Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18982 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25/b, presso lo

studio dell’avv. PESSI Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso per cassazione r.g. n. 16407/05;

– ricorrente –

contro

C.G. e S.M.;

– intimati –

per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n.

16.6.09 n. 13961 della Corte di cassazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.06.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza 16.6.09 n. 13961 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto la richiesta di cassazione della sentenza n. 680 del 2004 della Corte d’appello di Firenze depositata il 17.6.04, proposto nei confronti di S.M. e C.G..

Poste Italiane s.p.a. con ricorso presentato ai sensi degli artt. 287, 288 e 391 bis c.p.c., ritualmente notificato alle controparti, chiede che nella sentenza suddetta il cognome della controricorrente ” C.” venga corretto in ” C.”.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito.

Nessuno dei due intimati ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

Negli atti del giudizio di merito di sua provenienza e nella sentenza di legittimità (che qui rileva), Fattrice è stata sempre qualificata per C.G.. Tuttavia, dall’esame della procura rilasciata a margine del controricorso e del mandato rilasciato a margine del ricorso introduttivo emerge che la predetta ha firmato quale C.G..

Risultando che il cognome della predetta è stato erroneamente trascritto negli atti processuali e nella sentenza della Corte di cassazione, deve ritenersi esistente il denunziato errore materiale, per cui, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. deve procedersi alla sua correzione nei termini indicati in dispositivo.

Nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

LA CORTE dispone che nella intestazione e nella prima pagina della sentenza 16.6.09 n. 13961 il cognome della controricorrente indicato in ” C.” venga corretto in ” C.”. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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