata al principio di diritto sopra riportato (cfr. Cass. 23875/2015, 13115/2016, 25270/2017).

2.3 La tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria secondo la quale l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, nella formulazione anteriore alla modifica D.L. n. 70 del 2011, non solo non debba essere preceduta da alcun avviso ma possa anche prescindere dalla notificazione della cartella esattoriale si pone in evidente contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e posti a tutela del diritto del privato alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.

3. Per le medesime ragioni vanno rigettati il terzo e il quarto motivo, scrutinabili congiuntamente, non potendo ritenersi sufficiente per l’iscrizione dell’ipoteca la mera conoscenza del contribuente della sentenza che ha dato origine al ruolo.

4. Il secondo motivo è destituito di fondamento.

4.1 Questo Collegio ha avuto modo di affermare che “Grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell’iscrizione contestata. Tale onere deve essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale. In assenza di tali produzioni, l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto. Né quest’ultimo può fondatamente avvalersi del disposto di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria: tale norma, infatti, non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’Amministrazione. Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio. Ne consegue che il concessionario è comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’onere probatorio, non derogato dalla norma speciale” (Cass. n. 1302/2018 e 6887/2016).

4.2 La CTR nel ritenere che la prova della notifica degli atti opposti andava fornita dalla concessionaria con la produzione delle relate o degli avvisi di accertamento e non solo con la produzione della copia delle proprie scritture si è pienamente uniformata a tale insegnamento.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

6. La spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo e il quarto. Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed Equitalia Sud al pagamento in solido delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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