Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18983 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13187/2019 proposto da:

S.M.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Carotta Michele, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Venezia ha respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposte dal cittadino gambiano S.M.L., nato a (OMISSIS), il quale ha narrato “che in Gambia lavorava per una azienda di costruzioni, che la madre e il padre sono ancora in vita e di essere ancora in contatto con loro e di essere fuggito dal suo paese perchè ricercato dalla polizia, dopo che una ragazza del suo quartiere si era presentata a casa sua chiedendogli soldi per andare ad una festa, e proponendogli, dopo il rifiuto del ricorrente a darle soldi in quanto non sposata, di fare sesso in cambio di denaro e successivamente simulando di essere stata oggetto di violenza da parte del ricorrente”.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3.1. Con il primo motivo si deduce (testualmente) la “nullità ed erroneità del decreto impugnato in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento della protezione internazionale”, per avere il tribunale ritenuto “insufficienti e contraddittorie le dichiarazioni e le prove portate dal ricorrente… senza aver contribuito in alcun modo all’attività di indagine e di informazione circa la vicenda narrata”.

3.2. Con il secondo mezzo si prospetta (testualmente) la “nullità del decreto impugnato ex art. 360 c.p.c., n. 3, per utilizzo criteri erronei e/o illegittimi e/o insufficienti per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente”, che avrebbero “portato ad una derivata erroneità del provvedimento impugnato quanto ai presupposti necessari alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria richiesti”.

3.3. Il terzo motivo denunzia (testualmente) la “nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, per utilizzo criteri erronei e/o illegittimi nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente” ai fini della protezione sussidiaria o quantomeno umanitaria.

3.4. Nel quarto motivo si lamenta (testualmente) il “difetto di motivazione sostanziale della sentenza impugnata” per essere “il decreto impugnato pieno di affermazioni aprioristiche, che fanno sorgere il dubbio circa la effettiva valutazione della vicenda personale del ricorrente odierno”, e risultando la motivazione “pura apparenza e manifestamente incomprensibile”.

4. Va preliminarmente rilevata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito (solo in data 12/06/2020) della procura speciale conferita con atto separato, peraltro priva della data di rilascio e conseguentemente della relativa certificazione del difensore, richiesta a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, ai fini del riscontro del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 2342/2020).

4.1. Invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, “la norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine” (Cass. Sez. U, 10722/2002; Cass. 1271/2019).

5. I rilevati aspetti processuali assorbono gli ulteriori profili di inammissibilità dei motivi, che veicolano doglianze generiche e afferenti il merito della decisione impugnata, senza rispettare i canoni delle censure motivazionali (Cass. Sez. U, 8053/2014, 33017/2018, 34476/2019; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 21142/2019, 5114/2020, 6383/2020).

6. L’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020), se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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