Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18981 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/07/2017), n. 18981
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di sez. –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16370-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI MILANO, con ordinanza n.
1119/2016 depositata il 31/05/2016 nella causa tra:
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS G. T. – G. B., in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ACHILLE
MIRRI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio
dell’avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato IRENE NADILE;
– resistente –
e contro
BO.MA. nella qualità di tutore di Bo.Ma., ASL LOCALE
DI BRESCIA, ASL LOCALE DI PAVIA, REGIONE LOMBARDIA;
– intimati –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2017 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;
udito l’Avvocato Raffaella Chiummiento per delega orale dell’Avvocato
Fabio Lorenzoni;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Sorrentino Federico, che ha concluso
affinchè la Corte di cassazione a sezioni unite dichiari la
giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia promossa con ricorso per decreto ingiuntivo dalla Cooperativa sociale Onlus “G. T. – G. B.” per il pagamento di rette residue oltre accessori per prestazioni sanitarie e assistenziali nei confronti di un assistito disabile grave, l’adito Tribunale di Pavia ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il Tar per la Lombardia successivamente adito ha sollevato conflitto negativo ai sensi dell’art. 11 c.p.a., comma 3.
La Cooperativa e il Comune hanno presentato memorie concludendo rispettivamente per la giurisdizione del giudice ordinario la prima e del giudice amministrativo il secondo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in conformità con le conclusioni del P.G. e con la giurisprudenza di queste sezioni unite, la quale, proprio in fattispecie analoghe (v. tra le altre su. n. 22033 del 2014 nonchè n. 12923 del 20141 ha affermato che la controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
PQM
La Corte a Sezioni Unite dichiara che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e per l’effetto cassa la sentenza n. 867 del 2014 emessa dal Tribunale di Pavia dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017